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DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2010
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vigente al 23/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-8-2010
(parte 1)
Art. 3 Modifiche alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. All'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione di cui all'articolo 208. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla base del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e dei piani regionali di qualita' dell'aria e, per gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271 del presente titolo. Resta ferma l'applicazione del presente titolo per gli altri impianti e le altre attivita' presenti nello stesso stabilimento, nonche' nei casi previsti dall'articolo 214, comma 8.» ; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto; per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo ai fini sia della costruzione che dell'esercizio.»; 2. All'articolo 268, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attivita' di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico di COV nell'ambiente;»; b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto;»; c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o piu' impianti o sono effettuate una o piu' attivita' che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o piu' attivita';»; d) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che e' stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;»; e) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: «i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che e' stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purche' in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008; i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);»; f) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attivita', anche nell'ambito di un ciclo piu' ampio;»; g) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o avvio di una attivita' presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attivita' presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalita' di esercizio o ai combustibili utilizzati;»; h) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente lettera: «m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilita' tecnica delle stesse; per le attivita' di cui all'articolo 275 valgono le definizioni di cui ai commi 21 e 22 del medesimo;» i) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto;»; l) alla lettera o), le parole «e per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore» sono soppresse e la parola «impianti» e' sostituita dalla parola «stabilimenti»; m) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) autorita' competente per il controllo: l'autorita' a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorita' coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorita' competente per il controllo e' quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione; per le piattaforme off-shore e per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale eventualmente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, con oneri a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono determinate e aggiornate ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe a carico del gestore e le relative modalita' di versamento per la copertura delle spese relative ai controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni stabilite dalle procedure di cui alla presente Parte V in relazione alle piattaforme off-shore e ai terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore;»; n) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: «q) valore limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria.»; o) alla lettera v) le parole «, misurato» sono sostituite dalle parole «o per singola classe di inquinanti, calcolato»; p) alla lettera aa), punto 1, le parole «dell'impianto» sono sostituite dalle parole «degli impianti e delle attivita'»; q) alla lettera ee) le parole «dell'impianto in condizione di regime» sono sostituite dalle parole «dell'attivita' cui l'impianto e' destinato;»; r) alla lettera gg), e' aggiunto il seguente ultimo periodo «L'impianto di combustione si considera anteriore al 1988, anteriore al 2006 o nuovo sulla base dei criteri previsti dalle lettere i), i-bis) e i-ter);»; s) alla lettera oo) dopo le parole «solventi organici utilizzato» sono aggiunte le parole «in uno stabilimento»; t) alla lettera pp) le parole «a ciclo continuo» sono sostituite dalle parole «su tutto l'arco della settimana»; u) la lettera ss) e' soppressa. 3. All'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attivita' presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.»; c) al comma 2, le parole «un impianto» sono sostituite dalle seguenti «uno stabilimento» e le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attivita', le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantita' e la qualita' di tali emissioni, le modalita' di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano; b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attivita' ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.»; d) al comma 3 le parole «Ai fini del rilascio dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti «Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi», le parole «degli articoli 14 e seguenti» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 14, comma 3,», il periodo «Eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorita' competente entro trenta giorni dalla richiesta» e' sostituito dal seguente: «Per il rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorita' competente, previa informazione al comune interessato il quale puo' esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorita' competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta», dopo le parole «entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa;» e' aggiunto il seguente periodo: «in caso di richiesta di integrazioni tali termini sono sospesi fino alla ricezione delle stesse e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni;», le parole «decorso tale termine» sono sostituite dalle parole «decorsi tali termini» e le parole «comma 5» sono sostituite dalle