Col quale i Banchi del Lotto, delegati per tutte le estrazioni del
Regno, sono autorizzati a ricevere entro certi limiti i giuochi delle
sorti di estratto. (074U2269)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 03/01/1875
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)