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LEGGE 29 marzo 1900, n. 101

Circa i provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario. (000U0101)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-4-1900 al: 15-12-2009
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Art. 1



In esecuzione dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1897, ciascuna delle Società esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula deve creare, entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, a favore del personale assunto in servizio a partire dal 1° gennaio 1897, un Istituto di previdenza avente per base il sistema del conto individuale.

L'Istituto sarà regolato da speciale Statuto, che dovrà essere approvato per decreto Reale, promosso dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto coi Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro, sentiti il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato.