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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2000, n. 313

Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/11/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2004)
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Testo in vigore dal: 15-11-2000
al: 15-12-2004
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275; 
  Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; 
  Sentite, in data 1o giugno e  27  luglio  2000,  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione
reso in data 18 luglio 2000; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2000; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 settembre 2000; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto
con i Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e per la funzione pubblica; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                        Organi dell'Istituto 

 
  1.  L'Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del   sistema   di
istruzione, ente di diritto pubblico sottoposto  alla  vigilanza  del
Ministero  della   pubblica   istruzione,   di   seguito   denominato
"Istituto", istituito con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258,
di seguito denominato  "decreto  legislativo"  che  ne  individua  le
finalita',  e'  dotato  dei  seguenti  organi  di  amministrazione  e
scientifici: 
    a) presidente; 
    b) consiglio di amministrazione; 
    c) comitato tecnico-scientifico; 
    d) collegio dei revisori. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Si  riporta il testo degli articoli 1 e 3 del decreto
          legislativo  20  luglio  1999,  n. 258 (Riordino del Centro
          europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione
          pedagogica   e   trasformazione  in  Fondazione  del  museo
          nazionale  della  scienza  e  della  tecnica  "Leonardo  da
          Vinci",  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59):
              "Art.     1 (Trasformazione    del    Centro    europeo
          dell'educazione  in  Istituto  nazionale per la valutazione
          del  sistema  dell'istruzione).  -  1.  Il  Centro  europeo
          dell'educazione,   di   cui   all'art.   290   del  decreto
          legislativo  16  aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati,
          e'  trasformato  in  "Istituto nazionale per la valutazione
          del   sistema   dell'istruzione",   di  seguito  denominato
          Istituto.  L'Istituto  e'  sottoposto  alla  vigilanza  del
          Ministero  della  pubblica  istruzione.  Il  Ministro della
          pubblica  istruzione  con  propria  direttiva  individua le
          priorita'  strategiche delle quali l'istituto dovra' tenere
          conto per programmare l'attivita' di valutazione.
              2.  L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del
          Centro   europeo   dell'educazione,  mantiene  personalita'
          giuridica  di  diritto pubblico ed autonomia amministrativa
          ed   e'   dotato   di  autonomia  contabile,  patrimoniale,
          regolamentare  e di autonomia finanziaria come definita dal
          regolamento di cui all'art. 3, comma 6.
              3.  In  particolare,  l'Istituto  valuta l'efficienza e
          l'efficacia  del sistema di istruzione nel suo complesso ed
          analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione
          scolastica,   inquadrando   la  valutazione  nazionale  nel
          contesto  internazionale; studia le cause dell'insuccesso e
          della  dispersione  scolastica  con riferimento al contesto
          sociale  ed  alle tipologie dell'offerta formativa; conduce
          attivita'  di  valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
          fornisce  supporto e assistenza tecnica all'amministrazione
          per  la realizzazione di autonome iniziative di valutazione
          e  supporto  alle  singole  istituzioni  scolastiche  anche
          mediante   la   predisposizione   di   archivi  informatici
          liberamente  consultabili;  valuta  gli effetti degli esiti
          applicativi  delle iniziative legislative che riguardano la
          scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di
          innovazione  promossi  in  ambito  nazionale;  assicura  la
          partecipazione    italiana    a    progetti    di   ricerca
          internazionale  in  campo valutativo e nei settori connessi
          dell'innovazione organizzativa e didattica.
              4.   All'Istituto  sono  altresi'  trasferiti,  con  le
          inerenti  risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla
          dispersione scolastica, che e' contestualmente soppresso.
              5.  Ai  fini  della  realizzazione  di  iniziative  che
          comportino  attivita'  di valutazione e di promozione della
          cultura   dell'autovalutazione   da   parte   delle  scuole
          l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva, di cui al
          comma  1,  anche  dei  servizi  dell'amministrazione  della
          pubblica  istruzione istituiti sul territorio provinciale e
          delle  specifiche  professionalita' degli ispettori tecnici
          dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione".
              "Art.  3 (Disposizioni  di  attuazione  e  disposizioni
          comuni).  - 1. Gli istituti di cui agli articoli 1 e 2 sono
          retti ciascuno da un consiglio di amministrazione di durata
          triennale, rinnovabile per un altro triennio, costituito da
          un  Presidente  e quattro componenti nominati dal Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della pubblica
          istruzione.  Essi  sono dotati di organi di controllo della
          gestione   amministrativa   e  contabile  e  di  organi  di
          consulenza scientifica, disciplinati a norma del comma 2.
