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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2000, n. 172

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, per l'attuazione della direttiva 98/92/CE, che modifica la direttiva 95/69/CE, in materia di tariffe per il riconoscimento di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

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Testo in vigore dal: 27-6-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la   legge  24  aprile  1998,  n.  128  (legge  comunitaria
1995-1997), ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 4;
  Vista la direttiva 98/92/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che
modifica le direttive 70/524/CEE e 95/69/CE;
  Visto  il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, di attuazione
della  direttiva  95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per
il  riconoscimento  e  la  registrazione  di  taluni  stabilimenti ed
intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
  Considerato  che  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 maggio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri,   della   giustizia,   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione    economica,    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato   e  del  commercio  con  l'estero  delle  politiche
agricole e forestali e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                    Modifica dell'articolo 4 del
             decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 123, il
comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12.  Le  spese  per  il  riconoscimento degli stabilimenti di cui ai
commi  1 e 5, nonche' quelle per il riconoscimento degli stabilimenti
e  degli  intermediari  di  cui  ai  commi 3, 7 e 8 sono a carico dei
richiedenti  sulla  base  del  costo  del  servizio reso da calcolare
secondo  le  voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando
che   nella   valutazione   dei   singoli   casi  si  puo'  ricorrere
all'applicazione    d'importi    forfettari,   purche'   congruamente
motivati.".
  2.  All'articolo  4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"12-bis. Le regioni e province autonome redigono una relazione, nella
quale  precisano  le  tariffe  riscosse  ai  sensi del comma 12 ed il
metodo  applicato  per  calcolarle  sulla  base  delle  voci di spesa
indicate  nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione del
singoli casi si puo' ricorrere all'applicazione d'importi forfettari,
purche'  congruamente motivati. La predetta relazione e' trasmessa al
Ministero della sanita' entro il 14 ottobre 2000.
12-ter.  Il  Ministero  della sanita', raccolti tutti i dati relativi
alle  tariffe  riscosse  ai sensi del comma 12 ed ai metodi applicati
per  il  loro calcolo, li trasmette alla Commissione europea entro il
14 dicembre 2000.".
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    della    legge,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              L'art.  87  della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  (Legge  comunitaria
          1995-1997)".
              L'art.  1,  commi  2  e  4,  della  citata legge, cosi'
          recita:
              "2.  I  decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta
          del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri o del Ministro
          competente per il coordinamento delle politiche comunitarie
          e  dei Ministri con competenza istituzionale nella materia,
          di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
          giustizia,  del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
              3. (Omissis).
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi  del  comma  1  del  presente  articolo  e  ai  sensi
          dell'art. 17.".
              -  La direttiva 98/92/CE e' pubblicata in GUCE n. L 346
          del 22 dicembre 1998.
              -  La  direttiva  70/524/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
          270 del 14 dicembre 1970.
              -  La direttiva 95/69/CE e' pubblicata in GUCE n. L 332
          del 30 dicembre 1995.
              -  Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, reca:
          "Attuazione   della   direttiva   95/69/CE   che  fissa  le
          condizioni  e  le  modalita'  per  il  riconoscimento  e la
          registrazione   di   taluni  stabilimenti  ed  intermediari
          operanti nel settore dell'alimentazione degli animali".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123,
          vedi note alle premesse.
              Il  testo vigente dell'art. 4 del citato decreto, cosi'
          come modificato dal presente decreto, cosi recita:
              "Art.   4   (Procedura   per  il  riconoscimento  degli
          stabilimenti  e  degli  intermediari.  -  1. La domanda per
          ottenere   il  riconoscimento  degli  stabilimenti  di  cui
          all'art.  2, comma 2, lettera a), deve essere presentata al
          Ministero della sanita'.
              2.  Il  Ministero  della  sanita',  entro  sei mesi dal
          ricevimento  della  domanda  di  cui al comma 1, assegna un
          numero  di  riconoscimento, conformemente a quanto previsto
          al  capitolo  II  dell'allegato  II,  dopo aver verificato,
          mediante  sopralluogo, che gli stabilimenti di cui al comma
          1  siano  in  possesso  dei  requisiti fissati dal presente
          decreto.
              3.  La  domanda  per  ottenere il riconoscimento di cui
          all'art. 2, comina 2, lettere b), c), d), e) ed f) e di cui
          all'art.  3  deve  essere  presentata  alla  regione o alla
          provincia autonoma competente per territorio.
