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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2001, n. 114

Recepimento, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-4-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  marzo  2000,  n.  85, recante:
"Riordino  della  carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della
legge 28 luglio 1999, n. 266";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio  1967,  n.  18,  come  sostituito dall'articolo 14 del citato
decreto   legislativo  24  marzo  2000,  n.  85,  che  disciplina  il
procedimento  negoziale  per  la  disciplina  di  alcuni  aspetti del
rapporto   di  impiego  del  personale  della  carriera  diplomatica,
relativamente   al   servizio  prestato  in  Italia,  ai  fini  della
stipulazione  di  un  accordo  i  cui  contenuti  sono recepiti in un
decreto del Presidente della Repubblica;
  Viste  le  disposizioni di cui all'articolo 112, commi 1o e 2o, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
sostituito  dall'articolo  14 del citato decreto legislativo 24 marzo
2000,  n.  85, i quali individuano la delegazione di parte pubblica e
la  delegazione  sindacale che partecipano al richiamato procedimento
negoziale;
  Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 112, comma
4o,  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967,  n.  18, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le
modalita' secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio
2000,   recante:  "Individuazione  della  delegazione  sindacale  che
partecipa  al  procedimento negoziale per la definizione dell'accordo
per  il  quadriennio  2000-2003  per  gli aspetti normativi, e per il
biennio  2000-2001,  per  gli  aspetti  retributivi,  riguardante  il
personale  della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 112 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18";
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n.
2069,  emanato  in attuazione all'articolo 112, comma 7o, del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  come
sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.
85;
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n.
2070,  emanato  in attuazione all'articolo 112, comma 8o, del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  come
sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.
85;
  Vista l'"ipotesi di accordo" relativa al quadriennio 2000-2003, per
gli  aspetti  normativi  ed  al  biennio  2000-2001,  per gli aspetti
retributivi,  riguardante  il  personale  della  carriera diplomatica
relativamente  al  servizio  prestato  in  Italia,  sottoscritta - ai
sensi,  dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica
5  gennaio  1967,  n. 18, e successive modifiche ed integrazioni - in
data  30  gennaio  2001,  dalla delegazione di parte pubblica e dalle
organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul piano nazionale della
carriera   diplomatica   SINDMAE   (Sindacato   nazionale  dipendenti
Ministero affari esteri) e CGIL coordinamento Esteri ;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il
2000);
  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il
2001);
  Visto  l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
l'articolo 112, comma 4o, del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
seduta del 7 febbraio 2001, con la quale e' stata approvata, ai sensi
del  citato  articolo  112,  comma  4o,  lettera  d), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito
dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, previa
verifica   delle  compatibilita'  finanziarie  ed  in  assenza  delle
osservazioni  di cui alla lettera b) del citato articolo, la predetta
ipotesi di accordo;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  della  funzione  pubblica,  del  Ministro  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del Ministro degli affari
esteri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  112  del decreto del Presidente della
Repubblica  5  gennaio  1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14
del  decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si
applica   al   personale   appartenente  alla  carriera  diplomatica,
relativamente al servizio prestato in Italia.
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione  per  materia,  ai sensi dell'art. 10,
          comma   3,   del   testo  unico  delle  disposizioni  sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - L'art.   112   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18,  recante "Ordinamento
          dell'Amministrazione  degli affari esteri", come sostituito
          dall'art.  14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85,
          recante  "Riordino  della  carriera  diplomatica,  a  norma
          dell'art.  1  della  legge  28 luglio 1999, n. 266.", e' il
          seguente:
              "Art.  112 (Procedimento negoziale per la disciplina di
          alcuni aspetti del rapporto di impiego). I seguenti aspetti
          del  rapporto  di  impiego  del  personale  della  carriera
          diplomatica,  relativamente al servizio prestato in Italia,
          sono  disciplinati  sulla base di un procedimento negoziale
          tra   una  delegazione  di  parte  pubblica,  composta  dal
          Ministro  per  la funzione pubblica, che la presiede, e dai
          Ministri  degli  affari esteri e del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  o  dai Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati,  ed una delegazione delle
          organizzazioni   sindacali  rappresentative  del  personale
          diplomatico,  con  cadenza  quadriennale  per  gli  aspetti
          giuridici  e biennale per quelli economici, i cui contenuti
          sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
                a) il  trattamento  economico, strutturato sulla base
          dei criteri indicati nei commi seguenti;
                b) l'orario di lavoro;
                c) il congedo ordinario e straordinario;
                d) la reperibilita';
                e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
                f) i permessi brevi per esigenze personali;
                g) le aspettative ed i permessi sindacali.
              Ai  fini dell'applicazione del primo comma del presente
          articolo   si  considerano  rappresentative  del  personale
          diplomatico  le  organizzazioni  sindacali  che abbiano una
          rappresentativita'  non  inferiore  al  cinque  per  cento,
          calcolata  sulla  base  del dato associativo espresso dalla
          percentuale  delle deleghe per il versamento dei contributi
          sindacali  rispetto  al  totale  delle  deleghe  rilasciate
          nell'ambito considerato.
              La delegazione sindacale e' individuata con decreto del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
          degli affari esteri.
              Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
          modalita':
                a) la procedura negoziale e' avviata del Ministro per
          la  funzione  pubblica  almeno  quattro  mesi  prima  della
          scadenza  dei  termini  di  cui al primo comma del presente
          articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
          di un'ipotesi di accordo;
                b) le  organizzazioni  sindacali dissenzienti possono
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
                c) l'ipotesi  di  accordo  e'  corredata da prospetti
          contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i
          costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
          spesa,   diretta  ed  indiretta,  con  l'indicazione  della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio;
                d) entro   quindici   giorni   dalla   sottoscrizione
          dell'ipotesi   di   accordo   il  Consiglio  dei  Ministri,
          verificate  le  compatibilita'  finanziarie ed esaminate le
          eventuali  osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
          approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
          con  decreto  del Presidente della Repubblica, per il quale
          si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
              Il  procedimento  negoziale  di  cui al primo comma del
          presente   articolo,  in  relazione  alla  specificita'  ed
          unitarieta'  di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
          nell'a'mbito   delle   risorse   finanziarie   disponibili,
          sviluppi   omogenei   e   proporzionati   secondo  appositi
          parametri,  in  tale  sede definiti, rapportati alla figura
          apicale,  del  trattamento  economico  del  personale della
          carriera   diplomatica.   Il   trattamento   economico   e'
          onnicomprensivo,   con   soppressione   di  ogni  forma  di
          automatismo stipendiale, ed e' articolato in una componente
          stipendiale  di  base,  nonche'  in  altre  due componenti,
          correlate  la  prima  alle posizioni funzionali ricoperte e
          agli  incarichi  e  alle  responsabilita'  esercitati  e la
          seconda  ai  risultati  conseguiti  rispetto agli obiettivi
          assegnati.
              La  componente  stipendiale  di base verra' determinata
          tenendo  conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato
          rapporto  fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno
          dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
              La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
          funzionari  diplomatici  durante  il  servizio  prestato in
          Italia,  sulla  base  dei  livelli  di responsabilita' e di
          rilevanza  degli  incarichi  assegnati,  e'  effettuata con
          decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,  sentite  le
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  secondo  comma  del
          presente  articolo. La componente del trattamento economico
          correlata  alle  posizioni  funzionali  ricoperte  ed  agli
          incarichi   e   alle   responsabilita'  esercitati,  verra'
          attri-buita,  tramite  il  procedimento negoziale di cui al
          primo  comma  del  presente  articolo, a tutto il personale
          della  carriera  diplomatica,  mantenendo  un proporzionato
          rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
          e gli incarichi del livello piu' elevato.
              La  componente  del  trattamento economico correlata ai
          risultati  conseguiti,  con  le  risorse  umane  ed i mezzi
          disponibili,  rispetto  agli  obiettivi  assegnati,  verra'
          attribuita    tenendo    conto   della   efficacia,   della
          tempestivita'  e  della produttivita' del lavoro svolto dai
          funzionari  diplomatici.  Con  decreto  del  Ministro degli
          affari  esteri,  sentite le organizzazioni sindacali di cui
          al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
          individuazione  delle  modalita'  per  la  valutazione  dei
          risultati conseguiti dai singoli funzionari.
              Per  il  finanziamento  delle componenti retributive di
          posizione  e di risultato, e' costituito un apposito fondo,
          nel   quale  confluiscono  tutte  le  risorse  finanziarie,
          diverse   da  quelle  destinate  allo  stipendio  di  base,
          individuate   a   tale   scopo   tramite   il  procedimento
          negoziale".
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              La rubrica del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85
          e' citata nelle note al titolo.
              - L'art.  1 della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante
          "Delega   al   Governo   per  il  riordino  delle  carriere
          diplomatica  e  prefettizia,  nonche'  disposizioni  per il
          restante  personale  del Ministero degli affari esteri, per
          il  personale  militare  del Ministero della difesa, per il
          personale   dell'Amministrazione  penitenziaria  e  per  il
          personale   del  Consiglio  superiore  della  magistratura"
          delega il Governo al riordino della carriera diplomatica.
              - Il  testo  dell'art.  112  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18,  citato,  come
          sostituito  dall'art.  14  del decreto legislativo 24 marzo
          2000, n. 85, e' riportato nelle note al titolo.
              - Il  decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio
          2000,  n.  2069,  concerne  la  graduazione,  ai fini della
          determinazione  del  trattamento economico, delle posizioni
          ricoperte  dai  funzionari  diplomatici durante il servizio
          prestato  presso l'amministrazione centrale, sulla base dei
          livelli  di  responsabilita' e di rilevanza degli incarichi
          assegnati.
              - Il  decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio
          2000,  n.  2070,  concerne  l'assegnazione e la valutazione
          degli obiettivi assegnati ai funzionari diplomatici.
              - La  legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria
          2000),  reca:  "Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato".
              - La  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria
          2001),  reca:  "Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato".
              -  L'art.  17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e'
          il seguente:
              "Art.   17   (Gli  organi  del  Governo  -  Formula  di
          giuramento).   -   1. Con   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;".
          Nota all'art. 1:
              - L'art.  112  del  citato decreto del Presidente della
          Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, e' riportato nella nota
          al titolo.