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DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 2001, n. 32

Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

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Testo in vigore dal: 20-3-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  16, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante  delega  al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi
recanti  le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti al
fine  di renderle coerenti con i principi contenuti nello statuto del
contribuente;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  concernente  l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131,  recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   l'imposta  sulle
successioni e donazioni;
  Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, in materia di
riordino  degli  istituti  doganali  e  revisione  delle procedure di
accertamento;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  dicembre 1992, n. 546, recante
disposizioni sul processo tributario;
  Visto  il  regio  decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito
dalla  legge  2  giugno  1939,  n.  739,  concernente i provvedimenti
legislativi  riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di
Stato o della Corte dei conti;
  Visto  il  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in materia
di  unificazione  ai  fini  fiscali e contributivi delle procedure di
liquidazione, riscossione e accertamento;
  Visto  il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente
le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 novembre 2000;
  Acquisito  il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per
gli atti normativi, reso nell'adunanza generale del 22 gennaio 2001;
  Sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 gennaio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Modifiche  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
 1973, n. 600, concernente l'accertamento delle imposte sui redditi

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  concernente  l'accertamento  delle  imposte  sui  redditi, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)   all'articolo   36-bis,  riguardante  la  liquidazione  delle
imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni,   nel   comma   3,  le  parole:  "e  la  comunicazione
all'amministrazione  finanziaria  di  eventuali  dati ed elementi non
considerati nella liquidazione" sono soppresse; e' aggiunto, in fine,
il  seguente  periodo:  "Qualora  a  seguito  della  comunicazione il
contribuente  o  il  sostituto  di  imposta  rilevi  eventuali dati o
elementi  non  considerati o valutati erroneamente nella liquidazione
dei   tributi,   lo  stesso  puo'  fornire  i  chiarimenti  necessari
all'amministrazione  finanziaria  entro i trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione.";
    b)  all'articolo  36-ter,  riguardante il controllo formale delle
dichiarazioni,  nel  comma  4,  dopo le parole: "in sede di controllo
formale",   sono   aggiunte  le  seguenti:  "entro  i  trenta  giorni
successivi al ricevimento della comunicazione.";
    c) all'articolo 42, riguardante l'avviso di accertamento:
      1)  nel  secondo comma, dopo le parole: "motivato in relazione"
sono  aggiunte  le  seguenti:  "ai  presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche  che  lo hanno determinato e in relazione"; e' aggiunto in
fine  il  seguente  periodo:  "Se la motivazione fa riferimento ad un
altro  atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve
essere  allegato  all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non
ne riproduca il contenuto essenziale.";
      2)  nel  terzo  comma,  le  parole: "e la motivazione di cui al
presente articolo", sono sostituite dalle seguenti: ", la motivazione
di   cui   al  presente  articolo  e  ad  esso  non  e'  allegata  la
documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Per il testo dell'art. 16 della legge 27 luglio 2000,
          n. 212, vedasi nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 76 e 87, della
          Costituzione:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  princi'pi  e  criteri  direttivi  e  soltanto per tempo
          limitato e per oggetti definiti.".
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i Trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  della  legge
          27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di
          statuto dei diritti del contribuente.":
              "Art.  16 (Coordinamento normativo). - 1. Il Governo e'
          delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
          competenti  Commissioni  parlamentari,  uno  o piu' decreti
          legislativi  recanti le disposizioni correttive delle leggi
          tributarie  vigenti strettamente necessarie a garantirne la
          coerenza  con  i  princi'pi  desumibili  dalle disposizioni
          della presente legge.
              2.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma 1 il Governo
          provvede  ad  abrogare le norme regolamentari incompatibili
          con la presente legge.".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n. 633, reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta
          sul valore aggiunto.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600, reca: "Disposizioni comuni in
          materia di accertamento delle imposte sui redditi.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre   1973,  n.  602,  reca:  "Disposizioni  sulla
          riscossione delle imposte sul reddito.".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1986,  n.  131,  reca:  "Approvazione del testo unico delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro.".
              - Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, reca:
          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.".
              - Il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, reca:
          "Riordinamento  degli  istituti  doganali e revisione delle
          procedure  di  accertamento e controllo in attuazione delle
          direttive  n.  79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE
          del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in
          libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE
          del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in
          tema    di    procedure   di   esportazione   delle   merci
          comunitarie.".
              - Il  decreto  legislativo  31 dicembre  1992,  n. 546,
          reca:  "Disposizioni  sul processo tributario in attuazione
          della  delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
          30 dicembre 1991, n. 413.".
              - Il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, reca:
          "Provvedimenti  legislativi  riguardanti l'ordinamento e le
          funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.".
              - Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n. 462,
          reca:  "Approvazione  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662