parole «comma 8»; e) al comma 4, lettera b), dopo le parole «del gestore» sono inserite le parole «, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli.»; f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione puo' stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attivita' di uno stabilimento. Per gli impianti di cui all'allegato XII alla parte seconda del presente decreto, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile individuare valori limite di emissione espressi come concentrazione, l'autorizzazione integrata ambientale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2, non puo' stabilire esclusivamente valori espressi come flusso di massa fattore di emissione o percentuale.»; g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare; tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore. L'autorita' competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o piu' impianti o dall'avvio di una o piu' attivita' dello stabilimento autorizzato.»; h) al comma 7, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorita' competente puo' imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici anni.»; i) al comma 8, il periodo «Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o nell'autorizzazione di cui al comma 3 o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto, anche relativa alle modalita' di esercizio o ai combustibili utilizzati, ne da' comunicazione all'autorita' competente o, se la modifica e' sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del presente articolo» e' sostituito dal seguente: «Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne da' comunicazione all'autorita' competente o, se la modifica e' sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui e' stata data comunicazione e' sostanziale, l'autorita' competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica e' sostanziale l'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attivita' interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento.», le parole «Se la modifica per cui e' stata data comunicazione e' sostanziale, l'autorita' competente ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, alla quale si applicano le disposizioni del presente articolo.» sono soppresse, le parole «di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione.» sono sostituite dalle parole «di provvedere successivamente.», e il periodo «Il presente comma si applica anche a chi intende sottoporre a modifica una attivita' autorizzata ai sensi dei commi 10, 11, 12 e 13. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11» e' sostituito dal seguente: «E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni. Con apposito decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m bis), e con l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi e' l'obbligo di effettuare la comunicazione.»; l) i commi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti commi: «10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalita', con apposito provvedimento dall'autorita' competente. 11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo.»; m) i commi da 12 a 16 sono soppressi. 4. All'articolo 270 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni»; b) al comma 1, le parole «un impianto o di un macchinario fisso dotato di autonomia funzionale» sono sostituite dalle parole «ciascun impianto e di ciascuna attivita'»; c) al comma 4, la parola «luogo» e' sostituita dalla parola «stabilimento» e dopo le parole «come un unico impianto», e' aggiunto il seguente periodo: «disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorita' competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 282, comma 2»; d) al comma 5, le parole «o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, anche individuato ai sensi del comma 4,» sono soppresse; e) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6. Ove non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5, l'autorita' competente puo' consentire un impianto avente piu' punti di emissione. In tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti. L'autorizzazione puo' prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla media ponderata delle emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche omogenee, provenienti dai diversi punti di emissione dell'impianto; in tal caso, il flusso di massa complessivo dell'impianto non puo' essere superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti di emissione. 7. Ove opportuno, l'autorita' competente, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, puo' consentire il convogliamento delle emissioni di piu' impianti in uno o piu' punti di emissione comuni, purche' le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il piu' restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati a tale punto. L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 4, lettera b).»; f) Al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove cio' non sia tecnicamente possibile, alle disposizioni dei commi 6 e 7 e' realizzato entro i tre anni successivi al primo rinnovo o all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4, o dell'articolo 272, comma 3, ovvero nel piu' breve termine stabilito dall'autorizzazione». 5. All'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attivita'»; b) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il presente articolo disciplina i valori di emissione e le prescrizioni da applicare agli impianti ed alle attivita' degli stabilimenti. 2. Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, sono individuati, sulla base delle migliori tecniche disponibili, i valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle attivita' presso gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi, attraverso la modifica e l'integrazione degli allegati I e V alla parte quinta del presente decreto. 3. La normativa delle regioni e delle province autonome in materia di valori limite e di prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attivita' deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa. Restano comunque in vigore le normative adottate dalle regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori limite di emissione e prescrizioni. Per tutti gli impianti e le attivita' previsti dall'articolo 272, comma 1, la regione o la provincia autonoma, puo' stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o provvedimento generale la regione o la provincia autonoma puo' inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entita' della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. 4. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni piu' restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purche' cio' sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria. 5. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. Si devono altresi' valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attivita' presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualita' dell'aria nella zona interessata. I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo. 6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente. 7. Anche a seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 2, l'autorizzazione degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi puo' sempre stabilire, per effetto dell'istruttoria prevista dal comma 5, valori limite e prescrizioni piu' severi di quelli contenuti negli allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto, nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4.»; c) i commi 8, 9 e 10 sono soppressi; d) al comma 14 le parole «in cui si verificano guasti» sono sostituite dalle parole «in cui si verificano anomalie o guasti», le parole «l'eventualita' di tali guasti» sono sostituite dalle parole «l'eventualita' di tali anomalie o guasti», le parole «Se si verifica un guasto» sono sostituite dalle parole «Se si verifica un'anomalia o un guasto», dopo le parole «non si applicano i valori limite di emissione.» e' inserito il seguente periodo: «In caso di emissione di sostanze di cui all'articolo 272, comma 4, lettera a), l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantita' di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali.» e dopo le parole «nel piu' breve tempo possibile», e' inserito il seguente periodo: «e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto puo' determinare un pericolo per la salute umana»; e) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273 ed agli impianti e alle attivita' di cui all'articolo 275.» f) il comma 17 e' sostituito dal seguente: «17. L'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto stabilisce i criteri per la valutazione della conformita' dei valori misurati ai valori limite di emissione. Con apposito decreto ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare tale Allegato VI, prevedendo i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni, con l'indicazione di quelli di riferimento, i principi di misura e le modalita' atte a garantire la qualita' dei sistemi di monitoraggio delle emissioni. Fino all'adozione di tale decreto si applicano i metodi precedentemente in uso e, per il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali e delle autorizzazioni di cui all'articolo 269, i metodi stabiliti dall'autorita' competente sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Nel periodo di vigenza delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore di tale decreto, i controlli, da parte dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati. I successivi commi 18, 19 e 20, fatta salva l'immediata applicazione degli obblighi di comunicazione relativi ai controlli di competenza del gestore, si applicano a decorrere dal rilascio o dal primo rinnovo dell'autorizzazione effettuati successivamente all'entrata in vigore di tale decreto.»; g) dopo il comma 17, come modificato dalla lettera f) del presente comma, sono aggiunti i seguenti commi: «18. Le autorizzazioni alle emissioni e le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate, anche in sede di rinnovo, dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 17, indicano, per le emissioni in atmosfera, i metodi di campionamento e di analisi, individuandoli tra quelli elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto, e i sistemi per il monitoraggio delle emissioni. In caso di modifica delle prescrizioni relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito dell'autorizzazione, l'autorita' competente provvede a modificare anche, ove opportuno, i valori limite di emissione autorizzati. I controlli, da parte dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), possono essere effettuati solo sulla base dei metodi elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto, anche se diversi da quelli di competenza del gestore indicati dall'autorizzazione. Nel caso in cui, in sede di autorizzazione o di controllo, si ricorra a metodi diversi da quelli elencati nell'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto o a sistemi di monitoraggio non conformi alle prescrizioni di tale allegato, i risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo. Il gestore effettua i controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione e mette i risultati a disposizione dell'autorita' competente per il controllo nei modi previsti dall'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto e dall'autorizzazione; in caso di ricorso a metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si applica la pena prevista dall'articolo 279, comma 2. 19. Se i controlli di competenza del gestore e i controlli dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati, forniscono risultati diversi, l'accertamento deve essere ripetuto sulla base del metodo di riferimento. In caso di divergenza tra i risultati ottenuti sulla base del metodo di riferimento e quelli ottenuti sulla base dei metodi e sistemi di monitoraggio indicati dall'autorizzazione, l'autorita' competente provvede ad aggiornare tempestivamente l'autorizzazione nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove ne consegua la necessita', ai valori limite di emissione. 