MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CIRCOLARE 7 agosto 1992, n. 116

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 12 - Criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi delle leggi 21 dicembre 1961, n. 1552, 27 maggio 1975, n. 176 e 29 gennaio 1979, n. 5.

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vigente al 16/06/2024
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Art. 1

Ai soprintendenti e direttori degli istituti centrali
e, p.c.:
Al Gabinetto dell'on. Ministro
L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la predeterminazione e la pubblicazione dei criteri e delle modalità circa la concessione di contributi da parte dello Stato a persone ed enti pubblici e privati.
Come è noto, questo Ministero, in applicazione della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, corrisponde contributi, quale concorso dello Stato alla spesa sostenuta da enti e da privati, per l'esecuzione delle opere di restauro e conservazione dei beni culturali di proprietà non statale, sottoposti alla disciplina della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
In applicazione della citata legge n. 241, si confermano le disposizioni, già impartite con circolare n. 1685 del 13 marzo 1986.
In merito si rammenta che da allora l'erogazione dei contributi è disciplinata sia per quanto concerne la trattazione delle pratiche, che deve seguire lo stretto ordine cronologico di arrivo delle stesse a questo ufficio, sia per quanto attiene alla misura del contributo, pari, rispettivamente al trenta per cento e quaranta per cento a seconda che trattasi di beni privati o di enti pubblici ed assimilati a questi ultimi.
Tale misura discende, tuttavia, solo dalla limitata disponibilità di bilancio, sicchè, qualora la situazione finanziaria lo permetta, resta possibile elevare tali aliquote, rispettivamente, al quaranta per cento ed al cinquanta per cento.
Il collaudo dovrà essere effettuato entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori e, comunque, dalla data della richiesta dell'interessato ed inviato immediatamente a questo Ministero.
Si conferma, inoltre, che le opere ammissibili a contributo sono quelle concernenti il restauro e la conservazione dei beni, con esclusione, quindi, delle opere di riuso ed adeguamento funzionale.
Si ribadisce la procedura per l'applicazione della legge in esame nelle due fasi: preventiva e consuntiva, con la possibilità di richiedere il contributo per un progetto generale ripartito, nella fase consuntiva, in lotti funzionali. Vengono allegati gli elenchi della documentazione da produrre per ciascuna fase, nonché gli schemi delle richieste e degli atti da adottare.
Con l'occasione si ricorda che la legge 27 maggio 1975, n. 176, ha esteso la possibilità di concedere contributi statali ad enti o istituti legalmente riconosciuti, per la realizzazione di opere di prevenzione contro i furti e l'incendio dei beni sottoposti alla predetta legge 1 giugno 1939, n. 1089, per la cui concessione valgono le medesime norme procedurali.
Per quanto concerne, infine, la richiesta e l'erogazione di contributi a favore di enti ed associazioni culturali per mostre ed attività museali e di promozione culturale, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'allegato 10.
Il direttore generale