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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. 670

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, in tema di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/12/1994
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  21-12-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, riguardante documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Uditi i pareri del Consiglio superiore delle Forze armate;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 22 luglio 1993 e 25 novembre 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1994;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il comma quarto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, è sostituito dal seguente:
"Gli elementi di informazione di cui ai precedenti commi primo e secondo sono limitati agli aspetti tecnici, quelli di cui al comma terzo, oltre agli aspetti tecnici, sono riferiti anche alle qualità fisiche, morali e di carattere, culturali ed intellettuali, professionali, militari (eccetto, per queste ultime, il caso in cui il militare dipenda da autorità civile). Gli elementi di informazione non contengono qualifica".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 1431/1965, come modificato dall'art. 3 del D.P.R. n. 1302/1971 e dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 4. - Prima di esprimere il giudizio nei riguardi degli ufficiali dei servizi (compresi quelli tecnici), per l'Esercito; dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, per la Marina; dei Corpi del genio aeronautico, di commissariato e sanitario, per l'Aeronautica, il compilatore del documento caratteristico, qualora non appartenga allo stesso Servizio o Corpo del giudicando, deve chiedere elementi di informazione all'ufficiale di detto Servizio o Corpo dal quale il giudicando dipenda in linea tecnica diretta, qualora sussista detta dipendenza.
Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, impiegati in servizi di polizia militare, il compilatore del documento caratteristico deve chiedere elementi di informazione all'autorità con la quale detti ufficiali hanno dirette relazioni in linea tecnico-professionale.
Per gli ufficiali che prestano servizio alle dipendenze di autorità militari o civili non appartenenti ad enti dell'organizzazione del Ministero della difesa, la autorità dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cui è devoluta la compilazione del documento caratteristico deve chiedere elementi di informazione all'autorità presso la quale il giudicando presta servizio.
Gli elementi di informazione di cui ai precedenti commi primo e secondo sono limitati agli aspetti tecnici, quelli di cui al comma terzo, oltre agli aspetti tecnici, sono riferiti anche alle qualità fisiche, morali e di carattere, culturali ed intellettuali, professionali, militari (eccetto, per queste ultime, in caso in cui il militare dipenda da autorità civile). Gli elementi di informazione non contengono qualifica".