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REGIO DECRETO 13 dicembre 1923, n. 3181

Convenzioni concluse fra l'Italia e la Repubblica Austriaca per l'estradizione dei malfattori; per la protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi per l'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale. (023U3181)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1924
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  30-3-1924

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, ad interim per gli affari esteri e Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti convenzioni conchiuse a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia e la Repubblica Austriaca:

1° Convenzione estradizione malfattori;

2° Convenzione per la protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi;

3° Convenzione per l'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Oviglio.

Visto il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1924

Atti del Governo, registro 221, foglio 127. - Granata.