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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 gennaio 2000, n. 107

Regolamento recante norme tecniche per l'adeguamento degli impianti di deposito di benzina ai fini del controllo delle emissioni dei vapori.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-5-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2017)
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Testo in vigore dal: 17-5-2000
al: 28-4-2006
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                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
 
                           di concerto con 
 
I Ministri dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  del
lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanita', dei 
trasporti e della navigazione e delle finanze 
 
  Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 20 dicembre 1994,  sul  controllo  delle  emissioni  di  composti
organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e  dalla
sua distribuzione dai terminali agli impianti  di  distribuzione  dei
carburanti; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997,  n.  413,
recante  misure  urgenti   per   la   prevenzione   dell'inquinamento
atmosferico da benzene; 
  Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934, recante  approvazione
delle norme di  sicurezza  per  la  lavorazione,  l'immagazzinamento,
l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli  oli
stessi, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, recante attuazione delle direttive CEE  numeri  80/779,  82/884,
84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualita'  dell'aria,
relativamente  a  specifici  agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento
prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15  della
legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1990  recante  linee  guida
per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali  e  la
fissazione dei valori minimi di emissione; 
  Vista la legge 19 maggio 1997, n. 137, concernente la sanatoria dei
decreti-legge, recanti modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai  rischi  di  incidenti
rilevanti connessi con determinate attivita' industriali; 
  Visto il decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  recante
attuazione  della  direttiva  96/82/CE,  relativa  al  controllo  dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
pericolose; 
  Visto l'articolo 168 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285, codice della strada, recante  la  disciplina  del  trasporto  su
strada dei materiali pericolosi, e suoi decreti attuativi; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli  atti  normativi,  nell'adunanza  dell'11  ottobre
1999; 
  Considerata la capillarita' del sistema  distributivo  nazionale  e
della  relativa  logistica  della  tutela  della   salute   umana   e
dell'ambiente, e  per  perseguire  il  fine  sono  assoggettati  alla
normativa i terminali esistenti  con  una  quantita'  movimentata  di
benzina inferiore a 10.000 tonnellate, consentendo un congruo termine
per l'adeguamento; 
  Espletata la  procedura  di  informazione  di  cui  alla  direttiva
98/34/CE  che  codifica  la  procedura  istituita  con  la  direttiva
83/189/CEE; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
con nota del 27 gennaio 2000; 
                               Adotta 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                        Campo d'applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce ai sensi dell'articolo  4,  comma
1, della legge 4  novembre  1997,  n.  413,  le  norme  tecniche  per
l'adeguamento degli impianti, dei veicoli e  delle  navi  adibite  al
deposito, al carico e al trasporto della benzina da un  terminale  ad
un altro o da un  terminale  ad  un  impianto  di  distribuzione  dei
carburanti, nonche' le relative procedure operative. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - La  direttiva  94/63/CE  del  20  dicembre  1994  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, sul controllo delle
          emissioni  di  composti organi volatili (COV) derivanti dal
          deposito  della  benzina  e  dalla  sua  distribuzione  dai
          terminali  alle  stazioni  di  servizio e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' eureopee del 31 dicembre
          1994, n. 365.
              - L'art.  4,  comma  1, della legge 4 novembre 1997, n.
          413,   recante:   "Misure   urgenti   per   la  prevenzione
          dell'inquinamento atmosferico da benzene", pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1997, n. 282, e' il seguente:
              "Art.  4.  -  1.  A  decorrere dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge si applicano, fatte salve le
          normative  vigenti  in  materia di emissioni dagli impianti
          industriali,   le  disposizioni  previste  dalla  direttiva
          94/63/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del
          20 dicembre  1994, relative al controllo delle emissioni di
          composti organici volatili negli impianti di deposito delle
          benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento
          e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle
          cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito
          presso  le  stazioni di servizio, secondo le modalita' e il
          calendario  fissati  dalla stessa direttiva. Entro sessanta
          giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
          il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i Ministri
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  del
          lavoro   e  della  previdenza  sociale,  dell'interno,  dei
          trasporti  e  della  navigazione,  della  sanita'  e  delle
          finanze, stabilisce, con proprio decreto, le norme tecniche
          di  cui  alla  citata  direttiva 94/63/CE per l'adeguamento
          degli  impianti  di  deposito  presso  i  terminali,  delle
          cisterne  mobili  e  per  il  caricamento degli impianti di
          deposito  presso le stazioni di servizio".     - Il decreto
          ministeriale  31  luglio  1934 recante: "Approvazione delle
          norme  di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento,
          l'impiego  e la vendita di olii minerali e per il trasporto
          degli  stessi",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          28  settembre 1934, n. 228.     - Il decreto del Presidente
          della   Repubblica   24   maggio  1988,  n.  203,  recante:
          "Attuazione  delle  direttive  CEE  numeri  80/779, 82/884,
          84/360  e  85/203  concernenti norme in materia di qualita'
          dell'aria,  relativamente  a specifici agenti inquinanti, e
          di  inquinamento  prodotto  dagli  impianti industriali, ai
          sensi  dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183", e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  -  serie  generale  - n. 140 del 16 giugno 1988.
              - I  commi  3  e  4  dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  12  settembre  1988,  n.  214,  sono i seguenti:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
