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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1088

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  8-4-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 397, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono Inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle seguenti scuole:
scuola di specializzazione in anatomia patologica;

scuola

di specializzazione in neurofisiologia clinica; di specializzazione in tossicologia forense.

Art. 1

Scuola di specializzazione in anatomia patologica


Art. 398. - Alla scuola di specializzazione in anatomia patologica vengono ammessi laureati In medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
La scuola ha sede presso l'istituto di anatomia e istologia patologica. Essa conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica.
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Il numero massimo di allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 399. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.
2° Anno:
anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.
3° Anno:
diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologica ultrastrutturale;
immunopatologia.
4° Anno:
diagnostica istopatologica III;
diagnostica istocitopatologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.
Art. 400. - Agli allievi della scuola è fatto obbligo di frequentare le lezioni ed i seminari programmati nonché di partecipare quotidianamente all'attività diagnostica e scientifica svolta nell'istituto di anatomia ed istologia patologica o nel centro di diagnostica istopatologica dell'Università di Pavia ovvero di altro istituto o servizio anatomo-patologico che per qualificazione scientifica e professionale dei relativi specialisti, e per attrezzature e casistica disponibili garantisca all'allievo una effettiva ed approfondita esperienza pratica nella disciplina.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 401. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.