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DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 157

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/5/2006
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Testo in vigore dal:  12-5-2006

Art. 3

Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 1, dell'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «intende una parte omogenea» sono sostituite dalle seguenti: «intendono parti» e dopo la parola: «caratteri» è inserita la seguente: «distintivi».
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 131 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 131 (Salvaguardia dei valori del paesaggio). - 1.
Ai fini del presente codice per paesaggio si intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.».