stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 202

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame. (11G0243)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/2011
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  7-12-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 3 recante delega al Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari in vigore, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM, che abroga il regolamento (CEE) n. 1906/90, e contempla, tra l'altro, le norme di commercializzazione delle carni di pollame e relative definizioni;
Visto il regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007, per quanto riguarda la commercializzazione delle carni di pollame e che abroga il regolamento (CEE) n. 1538/91;
Visto l'esito positivo della notifica numero 2002/106/I effettuata alla Comunità europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e relativa allo schema di decreto riguardante l'introduzione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali per dare attuazione al citato regolamento (CEE) n. 1538/91 e per garantire al consumatore una corretta informazione e la massima trasparenza nella etichettatura e nella commercializzazione delle carni di pollame, assicurando la rintracciabilità delle stesse;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 29 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004, recante modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame con il quale detto schema di decreto è stato emanato;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 27 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2010, con il quale si dispone che i richiami fatti nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 29 luglio 2004 alle norme contenute nei regolamenti (CEE) n. 1906/90 e n. 1538/91 devono intendersi riferiti, rispettivamente, a quelle dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla base delle tavole di concordanza in questi ultimi contenute;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 27 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame, nonché delle disposizioni adottate in applicazione del medesimo regolamento n. 543/2008, concernenti il sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161:
«Art. 3. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie) - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329.
- Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306.
- Il Regolamento (CE) 1234/2007 è pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299.
- Il Regolamento (CE) 543/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 17 giugno 2008, n. L 157.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al Regolamento (CE) 1234/2007 si veda nelle note alle premesse
- Per i riferimenti al Regolamento (CE) 543/2008 si veda nelle note alle premesse.