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LEGGE 25 agosto 2004, n. 232

Proroga del termine previsto per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/9/2004
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  8-9-2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 15 maggio 2003, n. 107, entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti deve concludere i propri lavori, è prorogato fino al termine della XIV legislatura.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 agosto 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:

Il testo della nota qui pubblicata è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1, comma 1:

- Il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge 15 maggio 2003, n. 107 (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti), è il seguente:
Art. 2.

Omissis

"4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte.".