          "Riportata  alla  voce  amministrazione  del  patrimonio  e
          contabilita' generale dello Stato.".
              - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, reca:
          "Disposizioni    generali    in    materia    di   sanzioni
          amministrative  per  le  violazioni  di norme tributarie, a
          norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662.".
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il testo degli articoli 36-bis, 36-ter e
          42,   del   decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in
          materia  di  accertamento delle imposte sui redditi", cosi'
          come modificato dal presente articolo:
              "Art.   36-bis   (Liquidazioni   delle   imposte,   dei
          contributi,  dei  premi  e dei rimborsi dovuti in base alle
          dichiarazioni).    -    1.    Avvalendosi    di   procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative   all'anno  successivo,  alla  liquidazione  delle
          imposte,  dei  contributi  e  dei premi dovuti, nonche' dei
          rimborsi  spettanti  in  base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'amministrazione
          finanziaria provvede a:
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi   dai   contribuenti  nella  determinazione  degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi   e   dei   premi  risultanti  dalle  precedenti
          dichiarazioni;
                c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
          dichiarazioni;
                d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
          superiore a quella prevista dalla legge;
                e) ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalla
          dichiarazione;
                f) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e
          la   tempestivita'   dei   versamenti  delle  imposte,  dei
          contributi  e  dei  premi  dovuti  a titolo di acconto e di
          saldo  e  delle  ritenute alla fonte operate in qualita' di
          sostituto d'imposta.
              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli    aspetti   formali.   Qualora   a   seguito   della
          comunicazione  il  contribuente  o  il sostituto di imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  nel presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti,  come  dichiarati dal contribuente e dal sostituto
          d'imposta.".
              "Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni). -
          1.  Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria,
          procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
          a  quello  di  presentazione,  al  controllo  formale delle
          dichiarazioni  presentate  dai contribuenti e dai sostituti
          d'imposta  sulla  base  dei  criteri  selettivi fissati dal
          Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacita'
          operative dei medesimi uffici.
              2.  Senza  pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
                a) escludere  in  tutto  o in parte lo scomputo delle
          ritenute  d'acconto  non risultanti dalle dichiarazioni dei
          sostituti  d'imposta,  dalle  comunicazioni di cui all'art.
          20,   terzo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica    29 settembre    1973,   n.   605,   o   dalle
          certificazioni   richieste  ai  contribuenti  ovvero  delle
          ritenute  risultanti  in misura inferiore a quella indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
                b) escludere  in  tutto  o  in  parte  le  detrazioni
          d'imposta  non  spettanti in base ai documenti richiesti ai
          contribuenti  o  agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
                c) escludere  in  tutto  o  in parte le deduzioni dal
          reddito  non  spettanti  in  base ai documenti richiesti ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
                d) determinare  i crediti d'imposta spettanti in base
          ai  dati  risultanti  dalle  dichiarazioni  e  ai documenti
          richiesti ai contribuenti;
                e) liquidare  la maggiore  imposta  sul reddito delle
          persone    fisiche    e    i maggiori   contributi   dovuti
          sull'ammontare  complessivo  dei redditi risultanti da piu'
          dichiarazioni  o  certificati  di  cui all'art. 1, comma 4,
          lettera  d),  presentati  per  lo  stesso anno dal medesimo
          contribuente;
                f) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
              3.  Ai  fini  dei  commi  1  e  2, il contribuente o il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai  dati  contenuti  nella  dichiarazione  e  ad eseguire o
          trasmettere  ricevute  di  versamento e altri documenti non
          allegati  alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
          terzi.
              4.  L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi   che   hanno   dato   luogo  alla  rettifica  degli
          imponibili,  delle  imposte, delle ritenute alla fonte, dei
          contributi  e dei premi dichiarati, per consentire anche la
          segnalazione  di eventuali dati ed elementi non considerati
          o  valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione.".
              "Art.  42  (Avviso di accertamento). - Gli accertamenti
          in  rettifica  e  gli accertamenti d'ufficio sono portati a
          conoscenza  dei  contribuenti  mediante la notificazione di
          avvisi  sottoscritti  dal  capo  dell'ufficio  o  da  altro
          impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
              L'avviso  di  accertamento  deve  recare  l'indicazione
          dell'imponibile   o   degli   imponibili  accertati,  delle
          aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al
          netto  delle  detrazioni,  delle  ritenute di acconto e dei
          crediti  d'imposta,  e deve essere motivato in relazione ai
          presupposti  di  fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
          determinato   e  in  relazione  a  quanto  stabilito  dalle
          disposizioni  di  cui ai precedenti articoli che sono state
          applicate con distinto riferimento ai singoli redditi delle
          varie  categorie e con la specifica indicazione dei fatti e
          delle  circostanze  che  giustificano  il  ricorso a metodi
          induttivi   o   sintetici   e  delle  ragioni  del  mancato
          riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione
          fa  riferimento ad un altro non conosciuto ne' ricevuto dal
          contribuente,  questo  deve essere allegato all'atto che lo
          richiama   salvo  che  quest'ultimo  non  ne  riproduca  il
          contenuto essenziale.
              L'accertamento   e'  nullo  se  l'avviso  non  reca  la
          sottoscrizione,  le  indicazioni,  la motivazione di cui al
          seguente   articolo e   ad   esso   non   e'   allegata  la
          documentazione   di  cui  all'ultimo  periodo  del  secondo
          comma.".