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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 257

Attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. (11G0020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/2011
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  19-2-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2009, e, in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, recante modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e l'articolo 4, comma 2, recante misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE;
Vista la decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, sull'elenco degli operatori aerei che svolgono una delle attività indicate nell'Allegato I della direttiva 2003/87/CE a partire dal 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, in cui per ciascun operatore aereo è specificato lo Stato membro di riferimento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2010;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
e successive modificazioni


1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) prima dell'articolo 1 è inserito il seguente capo:

«Capo I


DISPOSIZIONI GENERALI»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto reca le disposizioni per la partecipazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, e dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, dopo le parole: «nell'allegato A» sono inserite le seguenti: «e A-bis».
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
«d-bis) decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione: decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
d-ter) elenco degli operatori aerei: elenco degli operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, e successivi aggiornamenti adottati ai sensi dell'articolo 18-bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE;»;
b) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata»;
c) al comma 1, lettera l), le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia»;
d) al comma 1, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:
«m-bis) operatore aereo: la persona che opera un aeromobile nel momento in cui viene esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate nell' allegato A-bis, o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata, il proprietario dell'aeromobile;
m-ter) operatore di trasporto aereo commerciale: un operatore aereo il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;
m-quater) operatore aereo amministrato dall'Italia: operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei per il quale è specificato che l'operatore aereo è amministrato dall'Italia;»;
e) al comma 1, dopo la lettera n), sono inserite le seguenti:
«n-bis) piano di monitoraggio delle emissioni: documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attività di trasporto aereo elencate all' allegato A-bis;
n-ter) piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro": documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis;»;
f) al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:
«p-bis) regolamento sui registri: regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;»;
g) al comma 1, lettera s), dopo le parole: «dichiarazioni del gestore» sono inserite le seguenti: «e degli operatori aerei amministrati dall'Italia»;
h) al comma 2, lettera a), le parole: «articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3-bis»;
i) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE e dalla direttiva 2008/101/CE»;
l) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) direttiva 2008/101/CE: la direttiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra;»;
m) al comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera:
«m-bis) riserva speciale: quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui all'articolo 3-quinquies, comma 1.».
4. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis.


Autorità nazionale competente

1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
4. Il Comitato ha il compito di:
a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;
b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;
c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;
d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito della decisione di assegnazione ;
e) calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale è stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell'articolo 3-quater, comma 3;
f) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alle lettere a) e c), nonché i criteri e le modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;
g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'articolo 4;
h) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7;
i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro" e loro aggiornamenti;
l) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;
m) approvare ai sensi dell'articolo 12-bis i raggruppamenti di impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A;
n) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'articolo 14;
o) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attività ai sensi dell'articolo 17;
p) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
q) irrogare le sanzioni di cui all'articolo 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'articolo 15, comma 7 e 7-bis;
r) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
s) definire le modalità e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;
t) definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 15, commi 5 e 5-bis, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;
u) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 8 e 9;
v) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui all'articolo 20-bis, comma 2, e alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 23;
z) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;
aa) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'articolo 14;
bb) svolgere attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto;
cc) stimare le emissioni rilasciate annualmente, anche ai fini della restituzione, nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 5-bis, oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3;
dd) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dal regolamento sui registri.
5. Il Comitato propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a:
a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.
6. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo.
7. Il Consiglio direttivo è composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, lettera bb) ed al comma 5 il Consiglio direttivo è integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l'espletamento dei compiti di cui al capo II il Consiglio direttivo è integrato da un membro nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.
9. La Segreteria tecnica è composta da quindici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito denominato: «GSE».
10. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; il regolamento dovrà assicurare la costante operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.
11. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le deliberazioni inerenti:
a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) del comma 4, da sottoporre alla consultazione del pubblico;
b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 4 notificato alla Commissione europea;
c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 4 da sottoporre alla consultazione del pubblico;
d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 4 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;
e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere r), s) e t) del comma 4;
f) la relazione di cui al comma 3.
12. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.
13. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati.
14. Per le attività di cui al comma 5, il Consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta.
15. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attività non riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 13 non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

Capo II


TRASPORTI AEREI


Art. 3-ter.


Assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori aerei

1. È messa all'asta la quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE con le modalità stabilite con Regolamento della Commissione ai sensi dell'articolo 3-quinquies, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE.
2. Il Comitato stabilisce con propria deliberazione le disposizioni attuative del Regolamento della Commissione di cui al comma
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote derivanti dal mercato delle emissioni del settore del trasporto aereo determinate con decisione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e la successiva rassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario, per finanziare misure finalizzate a combattere la deforestazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3-quater.


Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni
a titolo gratuito da parte degli operatori aerei

1. L'operatore aereo amministrato dall'Italia, che intende beneficiare delle quote destinate ad essere assegnate a titolo gratuito, presenta domanda al Comitato. La domanda è corredata dai dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis svolte dall'operatore aereo stesso nell'anno di riferimento, monitorati conformemente alla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione ed al piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro", come approvato dal Comitato, nonché verificati da un verificatore indipendente ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 16. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, la domanda è presentata entro il 31 marzo 2011 e l'anno di riferimento è l'anno 2010. Per i periodi successivi la domanda è presentata almeno 21 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di riferimento è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce.
2. La domanda di cui al comma 1 è predisposta conformemente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione sulla base di linee-guida e disposizioni di dettaglio della Commissione europea, qualora adottate.
3. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013 il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande di cui al comma 1 ad esso pervenute entro il 30 giugno 2011. Per i periodi successivi, il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande di cui al comma 1 ad esso pervenute almeno 18 mesi prima dell'inizio del periodo a cui tali domande si riferiscono.

Art. 3-quinquies.


Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito da parte degli operatori aerei
1. A partire dal periodo di riferimento che ha inizio il 1° gennaio 2013, può accedere alla riserva speciale determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea, adottata ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:
a) inizia ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato A-bis dopo l'anno di riferimento per il quale il Comitato ha trasmesso i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi 3-quater, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo;
b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 3-quater, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile del periodo in questione e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo.
2. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifiche emanate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-septies, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE, e che intende beneficiare dell'assegnazione, a titolo gratuito, di quote di emissioni di cui alla riserva speciale, presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.
3. La domanda di cui al comma 2 è predisposta conformemente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione e contiene almeno le seguenti informazioni:
a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e verificati conformemente agli allegati D, E e F ed eventuali relative disposizioni di attuazione emanate dal Comitato, per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis svolte dall'operatore aereo nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;
b) le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del comma 1 sono soddisfatti;
c) nel caso degli operatori aerei di cui al comma 1, lettera b):
1) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3-quater in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
2) l'aumento in termini assoluti delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3-quater in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
3) la quantità, in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3-quater in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.
4. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande degli operatori aerei di cui al comma 1 ad esso pervenute.
5. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale di cui all'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:
a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo di cui ha presentato alla Commissione domanda conforme ai commi 2 e 3. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale di cui all'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:
1) nel caso di un operatore aereo di cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione ai sensi dei commi 3, lettera a), e 4;
2) nel caso di un operatore aereo di cui al comma 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 3, lettera c), numero 3), e del comma 4;
b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo per ogni anno, che è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi della lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce.
6. La singola assegnazione di cui al comma 5 ad un operatore aereo di cui al comma 1, lett. b), non supera il milione di quote.
7. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non assegnate sono messe all'asta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-ter.

Art. 3-sexies.


Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni
a titolo gratuito agli operatori aerei

1. Entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:
a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo 3-quater, comma 3, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda, per il parametro di riferimento di cui alla decisione di assegnazione della Commissione europea di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;
b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis.
2. A partire dal 2012, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma del presente articolo o dell'articolo 3-quinquies e comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro di cui all'articolo 14, comma 2.».
5. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, i piani di monitoraggio delle «tonnellate-chilometro» approvati con deliberazioni del Comitato emanate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi della deliberazione n. 27 del 6 agosto 2009, valgono quali piani di monitoraggio delle tonnellate-chilometro di cui all'articolo 3-quater, comma 1.
6. Prima dell'articolo 4 è aggiunto il seguente capo:

«Capo III


IMPIANTI FISSI».

7. Alla rubrica degli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad emettere gas ad effetto serra».
8. L'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è abrogato. Tutti i riferimenti al soppresso articolo si intendono riferiti all'articolo 3-bis, come introdotto dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
9. Agli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, e 11, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «il Ministro delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dello sviluppo economico».
10. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis.


Raggruppamenti

1. I gestori degli impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A che intendono costituire un raggruppamento presentano istanza al Comitato, precisando gli impianti e il periodo per i quali intendono costituire il raggruppamento, e nominano un amministratore fiduciario quale responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
2. Il Comitato presenta alla Commissione europea l'istanza di cui al comma 1. Il Comitato si pronuncia sull'istanza di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il suddetto termine è interrotto nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni ai gestori degli impianti e fino al ricevimento, da parte del Comitato, delle informazioni richieste.
3. All'amministratore fiduciario del raggruppamento è conferito dai gestori degli impianti partecipanti, un quantitativo totale di quote di emissione pari alla somma delle quote assegnate agli impianti stessi.
4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, all'amministratore fiduciario non è permesso effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore appartenente al raggruppamento non sarà stata ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 15, comma 5.
5. Nel caso di impianto appartenente a raggruppamento l'amministratore fiduciario sostituisce il gestore dell'impianto nell'ottemperanza agli obblighi di restituzione previsti dall'articolo 15, comma 7.
6. Relativamente all'obbligo della restituzione di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni totali degli impianti appartenenti al raggruppamento, l'amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 20, comma 7. La responsabilità dell'amministratore fiduciario non esclude la responsabilità di ciascun gestore per il pagamento delle suddette sanzioni pecuniarie qualora a ciò non provveda l'amministratore fiduciario.

Art. 12-ter.


Nuovi entranti

1. L'assegnazione delle quote ai nuovi entranti tiene in considerazione:
a) le migliori tecnologie disponibili a livello di settore nel caso di impianti o parti di impianto costruiti ex-novo;
b) eventuali assegnazioni e rilasci precedenti nel caso di impianti esistenti o ripresa di attività;
c) le capacità di produzione e previsione di attività dell'impianto;
d) livelli di utilizzo della capacità di produzione registrati nell'ambito del settore di appartenenza.
2. Il Comitato definisce, nell'ambito del PNA di cui all'articolo 10, i criteri per l'individuazione e le modalità di assegnazione delle quote agli impianti nuovi entranti.».
11. Prima dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserito il seguente capo:

«Capo IV


DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO E AGLI IMPIANTI FISSI».

