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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. 1363

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  5-12-1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652; e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 2. - È modificato nel senso che dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Nella facoltà di scienze politiche è costituita la scuola di scienze politiche e sociali".

Art.

5, relativo alle lauree e diplomi conferiti nell'università, è modificato nel senso che il terzo comma e abrogato e sostituito dal seguente: "Nella facoltà di scienze politiche: la laurea in scienze politiche, specificata nei seguenti indirizzi: A) politico-amministrativo; B) politico-economico; C) politico-internazionale; D) storico-politico; E) politico-sociale".

Art. 1

Art. 11, relativo all'ordinamento del corso di laurea in scienze politiche è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il corso degli studi, della durata di quattro anni, è articolato in un biennio propedeutico comune per tutti gli indirizzi ed in cinque bienni specialistici in relazione agli indirizzi di cui all'art. 5.
Gli insegnamenti del biennio propedeutico sono:
1) Scienza della politica;
2) Istituzioni di diritto pubblico;
3) Sociologia;
4) Statistica;
5) Storia delle istituzioni politiche;
6) Storia moderna (con esercitazioni di metodologia della ricerca storica);
7) Storia delle dottrine politiche;
8) Diritto costituzionale italiano e comparato;
9) Economia politica.

Per essere ammesso a frequentare il biennio specialistico lo studente deve aver superato gli esami relativi agli insegnamenti predetti e ad una lingua straniera moderna da lui scelta fra quelle appartenenti al gruppo anglo-germanico o al gruppo slavo ed effettivamente insegnate nell'ateneo. È altresì in potere del consiglio di facoltà stabilire che lo studente possa essere ammesso a frequentare determinati bienni specialistici soltanto dopo aver seguito con profitto un seminario di "Principi di logica e di matematica", e un seminario di "Metodologia del lavoro scientifico".

Gli insegnamenti obbligatori del biennio specialistico per l'indirizzo politico-amministrativo sono i seguenti:
1) Istituzioni di diritto privato;
2) Diritto internazionale;
3) Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna;
4) Diritto amministrativo (I anno);
5) Diritto amministrativo (II anno);
6) Storia dell'amministrazione pubblica.

L'iscrizione e gli esami relativi ai primi tre fra gli insegnamenti predetti possono essere anticipati dallo studente, al secondo anno del biennio propedeutico. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente è tenuto a superare gli esami relativi ai sei insegnamenti predetti, ad almeno quattro discipline scelte nell'elenco che la facoltà appositamente predispone per l'indirizzo all'inizio di ogni anno accademico, e ad una seconda lingua straniera moderna scelta fra quelle effettivamente insegnate nell'ateneo.

Gli insegnamenti obbligatori del biennio specialistico per l'indirizzo politico-economico sono i seguenti:
1) Istituzioni di diritto privato;
2) Diritto internazionale;
3) Statistica (corso superiore);
4) Economia politica (corso superiore);
5) Scienza delle finanze;
6) Storia economica.

L'iscrizione e gli esami relativi ai primi tre fra gli insegnamenti predetti possono essere anticipati dallo studente al secondo anno del biennio propedeutico. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente è tenuto a superare gli esami relativi ai sei insegnamenti predetti, ad almeno quattro discipline scelte nell'elenco che la facoltà appositamente predispone per l'indirizzo all'inizio di ogni anno accademico, e ad una seconda lingua straniera moderna scelta fra quelle effettivamente insegnate nell'ateneo.

Gli insegnamenti obbligatori del biennio specialistico per l'indirizzo politico-internazionale son i seguenti:
1) Diritto internazionale;
2) Storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali (I anno);
3) Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna;
4) Diritto internazionale (corso superiore);
5) Storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali (II anno);
6) Organizzazione internazionale.

L'iscrizione e gli esami relativi ai primi tre fra gli insegnamenti predetti possono essere anticipati dallo studente al secondo anno del biennio propedeutico.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente è tenuto a superare gli esami relativi ai sei insegnamenti predetti, ad almeno quattro discipline scelte nell'elenco che la facoltà appositamente predispone per l'indirizzo all'inizio di ogni anno accademico, e ad una seconda lingua straniera moderna scelta fra quelle effettivamente insegnate nell'ateneo.

Gli insegnamenti obbligatori del biennio specialistico per l'indirizzo storico-politico sono i seguenti:
1) Storia moderna (corso superiore);
2) Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa nell'età moderna;
3) Storia economica;
4) Storia contemporanea (I anno);
5) Storia dell'amministrazione pubblica;
6) Storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali (I anno).

L'iscrizione e gli esami relativi ai primi tre fra gli insegnamenti predetti possono essere anticipati dallo studente al secondo anno del biennio propedeutico.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente è tenuto a superare gli esami relativi ai sei insegnamenti predetti, ad almeno quattro discipline scelte nell'elenco che la facoltà appositamente predispone per l'indirizzo all'inizio di ogni anno accademico, e ad una lingua straniera moderna scelta fra quelle effettivamente insegnate nell'ateneo.

Gli insegnamenti obbligatori del biennio specialistico per l'indirizzo politico-sociale sono i seguenti:
1) Metodologia delle scienze sociali;
2) Sociologia (corso superiore);
3) Psicologia;
4) Storia del pensiero sociologico;
5) Teoria e tecnica dell'informazione;
6) Politica del lavoro e legislazione sociale.