              2.  Con  regolamenti  da  emanarsi entro sei mesi dalla
          data  di entrata in vigore del presente decreto legislativo
          su  proposta  del  Ministro  della  pubblica istruzione, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e  del  Ministro per la funzione
          pubblica,  a  norma  dell'art.  17, comma 1, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono definiti:
                a) la  struttura  organizzativa degli istituti di cui
          agli articoli 1 e 2;
                b) la  durata,  le  modalita' della costituzione e le
          competenze   degli   organi  di  controllo  della  gestione
          amministrativa  e  contabile  e  degli organi di consulenza
          scientifica;
                c) la dotazione organica di personale amministrativo,
          tecnico,  specialistico e di ricerca e le modalita' del suo
          reclutamento,  prevedendo  una  specifica valutazione delle
          competenze relative agli ambiti di attivita' degli istituti
          acquisite presso il Centro europeo dell'educazione e presso
          la biblioteca di documentazione pedagogica;
                d) la  dotazione massima di personale amministrativo,
          tecnico,  specialistico e di ricerca a tempo determinato da
          ricoprire   mediante  comandi,  collocamenti  fuori  ruolo,
          contratti  di  prestazione  d'opera e contratti di ricerca,
          nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  di selezione di tale
          personale;
                e) le   modalita'  di  conferimento  di  incarichi  a
          personale   di   ricerca,   tecnico   e  specialistico  non
          appartenente alla Unione europea;
                f) le   modalita'   di  trasferimento  delle  risorse
          appositamente   iscritte  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  della  pubblica  istruzione,  comprensive  degli
          oneri per il personale di cui alla lettera c);
                g) le  modalita' di associazione alle attivita' degli
          istituti  da parte di enti di ricerca, nonche' le modalita'
          di  conferimento  agli stessi enti di incarichi per studi e
          ricerche.
              3.  Con i regolamenti di cui al comma 2 sono dettate le
          disposizioni  che  disciplinano il passaggio dal vecchio al
          nuovo ordinamento.
              4.  Il  compenso  da  corrispondere ai componenti degli
          organi  degli  istituti  e'  determinato  con  decreto  del
          Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
          col Ministro della funzione pubblica.
              5.  Gli  istituti di cui agli articoli 1 e 2 provvedono
          ai loro compiti con:
                a) redditi del patrimonio;
                b) contributi ordinari dello Stato;
                c) eventuali contributi straordinari dello Stato;
                d) eventuali proventi della gestione delle attivita';
                e) eventuali  contributi ed assegnazioni, da parte di
          soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
                f) eventuali    altre    entrate,   anche   derivanti
          dall'esercizio  di  attivita'  commerciali  coerenti con le
          finalita' degli istituti.
              6.  Entro tre mesi dalla data del loro insediamento gli
          organi  di  amministrazione  degli  istituti,  di  cui agli
          articoli  1  e  2,  deliberano i rispettivi regolamenti per
          l'amministrazione,   la   finanza  e  la  contabilita'  nel
          rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti
          pubblici.   Il   regolamento  disciplina  i  criteri  della
          gestione,  le relative procedure amministrativo contabili e
          finanziarie  e  le  connesse  responsabilita',  in  modo da
          assicurare  la  rapidita'  e  l'efficienza nella erogazione
          della  spesa  e il rispetto dell'equilibrio finanziario del
          bilancio,  consentendo  anche  la  tenuta  di conti di sola
          cassa.  Il  regolamento  disciplina  altresi'  le procedure
          contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza
          e  sui  risultati  di  gestione complessiva dell'Istituto e
          l'amministrazione   del   patrimonio.   Il  regolamento  e'
          trasmesso  al  Ministro  della  pubblica  istruzione  e  al
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica che, nel termine di sessanta giorni esercitano il
          controllo  di  legittimita'  e  di merito nella forma della
          richiesta  motivata  di  riesame.  In  assenza  di rilievi,
          trascorso  il  suddetto termine, il regolamento e' adottato
          dall'organo di amministrazione.
              7. Agli istituti, di cui agli articoli 1 e 2, seguitano
          ad  applicarsi le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre
          1984,  n.  720, e gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Si  applica
          altresi'  l'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448.
              8.  Per  i  regolamenti previsti dal comma 2 si applica
          l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  a  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) soppressa".
              - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
              "Art.   21.   -   1.   L'autonomia   delle  istituzioni
          scolastiche  e  degli  istituti  educativi si inserisce nel
          processo   di   realizzazione   della   autonomia  e  della
          riorganizzazione  dell'intero  sistema  formativo.  Ai fini
          della   realizzazione  della  autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche  le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari  e  nazionali  di fruizione del diritto allo studio
          nonche'  gli  elementi comuni all'intero sistema scolastico
          pubblico  in  materia di gestione e programmazione definiti
          dallo   Stato,   sono   progressivamente   attribuite  alle
          istituzioni   scolastiche,   attuando   a  tal  fine  anche
          l'estensione  ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
          scuole  e  agli  istituti  di  istruzione secondaria, della
          personalita'     giuridica    degliistituti    tecnici    e
          professionali   e   degli   istituti  d'arte  ed  ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione,  anche  in deroga alle norme vigenti in materia
          di  contabilita'  dello Stato. Le disposizioni del presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali.
              2.  Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
          con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
          17,  comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, nel
          termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, sulla base dei criteri generali e principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di   Stato,   il   parere   delle   competenti  Commissioni
          parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono dettate
          disposizioni  per  armonizzare le norme di cui all'art. 355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge.
