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REGIO DECRETO 21 settembre 1938, n. 2277

Contributi che i comuni di Bolzano e Bressanone devono versare all'Erario in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490. (038U2277)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 28/03/2024
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