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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 gennaio 2000, n. 59

Regolamento recante istituzione del Museo della fisica e Centro studi e ricerche, in Roma.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/2008)
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Testo in vigore dal: 31-3-2000
            IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
                      SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

                           di concerto con

          IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI e
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la legge 15 marzo 1999, n. 62, che prevede la trasformazione
dell'Istituto  di  fisica  di  via  Panisperna in Roma in Museo della
fisica e Centro di studi e ricerche;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3;
  Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nella adunanza dell'11 ottobre 1999;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  norma  dell'articolo  17,  comma  3, della citata legge n. 400 del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con nota DAGL/1.1.4/31890/4.23.37 del 14 dicembre 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Istituzione

  1. Ai sensi della legge 15 marzo 1999, n. 62, e' istituito il Museo
della fisica e Centro studi e ricerche, denominato "Enrico Fermi" che
ha sede in Roma, via Panisperna n. 89.
  2.  Il Museo e Centro studi e ricerche ha personalita' giuridica di
diritto  pubblico  ed  e'  sottoposto  alla  vigilanza  del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  3.    All'attivita'    dell'ente   concorrono,   tramite   rapporto
convenzionale,  con  apporto  scientifico  e con eventuali contributi
finanziari, l'Universita' "La Sapienza" di Roma, l'Istituto nazionale
di  fisica  nucleare  (INFN),  l'Istituto  nazionale  di fisica della
materia   (INFM),   nonche',   alle   medesime   condizioni  mediante
stipulazione   di   convenzioni  integrative,  altre  universita'  ed
istituzioni di ricerca pubbliche e private, italiane e straniere, che
ne   facciano   richiesta.   Possono,   inoltre,   fornire   la  sola
collaborazione   scientifica   anche   gli  istituti  dipendenti  dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):      "3. Con decreto ministeriale possono essere
          adottati   regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione".
              - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, prevede
          "Disposizioni  per il coordinamento, la programmazione e la
          valutazione  della politica nazionale relativa alla ricerca
          scientifica  e  tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1,
          lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59".