stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 marzo 2000, n. 78

Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.

note: Entrata in vigore della legge: 5/4/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
nascondi
  • Articoli
  • NORME DI DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO
    DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO FORESTALE DELLO
    STATO, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA
    E DELLA POLIZIA DI STATO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • NORME IN MATERIA
    DI COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA
  • 10
  • 11
  • 12
Testo in vigore dal:  5-4-2000 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri
1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:
1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità, in conformità con l'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382;
2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;
3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;
4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare, nonché, ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;
5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero;
6) assistenza ai comandi e alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel territorio nazionale, concorso al servizio di mobilitazione;
b) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali di dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la previsione del ricorso a provvedimenti amministrativi per i conseguenti adeguamenti che si rendessero necessari;
c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:
1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, prevedendo anche commissioni di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle relative consistenze organiche, l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialità anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento e di avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente, assicurare la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli ufficiali da attuare mediante riduzione delle consistenze organiche del restante personale, le dotazioni dirigenziali in modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le Forze armate;
4) rivedere la normativa concernente il Corso d'istituto ed eventualmente adeguare le modalità di ammissione all'Istituto superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;
5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi nonché l'abrogazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2,
lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
Avvertenza:
Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- Il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, reca: "Approvazione del regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali".
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, reca: "Attribuzioni del Ministero della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa".
Nota all'art. 1, comma 2, lettera a):
- Per quanto concerne la legge 18 febbraio 1997, n. 25, si veda la nota all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), è il seguente:
"Art. 1. - Le Forze armate sono al servizio della Repubblica, il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali.
Compito dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità".
Nota all'art. 1, comma 2, lettera c), numero 1:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, reca: "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
Nota all'art. 1, comma 2, lettera c), numero 4:
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, reca: "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d), ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549".