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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2018, n. 45

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali. (18G00069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/2018
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  24-5-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto l'articolo 49 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dall'articolo 1, comma 817, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
Visto l'accordo tra Stato e Regione Friuli-Venezia Giulia per la revisione del protocollo d'intesa del 29 ottobre 2010 per gli esercizi 2018 e 2019, sottoscritto in data 30 gennaio 2018;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente decreto definisce i criteri di determinazione del gettito riferito al territorio regionale dei tributi erariali di cui all'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), di seguito «Statuto» e le modalità di attribuzione dello stesso alla Regione.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione disciplina le funzioni del Presidente della Repubblica. In particolare, il comma 5 conferisce al il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n. 29.
- Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1:
«Art. 49. - 1. Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito delle sottoindicate entrate tributarie erariali:
a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina e i 3,034 decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati nella Regione per uso di autotrazione;
b) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sull'energia elettrica consumata nella Regione;
c) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione;
d) i 5,91 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa l'IVA applicata alle importazioni, da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica;
e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo erariale, comunque denominato, maturato nell'ambito del territorio regionale, ad eccezione: delle accise diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c); dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti; delle entrate correlate alle accise; della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto; delle entrate derivanti dai giochi; delle tasse automobilistiche; dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione. Per i tributi erariali per i quali non è individuabile il gettito maturato, si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio regionale.
2. La devoluzione alla Regione delle quote di gettito dei tributi erariali indicati nel presente articolo è effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti pubblici e territoriali.
3. La Regione compartecipa al gettito delle imposte sostitutive istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti locali del suo territorio è attribuito il gettito delle imposte sostituite.».
- Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 65 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1:
«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.».

Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 49 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è riportato nelle note alle premesse.