20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione, ai fini del reato di cui all'articolo 279, comma 2, soltanto se i controlli effettuati dall'autorita' o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), accertano una difformita' tra i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi elencati nell'Allegato V alla parte quinta del presente decreto e di sistemi di monitoraggio conformi alle prescrizioni di tale allegato. Le difformita' accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorita' competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento. Se i risultati dei controlli di competenza del gestore e i risultati dei controlli dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), simultaneamente effettuati, divergono in merito alla conformita' dei valori misurati ai valori limite prescritti, si procede nei modi previsti dal comma 19; i risultati di tali controlli, inclusi quelli ottenuti in sede di ripetizione dell'accertamento, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279, comma 2, per il superamento dei valori limite di emissione. Resta ferma, in tutti i casi, l'applicazione dell'articolo 279, comma 2, se si verificano le circostanze previste dall'ultimo periodo del comma 18.». 6. All'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attivita' le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attivita', dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attivita' inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attivita' non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilita' di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. L'autorita' competente puo' altresi' prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorita' da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attivita' ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.»; b) al comma 2 le parole «categorie di impianti» sono sostituite dalle parole «categorie di stabilimenti», le parole «singola categoria di impianti» sono sostituite dalle parole «singola categoria», dopo le parole «le prescrizioni,» sono inserite le seguenti «anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati,», le parole «all'articolo 271, commi 6 e 8» sono sostituite dalle parole «all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e puo' prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono deducibili dalle quantita' di materie prime ed ausiliarie utilizzate.», le parole «l'autorita' competente deve in ogni caso procedere entro due anni» sono sostituite dalle parole «l'autorita' competente deve in ogni caso procedere entro cinque anni», le parole «per gli impianti e per le attivita' di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto» sono sostitute dalle parole «per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attivita' di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.», le parole «gestori degli impianti» sono sostituite dalle parole «gestori degli stabilimenti», dopo le parole «la propria adesione all'autorita' competente», sono inserite le parole «o ad altra autorita' da questa delegata», prima delle parole «alle quali comporta» e' aggiunta la parola «obbligatoria», prima dell'ultimo periodo e' inserito il seguente «Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attivita' a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore degli stabilimenti di cui al comma 2, presenta all'autorita' competente o ad altra autorita' da questa delegata una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorita' che riceve la domanda puo', con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento all'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non sia piu' conforme alle previsioni dell'autorizzazione generale. L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorita' competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo e' effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio puo' essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.»; d) al comma 4, le parole «commi 2 e 3» sono sostituite dalle parole «commi 1, 2 e 3»; e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: «4-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato IV, parte II, alla parte quinta del presente decreto con l'indicazione dei casi in cui, in deroga al comma precedente, l'autorita' competente puo' permettere, nell'autorizzazione generale, l'utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni.». f) al comma 5, le parole «Il presente titolo, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, non si applica agli impianti e alle attivita' elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Il presente titolo non si applica inoltre agli impianti destinati alla difesa nazionale ne'» sono sostituite dalle parole «Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed ». 7. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, le parole «ad aggiornare» sono sostituite dalle parole «a rinnovare»; b) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti: «9. Se piu' impianti di combustione, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello stesso stabilimento l'autorita' competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione. L'autorita' competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, puo' altresi' disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto piu' recente. 10. L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 e' effettuato nei tempi a tal fine stabiliti dall'autorizzazione.»; c) al comma 13, le parole «di cui alla parte IV, paragrafo I, dell'allegato I alla parte quinta del presente decreto, calcolati» sono sostituite dalle parole «calcolati, su un intervallo mensile o inferiore,»; d) al comma 15 la lettera l) e' soppressa; e) dopo il comma 15 e' inserito il seguente comma: «16. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle turbine a gas autorizzate successivamente all'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto. Alle turbine a gas autorizzate precedentemente si applicano esclusivamente le disposizioni alle stesse riferite dall'Allegato II alla parte quinta del presente decreto in materia di monitoraggio e controllo delle emissioni, nonche' di anomalie e guasti degli impianti di abbattimento.». 8. All'articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma: «7. Il presente articolo si applica anche alle turbine a gas autorizzate prima dell'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto.». 