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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1965, n. 1684

Modifica degli articoli 333, 462, 495 e 604 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  2-4-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 1 del regio decreto 9 dicembre 1935, numero 2211, recante modifiche all'art. 333 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visti gli articoli 462, 495 e 604 del predetto regolamento;
Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 333, modificato con l'art. 1 del regio decreto 9 dicembre 1935, n. 2211, e gli articoli 462, 495 e 604 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 333. - "Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge, il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle Amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facoltà ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini del precedente articolo 331.
I rendiconti debbono presentarsi entro i venticinque giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, alla Amministrazione centrale od agli uffici periferici cui spetta, in base alle norme vigenti, di esercitarne il riscontro di competenza.
Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le prefetture.
I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e - ove occorra - per ciascun articolo e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.
Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.
I rendiconti vengono corredati:
a) degli ordinativi estinti;
b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;
c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni".
Art. 462. - "Le Intendenze di finanza riassumono in prospetti mensili, distintamente per ciascun agente e ed in relazione a ciascun capitolo del bilancio, per competenza e residui, le note di cui all'art. 459 ammesse a rimborso in ciascun mese ed entro i primi venticinque giorni del mese successivo trasmettono alle locali ragionerie provinciali dello Stato, in unico esemplare, i prospetti medesimi, corredati delle note e dei documenti giustificativi delle spese.
Le predette ragionerie eseguono i riscontri di propria competenza, richiedono la correzione degli errori rilevati e trasmettono, quindi, i prospetti, le note ed i documenti annessi alla Corte dei conti per la revisione definitiva".
Art. 495. - "Quando non siano attuati i procedimenti semplificativi di cui all'art. 63 della legge, per l'importo delle ritenute da versare allo Stato, rimaste impegnate sulle aperture di credito in dipendenza dei pagamenti disposti mediante ordinativi dai funzionari delegati, questi, entro il giorno 18 successivo al mese scaduto od altro periodo stabilito dagli speciali regolamenti, emettono un unico buono sulla competente apertura di credito per le ritenute relative agli ordinativi effettivamente pagati ai creditori. Del predetto buono la tesoreria cura la riscossione e per l'importo di esso rilascia le corrispondenti quietanze di entrata e le rimette, entro il giorno 21 successivo, al funzionario delegato perché siano unite a giustificazione del proprio rendiconto.
Con analogo procedimento sono regolate le ritenute sui pagamenti che il funzionario delegato è autorizzato a fare con le somme prelevate a proprio favore sulla apertura di credito.
La regolazione delle ritenute di cui al presente articolo può anche effettuarsi dai funzionari delegati mediante versamento in contanti.
Per il versamento delle ritenute relative agli ordinativi pagati durante il mese di protrazione dell'esercizio scaduto, i funzionari delegati emettono, sulla competente sezione di tesoreria, separato buono a carico dei fondi in conto residui ad essi accreditati. Le relative quietanze sono del pari trasmesse ai funzionari delegati interessati per essere allegate ai rendiconti di tali fondi".
Art. 604. "Le Sezioni di tesoreria rendono conto delle operazioni di entrata e di uscita, per tutte le contabilità loro affidate, presentando i seguenti documenti:
a) giornalmente:
alla Direzione generale del tesoro ed all'Amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale una situazione sommaria di entrata, di uscita e del residuo fondo di cassa;
alle locali Intendenze di finanza gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato dalle stesse amministrate;
alla locale Ragioneria provinciale dello Stato, gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato amministrate dalla coesistente Intendenza di finanza, dalla Direzione provinciale del tesoro e da altri uffici per i quali la ragioneria provinciale medesima provvede alla contabilizzazione delle rispettive entrate;
b) decadalmente:
alle Amministrazioni ed ai funzionari che abbiano costituito una contabilità speciale a norma dell'articolo 585 del presente regolamento, la situazione della contabilità stessa con i titoli giustificativi, salva diversa disposizione relativa a ciascuna contabilità speciale;
