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LEGGE 22 dicembre 1999, n. 512

Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

note: Entrata in vigore della legge: 25/1/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2018)
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Testo in vigore dal: 25-1-2000
al: 26-2-2011
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
(Fondo di rotazione per la solidarieta' alle  vittime  dei  reati  di
                            tipo mafioso) 
 
  1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di 
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,
di seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato: 
    a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue; 
    b) dai rientri previsti dall'articolo 2. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto 
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.