              4.  La  regione o la provincia autonoma, entro sei mesi
          dal ricevimento della domanda di cui al comma 3, assegna un
          numero  di  riconoscimento, conformemente a quanto previsto
          al  capitolo  II  dell'allegato  II,  dopo aver verificato,
          mediante   sopralluogo,   che   gli   stabilimenti   e  gli
          intermediari  siano  in  possesso dei requisiti fissati dal
          presente decreto.
              5.  Per  gli  stabilimenti  che alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  esercitano  in  base  alla
          normativa  previgente  l'attivita' di cui all'art. 2, comma
          2,   lettera   a),   deve   essere  presentata  domanda  di
          riconoscimento  ai  sensi del comma 1, entro sei mesi dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto; tale
          attivita'  puo'  continuare  finche'  non  sia  intervenuta
          decisione sulla domanda di riconoscimento.
              6. Il Ministero della sanita', entro il 1o aprile 2001,
          assegna un numero di riconoscimento, conformemente a quanto
          previsto al capitolo II dell'allegato II, agli stabilimenti
          di   cui   al  comma  5,  dopo  aver  verificato,  mediante
          sopralluogo,  che  lo  stabilimento  sia  in  possesso  dei
          requisiti fissati dal presente decreto.
              7.  Per  gli  stabilimenti  che alla data di entrata in
          vigore   del  presente  decreto  esercitano  in  base  alla
          normativa  previgente le attivita' di cui all'art. 2, comma
          2,  lettere  b),  c),  d), e) ed f), deve essere presentata
          domanda  di  riconoscimento ai sensi del comma 3, entro sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
          tali   attivita'   possono   continuare   finche'  non  sia
          intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.
              8.  Gli intermediari che alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  esercitano  in  base alla normativa
          previgente  le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, devono
          presentare  domanda di riconoscimento ai sensi del comma 3,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto;  tali attivita' possono continuare finche' non sia
          intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.
              9.  La  regione  o  la  provincia autonoma, entro il 1o
          aprile   2001,   assegna   un   numero  di  riconoscimento,
          conformemente    a   quanto   previsto   al   capitolo   II
          dell'allegato II, agli stabilimenti e agli intermediari che
          hanno  presentato  la  domanda  di cui ai commi 7 e 8, dopo
          aver verificato, mediante sopralluogo, che gli stessi siano
          in possesso dei requisiti fissati dal presente decreto.
              10.  In deroga ai commi 4 e 9, nel caso di intermediari
          che  esercitano  esclusivamente  un'attivita'  di rivendita
          senza  mai  disporre  del  prodotto nei propri impianti, la
          regione  o  la  provincia autonoma puo' disporre che non si
          proceda  al  sopralluogo  per  verificare  il  rispetto dei
          requisiti  di cui al punto 7 del capitolo I.1.b) o al punto
          7   del  capitolo  I.2.b)  dell'allegato  I,  purche'  tali
          intermediari  presentino  una  dichiarazione  attestante il
          possesso  dei  requisiti  di  cui al punto 6.2 dello stesso
          allegato I.
              11.  Il  Ministero della sanita' procede periodicamente
          alla verifica della uniformita' delle procedure ispettive e
          dei criteri di valutazione adottati dagli organi degli enti
          territoriali  ai fini del riconoscimento degli stabilimenti
          e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8.
              12.  Le  spese per il riconoscimento degli stabilimenti
          di cui ai commi 1 e 5, nonche' quelle per il riconoscimento
          degli  stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3,
          7  e  8  sono a carico dei richiedenti sulla base del costo
          del  servizio  reso  da  calcolare secondo le voci di spesa
          indicate   nell'allegato  III,  fermo  restando  che  nella
          valutazione    dei   singoli   casi   si   puo'   ricorrere
          all'applicazione d'importi forfettari, purche' congruamente
          motivati.
              12-bis.  Le  regioni  e  province autonome redigono una
          relazione,  nella  quale  precisano  le tariffe riscosse ai
          sensi  del  comma  12 ed il metodo applicato per calcolarle
          sulla  base delle voci di spesa indicate nell'allegato III,
          fermo  restando  che  nella valutazione del singoli casi si
          puo'   ricorrere   all'applicazione  d'importi  forfettari,
          purche'  congruamente  motivati.  La  predetta relazione e'
          trasmessa  ai  Ministero  della sanita' entro il 14 ottobre
          2000.
              12-ter.  Il  Ministero  della sanita', raccolti tutti i
          dati  relativi  alle tariffe riscosse ai sensi del comma 12
          ed  ai  metodi  applicati per il loro calcolo, li trasmette
          alla Commissione europea entro il 14 dicembre 2000".