c) mensilmente:
alla Direzione generale del tesoro;
entro i primi cinque giorni del mese, la dimostrazione degli incassi per entrate di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente, corredata di un riepilogo dei versamenti distinti per capi e capitoli delle entrate di bilancio, eccetto quelle che, per disposizioni speciali, sono esposte complessivamente per capo, i particolari per capitoli dovendo essere dati dalla ragioneria provinciale dello Stato;
entro i primi dieci giorni del mese, la dimostrazione di pagamenti per spese di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente;
entro il giorno 19 del mese, i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio e per buoni del Tesoro eseguiti nel mese precedente, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle apposite istruzioni;
alle competenti Amministrazioni centrali, in conformità delle speciali istruzioni, le note descrittive dei versamenti ricevuti nel mese precedente per le entrate da esse amministrate; escluse le entrate amministrate dalle Intendenze di finanza, dalle Direzioni provinciali del tesoro e da altri uffici per i quali le ragionerie provinciali dello Stato provvedono, alla contabilizzazione delle rispettive entrate;
alle Ragionerie provinciali dello Stato, coesistenti alle Intendenze di finanza sedi di compartimento per i servizi del lotto, la nota descrittiva dei versamenti del ramo del lotto ricevuti nel mese precedente;
alla Corte dei conti, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con tutti i titoli estinti, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle istruzioni predette, con esclusione dei pagamenti e dei titoli del debito pubblico, nonché dei titoli emessi da uffici periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908;
alle singole ragionerie presso le Amministrazioni centrali un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti delle stesse Amministrazioni centrali estinti nel mese precedente, un esemplare degli epiloghi riflettenti tali titoli ed un esemplare degli epiloghi degli ordini per pensioni pagati nel mese precedente; alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, alle Delegazioni per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige, nonché alle Delegazioni regionali della Corte dei conti indicate nella tabella A allegata alla legge 20 dicembre 1961, numero 1345, entro il giorno 21 del mese una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli estinti - descritti negli appositi elenchi, epiloghi e riassunti - emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, da uffici periferici aventi attribuzioni decentrate;
alle Ragionerie regionali è provinciali dello Stato, secondo la rispettiva competenza, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi, diretti degli uffici periferici aventi attribuzioni decentrate a sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, estinti nel mese precedente, nonché un esemplare degli epiloghi concernenti detti titoli. Un esemplare degli elenchi e degli epiloghi suddetti deve essere trasmesso alla competente ragioneria centrale;
ai singoli funzionari delegati, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi e dei buoni emessi dai medesimi, pagati nel mese precedente.
Analogamente provvede, in quanto occorra, la Direzione generale del tesoro per le operazioni eseguite dalla Tesoreria centrale.
La Sezione di tesoreria di Roma unisce alla dimostrazione mensile degli incassi anche l'elenco descrittivo delle quietanze da essa emesse a favore della tesoreria centrale per fondi somministrati.
Tutte le sezioni spediscono alla Direzione generale del tesoro l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo al rilascio dei vaglia del tesoro.
All'Amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, le sezioni medesime danno comunicazioni degli incassi e dei pagamenti di bilancio e fuori bilancio verificatisi nel mese al quale essi si riferiscono.
L'Amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale compila in doppio esemplare il conto mensile riassuntivo delle Sezioni della tesoreria provinciale e lo trasmette entro il giorno 12 del mese successivo alla Direzione generale del tesoro; insieme con un esemplare dei riassunti da essa compilati, per riepilogare le entrate, le spese ed il fondo di cassa. Trasmette inoltre le note riassuntive dei pagamenti di bilancio eseguiti, distintamente per ogni specie di titoli, nonché quelle dei buoni e dei vaglia del tesoro pagati.
Nei termini stabiliti, le Sezioni di tesoreria provinciale trasmettono alla Direzione generale del debito pubblico le contabilità di cui all'art. 482".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1965

SARAGAT MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1966

Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 18. - VILLA