12. L'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13.


Monitoraggio delle emissioni

1. Il gestore di un impianto è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'articolo 4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione sul monitoraggio e rendicontazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito nella decisione sul monitoraggio e rendicontazione .
3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia effettua il monitoraggio delle emissioni rilasciate dall'aeromobile che opera, secondo la decisione sul monitoraggio e rendicontazione e conformemente al Piano di monitoraggio delle emissioni, dal momento della sua approvazione da parte del Comitato.
4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3, in caso di modifica del sistema di monitoraggio e comunque, a partire dal 2013, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra.
5. Le modalità di trasmissione dell'aggiornamento di cui al comma 4 ai fini dell'approvazione da parte del Comitato, sono stabilite con delibera del Comitato medesimo.».
13. Il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, è inviato al Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come introdotto dal comma 4 del presente articolo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero entro 60 giorni dal momento in cui l'operatore aereo è individuato, a seguito delle disposizioni adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18-bis, paragrafo 3, lettera b,) della direttiva 2003/87/CE, quale operatore aereo amministrato dall'Italia.
14. Il Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come introdotto dal comma 4 del presente decreto, stabilisce, con propria deliberazione da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contenuti del Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 12 del presente decreto, e le modalità di trasmissione dello stesso.
15. Le disposizioni di cui al comma 13 non si applicano agli operatori aerei amministrati dall'Italia il cui Piano di monitoraggio delle emissioni è stato approvato con deliberazione n. 01 del 14 gennaio 2010 e con successive deliberazioni emanate fino alla pubblicazione del presente decreto ai sensi della deliberazione del Comitato n. 27/2009 del 6 agosto 2009.
16. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito APAT" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA" e le parole: "regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione europea, del 21 dicembre 2004, per l'attuazione di un sistema di registri, standardizzato e sicuro" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento sui registri";
b) al comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 15, comma 5," sono inserite le seguenti: "e nella comunicazione annuale di ciascun operatore aereo di cui all'articolo 15, comma 5-bis";
c) al comma 2, la parola: "APAT" è sostituita dalla seguente: "ISPRA" e le parole: "all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004" sono sostituite dalle seguenti: "al regolamento sui registri";
d) al comma 2, le parole: "all'articolo 8, comma 2, lettera l)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3-bis";
e) al comma 4, dopo le parole: "Allegato A" sono inserite le seguenti: "e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attività elencate all'allegato A-bis";
f) al comma 5, le parole: "dall'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004" sono sostituite dalle seguenti: "dal regolamento sui registri.".
17. All'articolo 14-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, la parola: "APAT" è sostituita dalla seguente: "ISPRA".
18. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. A partire dal 1° gennaio 2011, l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, le emissioni di gas ad effetto serra relative alle attività svolte nell'anno solare precedente, monitorate secondo quanto stabilito all'articolo 13, comma 3, e verificate secondo quanto stabilito all'articolo 16, comma 1-bis. Le modalità e i contenuti della comunicazione sono stabiliti con deliberazione del Comitato. L'operatore annota altresì le emissioni sul Registro.
5-ter. Nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 5-bis, oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, il Comitato procede alla stima delle emissioni anche ai fini della restituzione di cui al comma 7-bis.";
b) al comma 6, dopo le parole: "Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore" sono inserite le seguenti: "di un impianto";
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Nei casi in cui la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui al comma 5-bis da parte di un operatore aereo amministrato dall'Italia non è verificata secondo quanto stabilito all'articolo 16, l'amministratore del registro provvede affinchè l'operatore aereo non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta comunicazione non sia debitamente verificata.";
d) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione di cui al presente comma il gestore può utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio favore, ad eccezione delle quote di emissione di cui agli articoli 3-quinquies e 3-sexies .";
e) al comma 7 le parole: "del PNA" sono sostituite dalle seguenti: "della decisione di assegnazione";
f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell'anno civile precedente dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis da esso effettuate, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5-bis ovvero in conformità alla stima effettuate ai sensi del comma 5-ter. L'amministratore del registro procede al ritiro e alla cancellazione delle quote di emissione restituite.";
g) al comma 8, dopo le parole: "i gestori" sono inserite le seguenti: "degli impianti";
h) al comma 9, dopo le parole: "i gestori" sono inserite le seguenti: "degli impianti";
i) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7-bis, gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare CERs e ERUs fino ad una certa percentuale della quantità di quote che sono tenuti a restituire ai sensi del comma 7-bis. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 tale percentuale è fissata nella misura massima del 15 per cento. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare la quantità di CERs ed ERUs non utilizzata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012. In aggiunta a tale quantità gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare la quantità di CERs ed ERUs stabilita dalla Commissione europea con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 13 della direttiva 2009/29/CE.";
l) al comma 10, lettera a), dopo le parole: "fatto salvo l'obbligo per i gestori" sono inserite le seguenti: "e per gli operatori aerei".
19. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "le emissioni rilasciate dall'impianto" sono inserite le seguenti: "e dalle attività di trasporto aereo.";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per le attività di trasporto aereo il Comitato emana con propria deliberazione sulla base dei criteri stabiliti all'allegato V della direttiva 2003/87/CE , nonché delle eventuali disposizioni di dettaglio adottate dalla Commissione europea, le disposizioni per la verifica della comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 15, comma 5-bis, e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui all'articolo 3-quater.";
c) al comma 2, dopo le parole: "L'attestato di verifica della dichiarazione è rilasciato" sono inserite le seguenti: "al gestore di un impianto";
d) al comma 3, la parola: "APAT" è sostituita dalla seguente:
"ISPRA".».
20. L'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 17.


