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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1111

Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  15-4-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 138, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche della Scuola anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Gli articoli 5 e 11 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 5. - Il consiglio direttivo è composto:
a) dal direttore della Scuola, che è il presiede;
b) dal rettore dell'Università di Pisa;
c) dai presidi della facoltà di lettere e filosofia e della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;
d) del vice direttore della Scuola;
e) dei professori di ruolo e fuori ruolo della Scuola;
f) di due rappresentanti dei professori incaricati esterni ed assistenti, uno per ciascuna classe;
g) di due rappresentanti dei ricercatori, uno per ciascuna classe;
h) di due rappresentanti degli allievi, uno per ciascuna classe;
i) di due rappresentanti del personale non docente;
l) del direttore amministrativo.
I rappresentanti di cui alle lettere f) e g) vengono scelti dai colleghi della rispettiva classe ogni anno entro il 31 dicembre mediante elezione a scrutinio segreto; coloro che vengono a cessare nel corso dell'anno, saranno surrogati da coloro che li seguono nell'ordine di designazione per numero di voti.
I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni anno entro il 31 dicembre a scrutinio segreto dagli allievi riuniti in assemblea e rimangono in carica fino all'avvenuta elezione dei rappresentanti dell'anno successivo, comunque non oltre il 31 dicembre.
Coloro che vengono a cessare nel corso dell'anno saranno surrogati da coloro che li seguono nell'ordine di designazione per numero di voti.
I rappresentanti del personale non docente sono eletti entro il 31 dicembre di ogni anno a scrutinio segreto da tutti i dipendenti non docenti della Scuola, di ruolo e non di ruolo, risultanti in servizio nel mese in cui ha luogo l'elezione e rimangono in carica fino alla avvenuta elezione dei rappresentanti dell'anno successivo, comunque non oltre il 31 dicembre. Se vengono a cessare nel corso dell'anno saranno sostituiti da coloro che li seguono nell'ordine di designazione per numero di voti.
Vicepresidente del consiglio direttivo è il vicedirettore della Scuola.
Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate dal direttore amministrativo. Questi, unitamente ai rappresentanti del personale non docente di cui alla lettera i), partecipa alle riunioni con voto deliberante per le questioni amministrative e concernenti il personale non insegnante della Scuola.
Gli enti che concorrano eventualmente al mantenimento dell'istituto con un contributo annuo non inferiore a 1/10 del contributo corrisposto dallo Stato, hanno diritto a designare un proprio rappresentante in seno al consiglio. I privati sotto le stesse condizioni, hanno diritto a parteciparvi di persona.
I predetti hanno voto deliberante per le questioni amministrative.

Quando

i membri di cui al comma precedente eccedono in numero di due il consiglio direttivo chiamerà a far parte, quali componenti del consiglio stesso, un numero uguale a detta eccedenza di professori di ruolo della facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali. Essi durano in carica un biennio e potranno essere riconfermati. I rappresentanti di cui alle lettere f), g) e h) partecipano a tutte le riunioni del consiglio direttivo ma non hanno voto deliberante in quelle che si riferiscono alla chiamata dei professori di ruolo ed alla designazione dei professori incaricati.

Art. 1

Art. 11. - Il consiglio direttivo è costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Per i mutamenti di persone dovuti all'avvicendarsi di esse alle cariche, di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed l) del primo comma dell'art. 5, non occorre autorizzazione ministeriale.
Nel caso in cui i professori di ruolo e fuori ruolo della Scuola appartengano tutti alla classe di lettere e filosofia ovvero a quella di scienze, sarà chiamato a far parte del consiglio direttivo anche un professore di ruolo rispettivamente della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ovvero della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, il quale abbia un incarico di insegnamento nella Scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982

Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 254