9. All'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo le parole «Se nello stesso luogo» sono sostituite dalle parole «Se nello stesso stabilimento», dopo le parole «a ciascuna di tali attivita' si applicano,» sono aggiunte le parole «secondo le modalita' di cui al comma 7,» secondo periodo le parole «nello stesso luogo» sono sostituite dalle parole «nello stesso stabilimento» e al terzo periodo, la parola «autorizzato» e' soppressa; b) al comma 4, le parole «conforme a quanto previsto nella parte I dell'Allegato III» sono sostituite dalle parole «dello stabilimento in conformita' all'articolo 269 e a quanto previsto nel presente articolo e nell'Allegato III», dopo le parole «alla parte quinta del presente decreto» sono aggiunte le parole «oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, comma 3.», il periodo: «Si applica, a tal fine, l'articolo 269, ad eccezione dei commi 2 e 4.» e' soppresso e le parole «gestore delle attivita'» sono sostituite dalle parole «gestore dello stabilimento in cui sono esercitate delle attivita'»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2 e 7, i valori limite di emissione e le prescrizioni che devono essere rispettati. Per la captazione e il convogliamento si applica l'articolo 270.», d) al comma 8 il periodo «Se le attivita' di cui al comma 2 sono effettuate da uno o piu' impianti autorizzati prima del 13 marzo 2004 o da tali impianti congiuntamente a macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali,» e' sostituito dal seguente: «Se le attivita' di cui al comma 2 sono esercitate presso uno stabilimento autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima del 13 marzo 2004,», il periodo «Gli impianti in tal modo autorizzati si considerano anteriori al 2006.» e' sostituito dal seguente: «Tali stabilimenti si considerano anteriori al 2006 o anteriori al 1988 sulla base dei criteri di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i) e i-bis).» e le parole «impianti di cui al comma 20» sono sostituite dalle parole «stabilimenti di cui al comma 20»; e) al comma 10, la parola «VI» e' sostituita dalla parola «IV»; f) al comma 11 le parole «gestore delle attivita'» sono sostituite dalle parole «gestore degli stabilimenti nei quali sono esercitate le attivita'» e le parole «degli impianti, dei sistemi e macchinari non fissi e delle operazioni manuali» sono sostituite dalle parole «provenienti dagli stabilimenti in cui si effettuano le attivita'»; g) al comma 16, le parole «purche' le emissioni totali» sono sostituite dalle parole «purche', sin dalle date di adeguamento previste dal comma 8, le emissioni totali»; h) al comma 18, le parole «decisione 2002/529/CE del 27 giugno 2002» sono sostituite dalle parole «decisione 2007/531/CE del 26 luglio 2007»; i) il comma 19 e' soppresso; l) al comma 20 le parole «I gestori degli impianti a ciclo chiuso» sono sostituite dalle parole «I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o piu' impianti a ciclo chiuso», secondo periodo le parole «ai sensi dell'articolo 272, l'adesione alle quali» sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'articolo 272, l'obbligatoria adesione alle quali». 10. All'articolo 276, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «comma 16» sono sostituite dalle parole «comma 10»; b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: «6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al comma 1, lettera b), sono soggetti, ove producano emissioni in atmosfera, all'autorizzazione di cui all'articolo 269.». 11. All'articolo 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «gli impianti di distribuzione» sono sostituite dalle parole «gli impianti di distribuzione, i distributori»; b) ai commi 3 e 4, le parole «di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934» sono sostituite dalle parole «previsti dalla vigente normativa». 12. All'articolo 278, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attivita' per i quali vi e' stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attivita' per i quali vi e' stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.». 13. All'articolo 279 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: «2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.»; c) al comma 3, le parole «comma 5 o comma 15» sono sostituite dalle parole «comma 6»; d) al comma 4, le parole «comma 5» sono sostituite dalle parole «comma 6». 14. All'articolo 281 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, ovunque ricorra la parola «impianti», essa e' sostituita dalla parola «stabilimenti», al terzo periodo, dopo le parole «della precedente autorizzazione.» sono aggiunte le parole «L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa.» e dopo le parole «in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti» sono soppresse le parole «dall'articolo 269, comma 3,», le parole «fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti parole «fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269», alla lettera a) le parole «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2011», alla lettera b) le parole «1° gennaio 2011» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2013», alla lettera c) le parole «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2014» e le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2015»; b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. Non sono sottoposti alla procedura autorizzativa prevista dal comma 1, gli stabilimenti per cui l'autorizzazione e' stata rinnovata ai sensi dell'articolo 269, commi 7 o 8. Se uno stabilimento anteriore al 1988 e' sottoposto ad una modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto dal comma 1, l'autorita' competente procede, in ogni caso, al rinnovo dell'autorizzazione. 3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel piu' breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento e' soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012. L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la domanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio puo' essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorita' competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio puo' essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269. Ai soli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271 e 272, tali stabilimenti si considerano nuovi. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 4. Per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che ricadevano nel campo di applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10 MW, l'autorita' competente, ai fini dell'applicazione del comma 3, adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2, entro cinque anni da tale data. In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa e' rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e i gestori comunicano la propria adesione all'autorita' competente o all'autorita' da questa delegata; e' fatto salvo il potere dell'autorita' competente di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'articolo 272, l'obbligatoria adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.»; c) al comma 5, le parole «con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2,» sono soppresse, le parole «il Ministro delle attivita' produttive» sono sostituite dalle parole «il Ministro dello sviluppo economico» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente periodo «I decreti sono adottati sulla base dell'articolo 17, comma 2, della legge 17 agosto 1988, n. 400, e, in caso di attuazione di direttive comunitarie che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste negli allegati, sulla base dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.» e l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente: «L'allegato I e l'allegato VI alla parte quinta del presente decreto sono aggiornati per la prima volta rispettivamente entro il 30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2010»; d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. L'adozione, da parte dell'autorita' competente o della regione che abbia delegato la propria competenza, di un atto precedentemente omesso preclude la conclusione del procedimento con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio esercita i poteri sostitutivi previsti dal presente titolo. A tal fine l'autorita' che adotta l'atto ne da' tempestiva comunicazione al Ministero.»; e) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. A fini di informazione le autorita' competenti rendono disponibili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in formato digitale, le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 269 e 272.»; f) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente comma: «11. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal presente titolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si puo' avvalere dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 15. L'articolo 282 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «Articolo 282 Campo di applicazione 1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore. 2. Un impianto termico civile avente potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW si considera in qualsiasi caso come un unico impianto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I.». 16. All'articolo 283, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) e' sostituita dalle seguente: «b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;»; b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore e' esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale negli altri casi;»; c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente lettera: «h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto gia' installato e che richieda la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;»; d) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) autorita' competente: l'autorita' responsabile dei controlli, gli accertamenti e le ispezioni previsti dall'articolo 9 e dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale;»; e) la lettera l) e' sostituita dalla seguente lettera: «l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;». 17. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «Articolo 284 Installazione o modifica 1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformita' prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformita', messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorita' che riceve la dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare tale atto all'autorita' competente. In occasione della dichiarazione di conformita', l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286, affinche' tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non e' ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione. 2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorita' competente entro 30 giorni dalla redazione.». 18. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «Articolo 285 Caratteristiche tecniche 1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato e le ulteriori caratteristiche tecniche previste dai piani e dai programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessarie al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.». 19. All'articolo 286 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni; a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le emissioni in atmosfera degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare i valori limite previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e i piu' restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove necessario al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.»; b) al comma 2, dopo le parole «i documenti» sono inserite le parole «o le dichiarazioni» e le parole «dalla denuncia di cui all'articolo 284» sono sostituite dalle parole «dal libretto di centrale»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 29 ottobre 2006, l'installatore, contestualmente all'installazione o alla modifica dell'impianto, verifica il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente articolo. La documentazione relativa a tale verifica e' messa a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che la allega al libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Tale verifica non e' richiesta nei casi previsti dalla parte III, sezione 1, dell'Allegato IX VIII alla parte quinta del presente decreto». 