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della   personalita'   giuridica   e   dell'autonomia  alle
          istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro
          unificate  nell'ottica  di  garantire  agli utenti una piu'
          agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
          dimensionali   in   relazione   a   particolari  situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali
          saranno  automaticamente  concesse  nelle  province  il cui
          territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le
          condizioni   di  viabilita'  statale  e  provinciale  siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi.
              4.   La   personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano  a  mano  che raggiungono i requisiti dimensionali, di
          cui  al  comma 3, attraverso piani di dimensionamento della
          rete  scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000,
          contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni
          amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
          esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il
          passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
          da  apposite iniziative di formazione del personale, da una
          analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
          delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei
          conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse.
              5.    La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle
          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'   costituita   dall'assegazione   dello   Stato  per  il
          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide
          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
          ciascun indirizzo di scuola.
              6. Sono   abrogate   le   disposizioni   che  prevedono
          autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,
          eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
          ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione
          artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi
          finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono
          fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui
          cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non
          sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le
          donazioni.
              7.  Le  istituzioni  scolastiche che abbiano conseguito
          personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e
          le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e
          autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime
          delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,
          hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale.
              8. L'autonomia   organizzativa   e'   finalizzata  alla
          realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,
          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e
          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
          e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
          impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
          annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione
          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
          settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali
          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
          che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni
          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
          plurisettimanale.
              9.    L'autonomia    didattica    e'   finalizzata   al
          perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema
          nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di
          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
          liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di
          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel
          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal
          fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di
          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'
          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi.
              10. Nell'esercizio   dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative
          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
          in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
          del   lavoro,   iniziative  di  partecipazione  a  prorammi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli
          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la  biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed
          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16  aprile  1994,  n. 297, sono riformati come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome.
              11. Con  regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle  accademie  di belle arti, agli Istituti superiori per
          le industrie le artistiche, ai conservatori di musica, alle
          accademie  nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
          i  principi  contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e con gli
          adattamenti  resi  necessari  dalle specificita' proprie di
          tali istituzioni.
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare  convenzioni  allo scopo di favorire attivita' di
          aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e
          universitario.
              13. Con  effetto  dalla data di entrata in vigore delle
          norme  regolamentari, di cui ai commi 2 e 11, sono abrogate
          le  disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili, la cui
          ricognizione  e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data  di  entrata  in  vigore  delle  predette disposizioni
          regolamentari,  le  norme del testo unico di cui al decreto
          legislativo  16  aprile  1994,  n. 297, apportando tutte le
          conseguenti e necessarie modifiche.
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
          istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle
          risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per le
          modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti  di  cui  al  comma  2.  E' abrogato il comma 9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
              15.  Entro  il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
          emanare  un  decreto  legislativo  di  riforma degli organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico  che  tenga conto della specificita' del settore
          scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse
          componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri:
                a) armonizzazione         della         composizione,
          dell'organizzazione  e  delle funzioni dei nuovi organi con
          le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13, nonche' con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
                b) razionalizzazione  degli  organi a norma dell'art.
          12, comma 1, lettera p);
                c) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali,  secondo quanto previsto dall'art. 12, comma l,
          lettera g);
                d) valorizzazione  del  collegamento con le comunita'
          locali, a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
                e) attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 59
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  modificazioni, nella salvaguardia del principio
          della liberta' di insegnamento.
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure  professionali del personale docente, ferma restando
          l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
          della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte
          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
          specificita'  della qualifica dirigenziale sono individuati
          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei
          seguenti criteri:
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi   collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti  di
          direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse
          umane,  di  gestione  di risorse finanziarie e strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
                b) il  raccordo  tra i compiti previsti dalla lettera
          a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'art. 13, comma 1;
                c) la   revisione   del   sistema   di  reclutamento,
          riservato  al  personale docente con adeguata anzianita' di
          servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                d) l'attribuzione  della dirigenza ai capi d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
          formazione.
              17. Il  rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree.
              18. Nell'emanazione  del regolamento di cui all'art. 13
          la  riforma  degli  uffici  periferici  del Ministero della
          pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e
          coordinando   i   compiti   e  le  funzioni  amministrative
          attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in
          materia  di  programmazione  e  riorganizzazione della rete
          scolastica.
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro   anni   al  Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio
          dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
          articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al
          fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
          rendano necessarie.
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano disciplinano con propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei  limiti  dei  propri  statuti e delle relative norme di
          attuazione.
              20-bis.  Con  la stessa legge regionale di cui al comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di  svolgimento  e  di  certificazione  di una quarta prova
          scritta  di  lingua  francese, in aggiunta alle altre prove
          scritte  previste  dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
          modalita'  e  i  criteri di valutazione delle prove d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato  il  comma  5  dell'art. 3 della legge 10 dicembre
          1997, n. 425".
              - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo
          1999, n. 275 reca: "Regolamento recante norme in materia di
          autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
          21, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              - L'argomento  del  decreto legislativo 20 luglio 1999,
          n. 258, e' riportato nella nota al titolo.
          Nota all'art. 1:
              - L'argomento  del  decreto legislativo 20 luglio 1999,
          n. 258, e' riportato nelle note al titolo.