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LEGGE 9 ottobre 2000, n. 285

Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".

note: Entrata in vigore della legge: 17-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 1-1-2004
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
                              Finalita'

  1.  La  presente  legge  detta disposizioni per la realizzazione di
impianti  sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo
svolgimento  dei  XX  Giochi  olimpici  invernali  "Torino  2006", di
seguito  denominati "Giochi olimpici", di cui agli allegati 1, 2 e 3,
finanziati  dallo  Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e
da  privati. La presente legge disciplina, altresi', la realizzazione
delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base
della   valutazione   di   connessione  dichiarata  con  decreto  del
Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,  previa  intesa  con  il
presidente   della  regione  Piemonte,  previo  parere  del  Comitato
organizzatore  dei  Giochi  olimpici,  di cui all'articolo 1-bis. Con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del
presidente  della  regione  Piemonte,  d'intesa  con  gli enti locali
interessati  ed  il  Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono
individuati  altresi'  i soggetti competenti alla realizzazione delle
opere  connesse  allo  svolgimento  dei  Giochi  e, ove occorra, sono
dettate  disposizioni  per  la destinazione finale delle medesime. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento
entro  il  31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere connesse,
sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento
dei  lavori. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di cui
all'articolo  2,  svolge  l'attivita'  di  monitoraggio  sui tempi di
realizzazione  delle  opere  connesse  e  ne riferisce al Comitato di
regia di cui al comma 1-bis.
  1-bis.  Ai  fini dell'attuazione della presente legge e' costituito
presso  la  regione Piemonte un Comitato di regia dei Giochi olimpici
invernali   "Torino  2006"  composto  dal  presidente  della  regione
Piemonte,  dal  sindaco  di Torino, dal presidente della provincia di
Torino,  dal  presidente  del  Comitato  olimpico  nazionale italiano
(CONI),  o  da  soggetti  da  ciascuno  di  essi formalmente delegati
((nonche'   da   tre   rappresentanti  scelti  rispettivamente  dalla
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle
finanze)),  le  cui spese di funzionamento sono a carico dell'Agenzia
di   cui  all'articolo  2  e  per  le  quali  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo  10,  comma  2.  Il Comitato di regia e' presieduto dal
presidente  della  regione  Piemonte. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24
DICEMBRE  2003, N. 350)). Alle riunioni del Comitato di regia possono
essere  di  volta  in  volta  invitati  il  presidente  del  Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici ed il direttore dell'Agenzia o loro
delegati   e   tutti   i  soggetti  pubblici  e  privati  interessati
dall'attuazione  della  presente legge. Il presidente del Comitato di
regia  convoca  e presiede le riunioni. La convocazione deve avvenire
anche  in  caso  di  richiesta  di  almeno  uno dei componenti aventi
diritto  di  voto.  Per  la  validita' delle riunioni del Comitato di
regia  e'  necessaria  la  presenza  di  almeno due componenti aventi
diritto  di voto. Le determinazioni vengono assunte a maggioranza dei
presenti.  In  caso  di  parita',  prevale il voto del presidente del
Comitato  di  regia.  Il  Comitato  di  regia indirizza e coordina le
attivita'  inerenti  le  finalita' della presente legge, assumendo le
opportune  determinazioni  per  l'attuazione  degli interventi, fatte
salve  le competenze proprie degli enti istituzionali e territoriali,
del  Comitato  organizzatore  dei  Giochi olimpici e dell'Agenzia. Il
Comitato  di  regia  verifica  i  tempi  ed  i  modi  di  attuazione,
acquisendo la documentazione necessaria allo scopo.
  2.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali relativamente alle
opere di cui agli allegati 1 e 2, ed il Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti  per quanto di propria competenza, su richiesta del
Comitato  di regia, sono apportate, sentito il Comitato organizzatore
dei  Giochi olimpici, le variazioni agli elenchi di cui agli allegati
1,  2  e  3, rese necessarie da particolari e straordinarie esigenze,
ivi  comprese  quelle conseguenti all'inserimento di nuove discipline
olimpiche  entro  i limiti delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili.
  3.  Le  opere  ed i lavori di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati di
pubblica utilita' ed urgenza.
  4.  La  giunta  della  regione  Piemonte  approva,  d'intesa con il
Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, sentiti gli
enti  locali  interessati,  la  valutazione di impatto ambientale del
piano  degli  interventi  di  cui  alla  presente  legge,  denominata
"valutazione ambientale strategica", anche sulla base dello studio di
compatibilita'  ambientale  definito dal proponente. Tale valutazione
ha  luogo  secondo  contenuti e procedure definiti dalla giunta della
regione  Piemonte  di  intesa  con il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della  presente  legge,  in  relazione  agli  effetti sul territorio,
diretti  ed  indiretti,  cumulativi,  sinergici,  a  breve ed a lungo
termine,  permanenti  e  temporanei,  positivi e negativi, al fine di
verificare  la  sostenibilita' ambientale del piano degli interventi.
L'Osservatorio  regionale dei lavori pubblici assicura l'informazione
e  la  trasparenza  nella  realizzazione  delle  opere  attraverso il
monitoraggio  delle stesse. Restano salve le competenze del Ministero
per i beni e le attivita' culturali.
  5.  La  giunta  della  regione  Piemonte, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, avvalendosi delle rilevazioni
dell'Osservatorio   regionale   dei  lavori  pubblici  nonche'  delle
informazioni  e  dei  dati  messi  a disposizione dall'Agenzia di cui
all'articolo  2,  provvede, eventualmente attraverso l'istituzione di
appositi  strumenti  informatici  e  telematici, ad assicurare idonee
forme  di  informazione  e  di  pubblicita'  riguardo  al processo di
realizzazione    delle    opere    e    alle    decisioni    relative
all'organizzazione  dei  Giochi  olimpici,  nonche' alle modalita' di
accesso  agli  atti  relativi  alle  decisioni stesse. L'Osservatorio
regionale   dei   lavori   pubblici,   tramite   appositi   strumenti
informatici,  provvede alla pubblicita' di tutti gli atti formalmente
presentati  a  corredo della conferenza di servizi e dei procedimenti
di valutazione di impatto ambientale previsti dall'articolo 9.