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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1516

Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354, per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo "Volturno" in Napoli.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  30-4-1955

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo "Volturno" in Napoli;
Visto il regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354, col quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1606, col quale venne istituito un Collegio di revisori presso l'Ente autonomo summenzionato;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio, per i trasporti e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo "Volturno" in Napoli, approvato col regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354, è sostituito dal seguente:
"Al presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposto, per ogni giorno di seduta del Consiglio, un gettone di presenza nella misura rispettivamente di lire 4000 e di lire 3000.
Al presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori è corrisposto, oltre ad un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione nella misura di lire 3000, un compenso annuale rispettivamente di lire 150.000 e di lire 120.000.
Ai presidenti ed ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori che, per l'esercizio delle loro funzioni, debbono spostarsi dalla propria residenza, spettano, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità di missione, nella misura e nei modi stabiliti dal regolamento interno".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1954

EINAUDI SCELBA - DE PIETRO - GAVA - ROMITA - VILLABRUNA - MATTARELLA - VIGORELLI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1955

Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 28. - CARLOMAGNO