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LEGGE 3 agosto 1999, n. 265

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

note: Entrata in vigore della legge: 21/8/1999. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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vigente al 15/06/2024
Testo in vigore dal:  13-10-2000
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Art. 4

Azione popolare, diritti di accesso
e di informazione dei cittadini
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
.
2. L'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n.241, è sostituito
dal seguente: "Art. 23 - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24".
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
.