20. All'articolo 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale» sono sostituite dalle parole «da una autorita' individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalita' di formazione nonche' le modalita' di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici e' tenuto presso l'autorita' che rilascia il patentino o presso la diversa autorita' indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l'autorita' competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.»; b) al comma 4, dopo la parola «consente» sono inserite le parole «, ove previsto dalla legge regionale,»; c) al comma 5, le parole «dall'Ispettorato provinciale del lavoro» sono soppresse e le parole «all'Ispettorato» sono sostituite dalle parole «all'autorita' che ha rilasciato il patentino»; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto 1968.». 21. All'articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1. E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro l'installatore che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformita' nei casi in cui questa e' trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Con la stessa sanzione e' punito il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione e' punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all'autorita' competente nei termini prescritti.»; b) al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) l'installatore, nei casi disciplinati all'articolo 284, comma 1; b) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2;»; c) al comma 3 nelle lettere b), c) e d) ovunque ricorrano le parole «nella denuncia» sono sostituite dalle parole «nell'atto»; d) al comma 5, le parole «di cui all'articolo 286» sono sostituite dalle parole «di cui all'articolo 286 o quanto disposto dall'articolo 293»; e) al comma 7 le parole «0.322 MW» sono sostituite dalle parole «0.232 MW» e le parole «con l'ammenda da quindici euro a quarantasei euro.» sono sostituite dalle parole «con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' indicata dalla legge regionale.»; f) il comma 8 e' sostituito dal seguente comma: «8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall'autorita' competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.». 22. All'articolo 290 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' soppresso; b) al comma 2 le parole «previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351» sono sostituite dalle parole «di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa»e le parole «dei valori limite di qualita' dell'aria» sono sostituite dalle parole «dei valori di qualita' dell'aria»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La legge 13 luglio 1966, n. 615, il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e il titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 continuano ad applicarsi agli impianti termici assoggettati al titolo I della parte quinta al del presente decreto, fino alla data in cui e' effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 3.»; d) dopo il comma 3 e' aggiunto il comma 4: «4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorita' per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto. Nella certificazione si attesta l'idoneita' dell'impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualita'. Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, nonche' indicazioni circa le corrette modalita' di installazione e gestione dei generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualita' inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualita' dell'aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano priorita' a quelli certificati con una classe di qualita' superiore.». 23. All'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «alle condizioni ivi previste.» sono inseriti i seguenti periodi «I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. E' soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.». 24. All'articolo 294 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente «Ai fini dell'applicazione del presente comma si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun focolare, anche nei casi in cui piu' impianti siano considerati, ai sensi dell'articolo 270, comma 4, o dell'articolo 273, comma 9, o dell'articolo 282, comma 2, come un unico impianto»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel caso di impianti di combustione per i quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera o l'autorizzazione integrata ambientale prescriva un valore limite di emissione in atmosfera per il monossido di carbonio e la relativa misurazione in continuo, quest'ultima tiene luogo della misurazione del medesimo prescritta al comma 1. Il comma 1 non si applica agli impianti elencati nell'articolo 273, comma 15, anche di potenza termica nominale inferiore a 50MW.»; c) al comma 3, le parole «complessiva pari o superiore a 1,5 MW» sono sostituite dalle parole «nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente periodo «Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.». 25. All'articolo 296, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «per chi ha effettuato la messa in commercio» sono soppresse. 26. All'articolo 298 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «all'articolo 281, comma 3» sono sostituite dalle parole «all'articolo 290, comma 3» e le parole «dell'articolo 281, comma 2» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 281, comma 3.»; b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali e' istituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni. La commissione e' composta da due rappresentanti di ciascuno di tali Ministeri e da un rappresentante del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai componenti della Commissione non sono dovuti compensi, ne' rimborsi spese». 27. Al paragrafo 3, della parte III, dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «200 mg/Nm3» sono sostituite dalle parole «2000 mg/Nm3» e al punto 2.3 della sezione 2 della parte IV del medesimo allegato le parole «3500 mg/Nm3» sono sostituite dalle parole «350 mg/Nm3». 28. L'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal corrispondente allegato IV al presente decreto. 29. All'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parte I e' soppressa; b) nella parte II, il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente: «5. Apparecchi indicatori. 