stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 febbraio 1900, n. 50

Sulla concessione, ai Comuni, di prestiti per esecuzione di opere riguardanti la pubblica igiene e per la derivazione e conduttura di acque potabili. (000U0050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-3-1900 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, sino al 30 giugno 1905, ai Comuni del Regno al disotto di 10 mila abitanti, secondo il censimento del 1881, mutui estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e all'interesse del 3 per cento.

Ogni singolo prestito ad interesse ridotto non potrà eccedere la somma di lire 20 mila, e sarà accordato secondo le norme vigenti, in seguito a preliminare decreto del Ministero dell'Interno.

La somma annuale dei prestiti non potrà eccedere i 3 milioni.