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DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2012, n. 170

Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di accesso negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano. (12G0191)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2012
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  18-10-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari europei;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:
«Nei concorsi a posti di cui ai Titoli II e III del presente decreto, che implicano la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri e che sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, fermo restando quanto previsto all'articolo 8, ultimo comma, hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gnudi, Ministro per gli affari

regionali, il turismo e lo sport

Severino, Ministro della giustizia

Cancellieri, Ministro dell'interno

Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei

Visto, il Guardasigilli: Severino

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1976, n. 304.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12. - Nei concorsi a posti di cui ai Titoli II e III del presente decreto, che implicano la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri e che sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, fermo restando quanto previsto all'articolo 8, ultimo comma, hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle assunzioni comunque denominate e consentite da particolari disposizioni di legge a posti di ruolo, senza concorso o di personale non di ruolo.».