5.1. Allo scopo di consentire il rilevamento dei principali dati caratteristici relativi alla conduzione dei focolari, gli impianti termici devono essere dotati di due apparecchi misuratori delle pressioni relative (riferite a quella atmosferica) che regnano rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del camino, per ciascun focolare di potenzialita' superiore ad 1,16 MW. 5.2. I dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio degli impianti termici aventi potenzialita' superiore a 5,8 MW, anche se costituiti da un solo focolare, devono essere riportati su di un quadro raggruppante i ripetitori ed i registratori delle misure, situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura agevole da parte del personale addetto alla conduzione dell'impianto termico. 5.3. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e registratori delle misure devono essere installati in maniera stabile e devono essere tarati.» c) nella parte III, sezione 1, paragrafo 2, dopo le parole «286, comma 2,» sono inserite le seguenti « e le verifiche di cui all'articolo 286, comma 4,». 30. All'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella parte I, sezione 2, le lettere l) e m) del paragrafo 1 e i paragrafi 3 e 4 sono soppressi ed e' aggiunto, dopo il paragrafo 1, il seguente paragrafo 1-bis: «1-bis. L'uso dei combustibili di cui alle lettere f), g) e h) puo' essere limitato o vietato dai piani e programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove tale misura sia necessaria al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.»; b) nella parte II, la tabella 1 della sezione 2 e' sostituita dalla seguente: Parte di provvedimento in formato grafico c) nella parte II, sezione 4, paragrafo 1, la lettera b) e' sostituita dalle seguente: «b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;» e la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli.»; d) nella parte II, sezione 4, e' inserito, dopo il paragrafo 1, il seguente paragrafo 1-bis: «1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati nel paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, la possibilita' di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della presente parte quinta e' subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla precedente parte quarta.»; e) nella parte II, sezione 4, paragrafo 2, e' inserito, dopo il punto 2.1, il seguente punto: «2.2 Modalita' di combustione Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente decreto, le condizioni operative devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso: a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto di cui al titolo I o di ciascun singolo focolare di cui al titolo II e' inferiore o uguale a 1 MW); b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e la registrazione in continuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 3 MW); c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 6 MW); d) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva e' inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi; e) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, delle concentrazioni di polveri totali e carbonio organico totale (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva e' inferiore o uguale a 20 MW); f) la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo.»; f) nella parte II, sezione 6, paragrafo 1, le parole «sostanze organiche non costituite da rifiuti.» sono sostituite dalle seguenti «sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di distillazione, purche' tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.»; g) nella parte II, sezione 6, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente: 3. Condizioni di utilizzo 3.1 L'utilizzo del biogas e' consentito nel medesimo comprensorio in cui tale biogas e' prodotto. 3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere effettuati controlli almeno annuali dei valori di emissione ad esclusione di quelli per cui e' richiesta la misurazione in continuo di cui al punto 3.3. 3.3 Se la potenza termica nominale complessiva e' superiore a 6 MW, deve essere effettuata la misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, delle concentrazioni del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi). h) nella parte I, sezione 1, paragrafo 7, la parola «complessiva» e' soppressa; i) nella parte I, sezione 1, il paragrafo 9 e' sostituito dal seguente: «9. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 7 si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto anche nei casi in cui piu' impianti sono considerati, ai sensi degli articoli 270, comma 4, 273, comma 9, o 282, comma 2, come un unico impianto.» l) nella parte I, sezione 3, nelle ultime tre righe delle Tabelle II e IV, ultima colonna: sostituire i tenori massimi di zolfo indicati con «1» «3» e «4» con i seguenti: «1,0» 3,0» e «4,0». 31. Al fine di qualificare come anteriore al 1988, anteriore al 2006 o nuovo uno stabilimento in cui i singoli impianti o le singole attivita' sono stati oggetto di distinte autorizzazioni alle emissioni anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, la prima, tra le autorizzazioni in vigore, si considera come autorizzazione dello stabilimento e le altre autorizzazioni in vigore sono valutate congiuntamente in sede di primo rinnovo. 32. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2013. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288. 33. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico i requisiti costruttivi e di installazione degli impianti di distribuzione di benzina. A decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e' soppresso il paragrafo 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 34. Le denunce trasmesse ai sensi dell'articolo 284, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano a valere fino alla prima modifica dell'impianto che richieda la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Per i fatti commessi durante questo periodo transitorio, le sanzioni previste dall'articolo 288, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 continuano ad applicarsi nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 35. Le denunce trasmesse ai sensi dell'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate ai fini dell'integrazione del libretto di centrale prevista dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto. 36. Per i fatti commessi fino all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le sanzioni previste dall'articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel testo vigente prima di tale data.