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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1916, n. 1869

Col quale sono modificati alcuni articoli del regolamento, approvato col R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014, sull'istruzione commerciale. (016U1869)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1917
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  8-2-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il parere del Consiglio per l'istruzione commerciale;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Gli articoli 21, 107, 108, 164, 165 e 213 del regolamento generale 22 giugno 1913, n. 1014, sono abrogati e sostituiti rispettivamente dai seguenti:
Art. 21. - La R. scuola industriale di 2° grado o semplicemente R. scuola industriale fornisce il corredo di cognizioni teoriche e pratiche necessarie ai futuri capi operai per determinate industrie manifatturiere o artistiche e svolge i suoi insegnamenti in quattro anni di corso.

La

R. scuola commerciale di 2° grado o semplicemente R. scuola commerciale fornisce il corredo di cognizioni teoriche e pratiche per gli agenti e impiegati di commercio e svolge i suoi insegnamenti in quattro anni di corso. Potrà funzionare anche il solo primo triennio quando la scuola sia annessa ad un R. Istituto commerciale. Nelle scuole femminili si insegneranno anche i lavori donneschi secondo un programma da stabilirsi da ogni scuola.

Art. 1

Art. 107. - Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento di una delle discipline di cui al successivo articolo. Nelle scuole industriali di 2° e di 3° grado e nelle scuole di commercio di 3° grado non potrà essere obbligato a più di dodici ore di lezione alla settimana.

Nelle scuole di commercio di 2° grado il direttore non è tenuto ad impartire che le ore di lezione richieste dal suo insegnamento, senza l'obbligo di completamento di orario di cui all'art. 125.

Su proposta del Consiglio di amministrazione, il ministro può esonerare in tutto od in parte il direttore dall'insegnamento in quelle scuole nelle quali gli alunni da almeno un triennio superano il numero di 200 ed in quelle di 2° e di 3° grado che hanno officine e laboratori di speciale importanza.

In tal caso all'insegnamento si provvede mediante supplenza.

Art. 108. - Nelle RR. scuole di 1° grado, nelle RR. scuole serali ed in quelle ad orario ridotto il direttore impartisce l'insegnamento di materie tecnologiche o di scienze applicate o di economia domestica o di materie grafiche o plastiche a seconda del carattere prevalente della scuola.

Nelle RR. scuole industriali di 2° e di 3° grado, sezione meccanici elettricisti, e nelle RR. stazioni sperimentali il direttore impartisce l'insegnamento delle tecnologie ed ha la direzione delle officine meccaniche.

Nelle RR. scuole industriali di 2° e di 3° grado, sezione per industrie artistiche, il direttore impartisce lo insegnamento delle materie tecnico artistiche.

Nelle RR. scuole industriali, sezione per industrie femminili, la direttrice impartisce l'insegnamento di economia e governo domestico, ovvero uno degli insegnamenti tecnico-artistici.

Nelle altre RR. scuole specializzate per altre industrie il direttore insegna una delle materie tecniche fondamentali.

Nelle RR. scuole di commercio di 3° grado il direttore impartisce l'insegnamento di una delle materie seguenti:

1° tecnica commerciale;

2° merceologia;

3° geografia commerciale;

4° discipline contabili;

5° discipline economiche;

6° matematica.

Nelle Regie scuole di commercio di 2° grado il direttore impartisce l'insegnamento di una delle materie seguenti:

1° tecnica e pratica commerciale;

2° scienza e merceologia;

3° geografia fisica, politica ed economica;

4° discipline contabili;

5° materie giuridiche ed economiche;

6° matematica.

In casi eccezionali, e solo quando nessuno degli insegnanti delle materie sopraindicate sia stato riconosciuto atto ad assumere la direzione, il ministro, previo parere favorevole del competente Consiglio per l'istruzione professionale, potrà scegliere il direttore anche fra i professori titolari di altre discipline.

Art. 164. - Sono ammessi alla prima classe delle RR. scuole industriali di 2° grado coloro che posseggono uno dei seguenti titoli:

1° il certificato di promozione dalla seconda alla terza classe di una scuola professionale di 1° grado;

2° il diploma di licenza elementare.

Sono inoltre ammessi, compatibilmente con la disponibilità dei posti, coloro che, avendo compiuti i 12 anni di età, posseggono il diploma di maturità e superano anche un esame di integrazione sulle materie comprese nei programmi del corso elementare superiore.

Sono ammessi alla prima classe delle RR. scuole commerciali di 2° grado coloro che, avendo compiuti i dieci anni di età o compiendoli entro il 31 dicembre dell'anno in corso, posseggono il diploma di maturità o titolo superiore.

Art. 165. - Sono ammessi alla prima classe delle RR. scuole industriali di 3° grado coloro che posseggono uno dei seguenti titoli:

1° il certificato di promozione dalla terza alla quarta classe di una corrispondente scuola Regia di 2° grado;

2° la licenza di scuola tecnica o complementare Regia o pareggiata;

3° il certificato di promozione dal secondo al terzo corso comune dei Regi Istituti di belle arti, limitatamente alle scuole per industrie artistiche;

4° il certificato di promozione dalla terza alla quarta classe del ginnasio, ovvero la dichiarazione di idoneità di cui all'art. 5 della legge 27 giugno 1912, n. 678, previo, in entrambi i casi, un esame di integrazione;

5° la licenza di una R. scuola commerciale di 2° grado, previo esame di integrazione.

Negli Istituti per industrie artistiche possono pure, compatibilmente col numero dei posti disponibili, essere ammessi coloro che essendo forniti della licenza elementare, superino un esame speciale sui programmi di cui all'art. 195.

Alla prima classe della R. scuola di commercio di 3° grado o R.
Istituto commerciale, sono ammessi:

1° coloro che posseggono il diploma di licenza dalla R. scuola commerciale o l'attestato di compiuto triennio di cui all'art. 213;
2° coloro che posseggono uno dei titoli indicati ai numeri 2 e 4 del presente articolo.

Art. 213. - Nelle Regie scuole professionali di 2° grado si conseguono, in relazione al carattere delle singole scuole, i seguenti diplomi:

A) Diploma di licenza dalla scuola industriale.

Tale diploma conterrà anche l'indicazione della sezione speciale che l'alunno ha frequentato.

B) Diploma di licenza dalla scuola commerciale.

Le scuole commerciali rilasciano dopo il 3° anno di studi, un attestato del corso compiuto che sarà titolo per l'ammissione ai Regi Istituti commerciali e per l'ammissione alle scuole dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica con gli esami di integrazione da stabilirsi a norma dell'art. 4 della legge 14 luglio 1912, n. 854.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli - De Nava.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.