              - Il  decreto  ministeriale  12 luglio 1990 concernente
          "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti
          degli  impianti  industriali  e  la  fissazione  dei valori
          minimi   di   emissione",  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176
          del 30 luglio 1990.
              - La  legge  19 maggio 1997, n. 137 recante: "Sanatoria
          dei  decreti-legge  recanti  modifiche  al D.P.R. 17 maggio
          1988,  n.  175,  relativo  ai rischi di incidenti rilevanti
          connessi   con   determinate   attivita'  industriali",  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 120 del 26 maggio
          1997.
              - Il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,
          recante  attuazione  della  direttiva  96/82/CE relativa al
          controllo  dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
          determinate   sostanze   pericolose",   e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28
          settembre 1999.
              - L'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285 - Nuovo codice della strada, pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114
          del 18 maggio 1992, e' il seguente:
              "Art.  168  (Disciplina  del  trasporto  su  strada dei
          materiali pericolosi). - 1. Ai fini del trasporto su strada
          sono  considerati  materiali pericolosi quelli appartenenti
          alle  classi  indicate  negli  allegati all'accordo europeo
          relativo  al  trasporto  internazionale  su strada di merci
          pericolose  di  cui  alla  legge 12 agosto 1962, n. 1339, e
          successive modificazioni e integrazioni.
              2.    Le   prescrizioni   relative   all'etichettaggio,
          all'imballaggio,  al carico, allo scarico ed allo stivaggio
          sui  veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle
          merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati
          all'accordo  di  cui  al comma 1 sono stabilite con decreto
          del  Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti puo'
          altresi'   prescrivere,  con  propri  decreti,  particolari
          attrezzature  ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano
          necessari  per  il trasporto di singole merci pericolose di
          cui  al  comma  1.  Per le merci che presentino pericolo di
          esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo ed
          al  secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro
          dei  trasporti,  di  concerto con il Ministro dell'interno.
          Gli   addetti   al  carico  ed  allo  scarico  delle  merci
          pericolose,  con  esclusione dei prodotti petroliferi degli
          impianti  di rifornimento stradali per autoveicoli, debbono
          a  cio'  essere  abilitati;  il Ministro dei trasporti, con
          propri  decreti,  stabilisce,  entro tre mesi dalla data di
          entrata in vigore del presente codice, le necessarie misure
          applicative.
              3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale
          su  strada e' ammesso dagli accordi internazionali, possono
          essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle
          medesime  condizioni  stabilite  per  i  predetti trasporti
          internazionali.  Per  le  merci  che presentino pericolo di
          esplosione  e  per  i gas tossici resta salvo l'obbligo per
          gli  interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di
          trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
              4.  Con  i  decreti  del  Ministro  dei  trasporti,  di
          concerto  con  i  Ministri dell'interno, dell'industria del
          commercio  e  dell'artigianato  e  della  sanita',  possono
          essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto
          su  strada,  materie  ed oggetti non compresi fra quelli di
          cui  al  comma  1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli
          stessi  decreti  sono  indicate  le condizioni nel rispetto
          delle  quali  le  singole  merci  elencate  possono  essere
          ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di
          cui  al comma 3 puo' altresi essere imposto l'obbligo della
          autorizzazione    del    singolo    trasporto,   precisando
          l'autorita' competente, nonche' i criteri e le modalita' da
          seguire.
              5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive
          si  applicano  le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre
          1962,   n.   1860,   modificato   dall'art.  2  del  D.P.R.
          30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.
              6.  Il  Ministro  dei  trasporti  provvede  con  propri
          decreti   al   recepimento   delle   direttive  comunitarie
          riguardanti  la  sicurezza  del  trasporto  su strada delle
          merci pericolose.
              7.  Chiunque  circola con un veicolo o con un complesso
          di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui
          massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella
          indicata  sulla  carta  di  circolazione,  e' soggetto alle
          sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in
          misura doppia.
              8.  Chiunque  trasporta merci pericolose senza regolare
          autorizzazione,  quando sia prescritta, ovvero non rispetta
          le  condizioni  imposte,  a  tutela  della sicurezza, negli
          stessi  provvedimenti  di  autorizzazione,  e'  punito  con
          l'arresto  sino  a  otto  mesi  e  con  l'ammenda  da  lire
          cinquecentomila  a  lire  due milioni. All'accertamento del
          reato  conseguono  la  sanzioni  amministrative  accessorie
          della  sospensione  della  carta  di  circolazione  e della
          sospensione  della patente di guida per un periodo da due a
          sei mesi, a norma, rispettivamente, del capo I, sezione II,
          e del capo II, sezione II, del titolo VI.
              9.  Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute
          nei  decreti  del  Ministro dei trasporti di concerto con i
          Ministro  dell'interno,  di  cui  al  comma  2  ovvero  non
          rispetti  le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una  somma da lire cinquecentoottantasettemilacinquecento a
          lire  duemilionitrecentocinquantamila.  A  tale  violazione
          consegue   la   sanzione  amministrativa  accessoria  della
          sospensione  della  patente  di  guida  e  della  carta  di
          circolazione  da  uno  a  quattro mesi, a norma del capo I,
          sezione II, del titolo VI.
              10. Alle  violazioni  di  cui  ai  precedenti  commi si
          applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9".
          Nota all'art. 1:
              - Per  l'art.  4, comma 1, della legge 4 novembre 1997,
          n. 413, vedi in note alle premesse.