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DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n. 297

Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  24-10-2000 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'art. 1, che ha delegato il Governo ad adeguare l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Sentite le Rappresentanze del personale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2000
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità del decreto
1. Allo scopo di assicurare efficienza, economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali dell'Arma dei carabinieri, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, il presente decreto disciplina il riordino della struttura organizzativa e funzionale dell'Arma.
2. lI riordino di cui al comma 1, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25, è attuato attraverso:
a) l'adeguamento dei compiti militari, con conseguente definizione delle modalità di partecipazione dei reparti dell'Arma all'assolvimento di tali compiti;
b) la ridefinizione della struttura ordinativa, conferendo caratterizzazioni funzionali ai vari livelli gerarchici, che evitino duplicazioni di attività ed accrescano le capacità operative dell'organizzazione territoriale dell'Arma, con particolare riferimento alla stazione carabinieri;
c) l'adeguamento dei livelli gerarchici alla rilevanza delle funzioni di comando ed alle connesse responsabilità dirigenziali, anche in ragione delle corrispondenti articolazioni della pubblica amministrazione;
d) la riorganizzazione del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo mediante l'attribuzione delle relative attività a poli funzionali interregionali a competenza per aree, con la conseguente riduzione degli oneri di gestione e il recupero di risorse in favore dell'attività operativa svolta dai minori livelli ordinativi;
e) la soppressione e la riorganizzazione di reparti, enti o unità per razionalizzare la catena di comando e controllo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 31 marzo 2000, n. 8, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di ordinamento delle Forze di polizia", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 aprile 2000 - serie generale - n. 79; si riporta il testo dell'art. 1:
"Art. 1 (Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri). - 1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività istituzionali, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto con quanto previsto al presente articolo, l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con dipendenza del Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:
1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità, in conformità con l'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382;
2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;
3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;
4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare, nonché, ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;
5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero;
6) assistenza ai comandi e alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel territorio nazionale, concorso al servizio di mobilitazione;
b) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali di dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la previsione del ricorso a provvedimenti amministrativi per i conseguenti adeguamenti che si rendessero necessari;
c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:
1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, prevedendo anche commissioni di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle relative consistenze organiche, l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialità anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento e di avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente, assicurare la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli ufficiali da attuare mediante riduzione delle consistenze organiche del restante personale, le dotazioni dirigenziali in modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le Forze armate;
4) rivedere la normativa concernente il Corso d'istituto ed eventualmente adeguare le modalità di ammissione all'Istituto superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;
5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi nonché l'abrogazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8".
Nota alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, è riportato nella nota al titolo. - Il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, recante "Approvazione del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri reali", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1934, n. 175. - La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1997 - serie generale - n. 45. Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n 78, si veda in nota al titolo.
- Per i riferimenti relativi alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, si veda in nota alle premesse.