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DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2000, n. 32

Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo.

note: Entrata in vigore del Decreto: 26/2/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2000, n. 97 (in G.U. 22/04/2000, n.95).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2000)
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Testo in vigore dal: 23-4-2000
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431;
  Visti  gli  articoli  11,  comma  2,  e 12, comma 2, della legge 30
aprile 1999, n. 136;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
intese  a  ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti di
rilascio  degli  immobili  per  finita locazione, nonche' a risolvere
taluni  problemi insorti nella fase di prima applicazione della legge
9 dicembre 1998, n. 431;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1. Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della legge
9  dicembre  1998,  n. 431, non puo' comunque essere inferiore a nove
mesi  ((, fermo restando il limite massimo di diciotto mesi di cui al
medesimo articolo 6, comma 5)).
  2.  L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio gia' emessi ai sensi
dell'articolo  6,  comma  5,  della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e'
differita di nove mesi a partire dal 1° gennaio 2000.
  3.   ((Le  disposizioni  di  cui  al  primo  periodo  del  comma  1
dell'articolo   7   della   legge   9   dicembre  1998,  n.  431,  si
interpretano))  nel  senso  che la dimostrazione dell'esistenza delle
condizioni  ivi indicate deve essere effettuata anche con riferimento
ai  provvedimenti  di  rilascio  emessi in data anteriore a quella di
entrata  in vigore della medesima legge. ((Ai fini dell'esecuzione di
tali provvedimenti di rilascio,)) il locatore dell'immobile rende, ai
sensi  dell'articolo  3  della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposita
dichiarazione   ((in   carta   libera)),   contenente   gli  elementi
conoscitivi di cui al predetto articolo 7, che deve essere notificata
all'intimato  e  consegnata  all'ufficiale  giudiziario,  il quale la
allega al precetto.
  4.  I  contributi  integrativi  per  il  pagamento  dei  canoni  di
locazione,  a  valere  sulle risorse attribuite al Fondo nazionale di
cui  all'articolo  11,  comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
sono   assegnati  prioritariamente  ai  conduttori  in  possesso  dei
requisiti individuati con il decreto emanato ai sensi del comma 4 del
medesimo   articolo  11,  nei  confronti  dei  quali  risulti  emesso
provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto ((, o
che  procedano entro il 15 maggio 2000,)) a stipulare nuovo contratto
di  locazione ad uso abitativo con le modalita' previste dalla stessa
legge  9  dicembre  1998,  n. 431. A tale fine i comuni, acquisite le
risorse dalle regioni sulla base del segnalato fabbisogno finanziario
per  soddisfare  i  conduttori  in possesso dei richiamati requisiti,
provvedono  ad  assegnare  i  contributi  entro il termine di novanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto. ((Sono
fatte  salve  le  procedure  gia'  avviate  dalle  regioni  ai  sensi
dell'articolo  11  della  legge 9 dicembre 1998, n. 431, che comunque
consentano  l'attribuzione delle risorse ai comuni entro il 30 giugno
2000.))
  5.  La  scadenza  dei termini di centottanta giorni e di centoventi
giorni,   previsti  rispettivamente  dall'articolo  11,  comma  2,  e
dell'articolo  12,  comma  2,  della legge 30 aprile 1999, n. 136, e'
differita al ((31 ottobre 2000)).