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DECRETO-LEGGE 5 aprile 2001, n. 99

Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-4-2001.
Decreto-Legge convertito dalla L. 9 maggio 2001, n. 198 (in G.U. 28/05/2001, n.122).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2003)
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Testo in vigore dal: 29-11-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62;
  Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 marzo 2001;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  differire
l'efficacia delle disposizioni in materia di prezzo dei libri, di cui
alla  legge  7  marzo  2001,  n.  62,  per  consentire  un'adeguata e
opportuna  sperimentazione  in  materia  e  per  evitare turbative al
mercato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2001;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
         Differimento del1a disciplina del prezzo dei libri

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001,
n.  62,  come  modificato  dal  presente  decreto,  hanno  effetto  a
decorrere  dal  1 settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale
fino al 30 settembre 2003. (5)
  2.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L. 2 SETTEMBRE 2002, N. 192, CONVERTITO
SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 23 OTTOBRE 2002, N. 234.
  3.  Trenta  giorni  prima della scadenza del termine del periodo di
sperimentazione  di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri per la formulazione di
valutazioni  e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro
redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini
dell'eventuale   adozione   delle   conseguenti   misure,   ai  sensi
dell'articolo  11,  comma  9,  della  legge 7 marzo 2001, n. 62, come
modificato dal presente decreto.
  ((3-bis.  Il  comitato di cui al comma 3 predispone, entro sei mesi
dalla  conclusione  dei propri lavori, una relazione sull'esito della
predetta   sperimentazione,   che  e'  trasmessa  al  Parlamento  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri)).
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L. 2 ottobre 2003, n. 271, convertito con modificazioni dalla
L.  24 novembre 2003, n. 335, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
il  termine di cui al comma 1 del presente articolo e' prorogato fino
all'attuazione  della  riforma  organica  della normativa sul libro e
comunque non oltre il 31 dicembre 2004.