stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. 1295

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

nascondi
vigente al 29/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  20-5-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 211, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 211. - La durata del corso è di quattro anni.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia ed istologia del S.N.;
2) Fisiologia del S.N.;
3) Biochimica del S.N.;
4) Genetica (elementi);
5) Psicologia generale;
6) Psicopatologia (I);
7) Semeiotica psichiatrica.
2° Anno (internato in neurologia):
1) Anatomia ed istologia patologica del S.N.;
2) Semeiotica neurologica;
3) Patologia speciale e diagnostica neurologica;
4) Neuro-radiologia;
5) Endocrinologia e neurologia vegetativa;
6) Elettroencefalografia;
3° Anno:
1) Patologia speciale psichiatrica;
2) Psicopatologia (II);
3) Clinica psichiatrica (I);
4) Psicologia clinica psicodiagnostica;
5) Psicofarmacologia;
6) Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
7) Esame di laboratorio.
4° Anno:
1) Clinica psichiatrica (II);
2) Terapia psichiatrica generale;
3) Psicoterapia;
4) Neuropsichiatria infantile;
5) Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
6) Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Norme

Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico per il I, III e IV anno di clinica psichiatrica sede della scuola.
Tale internato potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico.
L'internato è obbligatorio per il secondo anno di neurologia (sede della scuola) per l'intero anno scolastico, salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi sei, e per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro.
Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo. Ammissione per titoli ed esame.
Il numero degli iscritti è di 15 il primo anno di corso (totale n. 60 iscritti).
Per gli specialisti in neurologia, neuropsichiatria infantile potrà esservi abbuono di due anni.
Un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia).
Tali abbuoni possono essere concessi solo dopo aver superato l'esame di ammissione.
Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1970

Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 7. - CARUSO