L'iscrizione e gli esami relativi ai primi tre fra gli insegnamenti predetti possono essere anticipati dallo studente al secondo anno del biennio propedeutico. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente è tenuto a superare gli esami relativi ai sei insegnamenti predetti, ad almeno quattro discipline scelte nell'elenco che la facoltà appositamente predispone per l'indirizzo all'inizio di ogni anno accademico, e ad una seconda lingua straniera moderna scelta fra quelle effettivamente insegnate nell'ateneo.
Gli articoli 56 e 57, concernenti le disposizioni relative alla laurea e alle propedeuticità del corso di studi in scienze politiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 56. - L'esame di laurea consiste nella preparazione e nella discussione di una dissertazione scritta originale su di un argomento attinente l'indirizzo seguito dallo studente.
Sul diploma di laurea vien fatta menzione dell'indirizzo seguito dallo studente.

Art. 57. - Agli effetti della successione cronologica degli esami, le "Istituzioni di diritto pubblico" sono propedeutiche rispetto al "Diritto costituzionale italiano e comparato"; la "Statistica" è propedeutica all'"Economia politica"; le "Istituzioni di diritto privato" (là dove sono obbligatorie) sono propedeutiche al "Diritto amministrativo" e al "Diritto internazionale";
il "Diritto internazionale" è propedeutico alla "Organizzazione internazionale". Gli esami degli insegnamenti definiti "superiori" possono essere sostenuti soltanto dopo quelli dei rispettivi insegnamenti istituzionali.
Spetta al consiglio della facoltà stabilire:
I) le procedure didattiche e le modalità degli esami di profitto;
II) la distribuzione cronologica degli insegnamenti entro i bienni ed entro i singoli anni di corso con i relativi orari delle lezioni e delle esercitazioni;
III) le modalità del passaggio:
a) alla facoltà da un altro corso di laurea;
b) dall'uno all'altro indirizzo della facoltà;
c) dalla scuola di scienze politiche e sociali, di cui al successivo art. 91, alla facoltà e viceversa.

Dopo l'art. 90 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione, presso la facoltà di scienze politiche della scuola speciale in scienze politiche e sociali.

TITOLO III

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Scuola di scienze politiche e sociali
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 91. - La scuola di scienze politiche e sociali ha lo scopo di curare la preparazione del personale di concetto nelle amministrazioni pubbliche e private.
Il corso degli studi ha la durata di due anni, al termine dei quali la scuola rilascia il diploma in scienze politiche e sociali.
Possono essere ammessi a frequentare la scuola quanti posseggono la laurea rilasciata da qualsiasi facoltà o i titoli di studio che danno accesso alla laurea in scienze politiche. L'ammontare delle tasse, soprattasse e contributi per la scuola di scienze politiche e sociali, è per ogni singolo anno eguale a quello stabilito per la facoltà di scienze politiche.
Il consiglio della scuola, d'intesa con il consiglio di amministrazione, stabilisce prima dell'inizio di ogni anno accademico il numero massimo di coloro i quali possono essere ammessi a frequentare la scuola in conformità alla disponibilità finanziaria e alle strutture didattiche dell'ateneo.

Art. 92. - Il corso degli studi è articolato in un anno propedeutico e in un anno specialistico.
Durante il primo anno lo studente deve seguire l'insegnamento delle seguenti discipline:
1) Istituzioni di diritto pubblico;
2) Istituzioni di diritto privato;
3) Scienza della politica;
4) Sociologia;
5) Economia politica;
6) Statistica.

Durante il secondo anno lo studente deve seguire sei insegnamenti da lui scelti: a) fra quelli attivati dalla facoltà ai fini del corso di laurea nei suoi diversi indirizzi; b) fra gli insegnamenti impartiti dalle altre facoltà dell'ateneo; e c) in un gruppo di discipline pratico-applicative attivate per la scuola dalla facoltà e stabilite all'inizio di ogni anno accademico.
Il piano di studi di questo secondo anno di corso è soggetto all'approvazione da parte del consiglio della scuola, il quale predispone una serie di curriculi-tipo corrispondenti alle finalità della scuola.
Art. 93. - Il diploma in scienze politiche e sociali è conferito allo studente il quale, avendo superato gli esami relativi ai dodici insegnamenti di cui all'articolo precedente e ad una lingua moderna straniera da lui scelta fra quelle effettivamente insegnate nella facoltà, sostiene con esito favorevole un colloquio finale su argomento specifico determinato un mese prima della prova.
Coloro i quali, avendo conseguito il diploma in scienze politiche e sociali, ed essendo in possesso dei titoli di studio necessari, intendono iscriversi al corso per il conseguimento della laurea in scienze politiche, possono chiedere al consiglio di facoltà il riconoscimento del corso di studi seguito presso la scuola e degli esami ivi sostenuti.

Art. 94. - La scuola di scienze politiche e sociali ha un direttore ed un consiglio della scuola.
Le funzioni di direttore spettano al preside della facoltà di scienze politiche.
Il consiglio della scuola è composto da tutti i professori di ruolo della facoltà di scienze politiche e dai professori incaricati degli insegnamenti specifici della scuola.

Art. 95. - Gli insegnamenti della scuola di scienze politiche e sociali, quando non siano mutuati da quelli impartiti nella facoltà di scienze politiche o in altre facoltà dell'ateneo, sono conferiti per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio della scuola, e con il parere favorevole del senato accademico.
I professori incaricati della scuola di scienze politiche e sociali hanno lo stesso trattamento dei professori incaricati dell'Università cattolica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1969.

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1970

Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 59. - CARUSO