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REGIO DECRETO 30 novembre 1899, n. 462

Che modifica alcuni articoli del Regolamento per l'esecuzione della legge sull'ordinamento consolare. (099U0462)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1900
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vigente al 23/04/2024
Testo in vigore dal:  14-1-1900

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli articoli 5 e 23 del Regolamento per l'esecuzione della legge sull'ordinamento consolare, approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996, sono modificati come segue:

«Art. 5. Nelle promozioni dei consoli generali, dei consoli e dei vice consoli da una classe all'altra, si segue l'ordine d'anzianità per due terzi dei posti vacanti, e per l'altro terzo si ha unicamente riguardo al merito.

Nel determinare l'anzianità sarà computato, coll'aumento del quarto, il servizio effettivo, comprovato mediante i processi verbali di cui all'articolo 15, prestato dagli ufficiali consolari, nella rispettiva classe, nelle seguenti regioni:

Asia, eccettuate le provincie dell'impero ottomano e dell'impero russo bagnato dal mare Mediterraneo e dal mar Nero;

Africa, eccettuato l'Egitto propriamente detto e le coste mediterranee fino al Capo Spartel;

America meridionale e centrale;

Messico e Stati dell'Unione americana posti sul golfo del Messico;

Oceania.

L'avanzamento dei vice consoli a consoli e dei consoli a consoli generali si fa esclusivamente a scelta.

Art. 23. Il Ministro per gli Affari Esteri può concedere agli ufficiali consolari di prima categoria congedi ordinari o straordinari.

Il congedo ordinario non può eccedere i sei mesi, lo straordinario non può oltrepassare un anno. Il congedo ordinario viene tuttavia aumentato di un terzo a favore degli ufficiali consolari residenti in paesi transatlantici».