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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1103

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  14-4-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Articolo unico

L'art. 48, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 48. - La facoltà di medicina e chirurgia conferisce le lauree in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.
Dopo l'art. 48 è inclusa la seguente dizione:

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Nell'art. 49 è preposto il seguente comma:

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni divisi in tre bienni. Titolo di ammissione è quello previsto dalle leggi in vigore.
Dopo l'art. 51, con il conseguente spostamento degli articoli successivi, sono inclusi i seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

Art. 52. - La durata del corso degli studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, divisi in un biennio ed in un triennio. Titolo di ammissione è quello previsto dalle leggi in vigore.
Art. 53. - Il numero massimo degli studenti che possono essere iscritti è di venticinque per anno di corso.
L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione; il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.
Art. 54. - Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero dei posti resisi eventualmente disponibili all'inizio del secondo anno, sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).
Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso dovranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi eventualmente disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.
Art. 55. - Oltre alla graduatoria prevista dall'art. 53 per l'immatricolazione, ne sarà formulata una seconda per gli studenti ed i laureati della facoltà di medicina e chirurgia che aspirino a conseguire la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, da ammettere al secondo anno ai sensi dell'art. 54.
Art. 56. - Sono insegnamenti fondamentali:
Biennio:
* 1) biologia generale applicata agli studi medici;
* 2) chimica;
* 3) chimica biologica;
4) farmacologia (semestrale);
* 5) fisica medica;
6) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
7) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
8) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
* 9) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
10) materiali dentari;
11) microbiologia (semestrale);
12) odontoiatria conservatrice (triennale, 2°, 3° e 4° anno);
13) patologia generale;
14) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
15) istituzioni di anatomia ed istologia patologica.
Triennio:
16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale, 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale, 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatondozia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale, 40 e 5° anno);
21) parodontologia (biennale, 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale, 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).
Sono insegnamenti complementari:
* 1) chirurgia maxillo-facciale;
* 2) dermatologia e venereologia (semestrale);
* 3) otorinolaringoiatria (semestrale);
* 4) statistica sanitaria;
* 5) patologia pediatrica.
Art. 57. - Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.
Altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà possono essere mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.
Art. 58. - Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la frequenza al relativo corso è obbligatoria.
Gli insegnamenti specificamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame. Per gli insegnamenti semestrali ed annuali lo studente è tenuto a sostenere un esame alla fine del corso. Per gli insegnamenti pluriennali lo studente è tenuto a superare tanti esami per quante sono le annualità.
Il tirocinio pratico relativo ad ogni insegnamento clinico deve prevedere una assistenza didattica, da parte dei componenti dell'organico, adeguata al numero degli studenti.


Art. 59.
Non si puo essere ammessi Se non si e superato l'esame di: a sostenere l'esame di:

Fisiologia umana e del- Chimica biologica
l'apparato stomatogna- Istituzioni di anatomia umana tico normale e dell'apparato sto-
matognatico

Patologia generale Chimica
Biologia generale applicata agli studi medici
Fisica medica
Patologia speciale medica Fisiologia umana dell'apparato e metodologia clinica stomatognatico
(compresa la pediatria)
Patologia speciale chirur- Patologia generale
gica e propedeutica
clinica
Clinica odontostomatolo- Patologia speciale medica e gica metodologia clinica (compresa la pediatria)
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica
Istituzioni di anatomia ed isto- logia patologica
Patologia speciale odontostoma- tologica
Chirurgia speciale odontostoma- tologica


Art. 60. - Per essere ammesso a sostenere gli esami di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed avere, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio del quarto anno di corso.
Art. 61. - Per esercitare la professione di laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982

Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 267