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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2013, n. 115

Regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00157)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2013
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  25-10-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che con uno o più regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, in conformità con i criteri indicati dal comma 1 del citato articolo 11;
Visti gli articoli 104 e 116 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni, di seguito denominato: «codice dell'ordinamento militare», che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano e l'organizzazione formativa della Marina militare;
Visto l'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni, che prevede che il Ministro della difesa può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell'articolo 177 del medesimo codice, che disciplina le procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri;
Visti gli articoli 156 e 278 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico dell'ordinamento militare», che disciplinano, rispettivamente, i centri di addestramento e formazione e di selezione della Marina militare e gli enti e gli istituti di istruzione della Marina militare, nonché l'articolo 278 che disciplina gli enti e gli istituti di istruzione dell'Esercito italiano;
Visto l'articolo 2267, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni del medesimo codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 gennaio 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, espressi, rispettivamente, in data 28 maggio e 29 maggio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la soppressione e la riorganizzazione, anche mediante ridenominazione, delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per «soppressione», qualsiasi provvedimento connesso all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o la ridefinizione dell'organismo per altra missione;
b) per «riorganizzazione», qualsiasi provvedimento connesso alla revisione, all'integrazione o riconfigurazione della missione dell'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare presso altri organismi funzioni svolte da enti soppressi o ridefiniti ai sensi del presente regolamento.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Il testo dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, è il seguente:
«2. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.».
Il testo degli articoli 104 e 116 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, è il seguente:
«Art. 104. Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano - 1. L'organizzazione addestrativa comprende:
a) i seguenti istituti di formazione:
1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
2) Accademia militare di Modena;
3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
4) Scuola militare «Nunziatella»;
5) Scuola militare «Teuliè»;
6) Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;
b) i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa:
1) Comando di artiglieria;
2) Comando del genio;
3) Comando logistico di proiezione;
4) Comando artiglieria controaerei;
c) le seguenti scuole di specializzazione:
1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica;
2) Scuola di amministrazione e commissariato;
3) Scuola militare di sanità e veterinaria;
d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.
2. L'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro e nel regolamento.»
«Art. 116. Organizzazione formativa della Marina militare - 1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono:
a) l'Accademia navale;
b) la Scuola navale militare «Francesco Morosini»;
c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;
d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena;
e) il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.
2. Le articolazioni e compiti degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro.».
Il testo dell'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 è il seguente:
«Art. 10. Attribuzioni del Ministro della difesa.
1-2. (Omissis).
3. Il Ministro della difesa, altresì, può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell' art. 177.».
Il testo dell'art. 177 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 è il seguente:
«Art. 177. Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri - 1. Il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali di livello non superiore a comando provinciale con propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, l'istituzione o la soppressione di comandi diversi da quelli di cui al comma 1, nei limiti delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni vigenti, è disposta dal Comandante generale, previo consenso del Capo di stato maggiore della difesa, con l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico.».
Il testo degli articoli 156 e 278 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2010, è il seguente:
«Art. 156. Centri di addestramento e formazione e di selezione - 1. Il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare ha sede in Taranto, e dipende dal Comando indicato con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. Per il servizio del reclutamento e per i movimenti del personale il Centro riceve istruzioni dall'Ufficio generale del personale.
2. Il Centro di selezione della Marina militare ha sede ad Ancona.
3. I Centri di addestramento e formazione e di selezione sono comandati da Ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare.»
«Art. 278. Enti e istituti di istruzione della Marina militare - 1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attività di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale della Marina militare e per le attività di studio e ricerca idrografica sono i seguenti:
a) Istituto idrografico della Marina militare;
b) Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri»;
c) Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.
2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.».
Il testo dell'art. 2267, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 è il seguente:
«Art. 2267. Abrogazione per nuova regolamentazione della materia - 1. (Omissis).
2. Ai sensi dell' art. 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.».
Il testo degli articoli 13-bis, comma 4, e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:
«Art. 13-bis. Chiarezza dei testi normativi.
1-2-3. (Omissis).
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici.»
«Art. 17. Regolamenti - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Note all'art. 1:
Per il testo dell'art. 11, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 si veda nelle note alle premesse.