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LEGGE 25 febbraio 1900, n. 56

Concernente autorizzazione di spese per diverse opere pubbliche, e determinazione degli stanziamenti nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici durante il quadriennio finanziario dal 1899-900 al 1902-903. (000U0056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-3-1900 al: 10-5-1912
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Art. 1



È autorizzata la spesa straordinaria di lire cinquantasei milioni quattrocentosettantatremila da ripartirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

La detta somma è ripartita come segue:

a) lire 8,000,000 da stanziarsi a rate uguali in cinque esercizi decorrendi dal 1899-1900, per continuare i lavori di costruzione del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia;

b) lire 300,000 da stanziarsi in due rate di lire 150,000 ciascuna negli esercizi finanziari 1900-1901 e 1901-1902 pel compimento della costruzione del Policlinico «Umberto I» in Roma;

c) lire 3,700,000 da stanziarsi in sei esercizi finanziari, a partire dal 1899-1900, com'è indicato nella tabella D annessa alla presente legge, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, designati nella tabella A annessa alla presente legge;

d) lire 16,473,000 da stanziarsi in otto esercizi finanziari, a decorrere dal 1900-1901, per l'esecuzione delle opere marittime straordinarie designate nell'annessa tabella B;

e) lire 28,000,000 per concorso dello Stato nelle spese a carico delle Casse per gli aumenti patrimoniali, con facoltà al Governo del Re di versare, a fondo perduto, la somma annuale qui appresso indicata nelle Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, istituite con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, ripartendo la somma stessa fra le Casse delle tre reti secondo i rispettivi bisogni:

Esercizio 1899-900 L. 4,000,000
» 1900-901 » 4,000,000
» 1901-902 » 5,000,000
» 1902-903 » 5,000,000
» 1903-904 » 5,000,000
» 1904-905 » 5,000,000
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L. 28,000,000