Accreditamento dei verificatori

1. Il Comitato stabilisce le procedure per il riconoscimento dei verificatori in conformità alle disposizioni comunitarie, ove emanate, ai sensi della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE.
2. È istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Comitato il registro dei verificatori accreditati.».
21. L'articolo 19 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è abrogato. Tutti i riferimenti all'abrogato articolo si intendono riferiti all'articolo 12-bis, come introdotto dall'articolo 1, comma 10, del presente decreto.
22. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: «Chiunque esercita un'attività» sono inserite le seguenti: «presso un impianto»;
b) al comma 6 le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza della presentazione del Piano, di 100 euro. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissioni pari alle emissioni indebitamente rilasciate.
6-ter. I soggetti di cui al comma 6-bis sono tenuti a trasmettere il Piano di monitoraggio entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato procede secondo quanto indicato all'articolo 20-bis.
6-quater. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che entro il 31 marzo di ogni anno non comunica le emissioni di gas ad effetto serra relative alle attività svolte nell'anno solare precedente, monitorate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, e verificate secondo quanto stabilito all'articolo 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.»;
d) al comma 7, le parole: «indebitamente assegnate» sono sostituite dalle seguenti: «effettivamente rilasciate durante l'anno civile precedente»;
e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. L'operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate durante l'anno civile precedente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, pari a 100 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per l'operatore aereo di restituire, all'atto della restituzione dovuta per l'anno civile successivo, un numero di quote di emissioni pari alle emissioni effettivamente rilasciate.».
23. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

«Art. 20-bis.


Applicazione di divieto operativo
per gli operatori aerei

1. Se un operatore aereo non rispetta le prescrizioni del presente decreto, fatte salve le sanzioni e ammende applicabili, il Comitato predispone una relazione contenente almeno:
a) la prova che l'operatore aereo non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi del presente decreto;
b) dettagli sulle sanzioni applicate;
c) la valutazione dell'eventuale imposizione del divieto operativo.
2. Il Comitato trasmette la relazione ai Ministri competenti per l'adozione delle disposizioni opportune anche ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di imposizione di un divieto operativo a livello comunitario.».
24. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Il Comitato con propria deliberazione può emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dal regolamento sui registri.».
25. L'articolo 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, è abrogato. Tutti i riferimenti all'abrogato articolo si intendono riferiti all'articolo 12-ter, come introdotto dall'articolo 1, comma 10.
26. All'articolo 24 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: «dell'Allegato XVI al regolamento (CE) n. 2216/2004» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento sui registri».
27. L'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 26.


Disposizioni finanziarie

1. I costi delle attività di cui agli articoli 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 4, 7, 11, commi 2 e 3, 13, commi 3, 4 e 5, 14, 15, comma 5-ter, e 17 sono a carico degli operatori interessati secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, da individuarsi tenendo conto anche della complessità delle prestazioni richieste; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.
3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro di cui all'articolo 14, che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, competente per le predette attività.».
28. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 27 del presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
29. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia» e la parola: «APAT» è sostituita dalla seguente: «ISPRA».
30. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: «Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole; «Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico».
31. Sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi della deliberazione del Comitato n. 27 del 6 agosto 2009, nonché delle successive deliberazioni adottate ai sensi della citata deliberazione fino alla data dell'entrata in vigore del presente decreto".
32. Dopo l'allegato A al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserito l'allegato A-bis contenuto nell'allegato I al presente decreto.
33. All'allegato D al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, prima delle parole: «Principi generali» sono anticipate le seguenti:«Sezione 1: Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi.».
34. Dopo il punto 11 dell'allegato D al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserita la sezione 2 contenuta nell'allegato II al presente decreto.
35. All'allegato E al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, dopo le parole: «PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 13» sono inserite le seguenti: «Sezione 1: Controllo delle emissioni prodotte da impianti fissi.».
36. All'allegato E al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserita la sezione 2 contenuta nell'allegato III al presente decreto.
37. All'allegato F al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: «ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 COMMA 5 » sono sostituite dalle seguenti: «ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 5 E 5-BIS. » e, dopo le medesime, sono inserite le seguenti: «Sezione 1: comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi.».
38. All'allegato F al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserita la sezione 2 contenuta nell'allegato IV al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario; 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.».
- La direttiva 2008/101/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 gennaio 2009, n. 8 L.
- La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio,è pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.
- Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 (Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2009, n. 223:
«Art. 4 (Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni). - 1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, nonché per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 2, sono abrogate le seguenti lettere: a-bis) e a-ter);
b) all'art. 5, comma 2, le parole: "entrata in esercizio" sono sostituite dalla seguente: "avvio";
c) all'art. 11, comma 1, le parole: "del PNA" sono sostituite dalle seguenti: "della decisione di assegnazione medesima, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art. 8";
d) all'art. 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e aggiornamenti";
e) all'art. 15, comma 5, dopo le parole: "nell'anno solare precedente", sono inserite le seguenti: "e annota sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione il valore complessivo delle emissioni indicate nella dichiarazione medesima";
f) all'art. 20, comma 8, la parola: "assegnate" è sostituita dalla seguente: "rilasciate";
g) all'art. 20, comma 9, dopo le parole: "emessa in mancanza di", sono inserite le seguenti: "aggiornamento della".
2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorità competente.».
- La decisione 2007/589/CE della Commissione del 18 luglio 2007, è pubblicata nella G.U.U.E. 31 agosto 2007, n. L 229.
- La decisione 2009/73/CE della Commissione del 17 dicembre 2008, è pubblicata nella G.U.U.E. 28 gennaio 2009, n. L 24.
- La decisione 2009/339/CE della Commissione del 16 aprile 2009 è pubblicata nella G.U.U.E. 23 aprile 2009, n. L 103.
- Il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 22 agosto 2009, n. L 219.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto reca le disposizioni per la partecipazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, e dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.».
«Art. 2 (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato A e A-bis ed ai gas ad effetto serra elencati nell'allegato B.».
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) - d) (omissis);
d-bis) decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione: decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
d-ter) elenco degli operatori aerei: elenco degli operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, e successivi aggiornamenti adottati ai sensi dell'art. 18-bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE;
e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata;
f) - i) (omissis);
l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e derivanti da attività di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia presso la Banca Mondiale;
m) (omissis);
m-bis) operatore aereo: la persona che opera un aeromobile nel momento in cui viene esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis, o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata, il proprietario dell'aeromobile;
m-ter) operatore di trasporto aereo commerciale: un operatore aereo il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;
m-quater) operatore aereo amministrato dall'Italia: operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei per il quale è specificato che l'operatore aereo è amministrato dall'Italia;
n) (omissis);
n-bis) piano di monitoraggio delle emissioni: documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato A-bis;
n-ter) piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro": documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis;
o) - p) (omissis);
p-bis) regolamento sui registri: regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;
q) - r) (omissis);
s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'art. 17 con la responsabilità di verificare le dichiarazioni del gestore e degli operatori aerei amministrati dall'Italia sui dati delle emissioni secondo quanto stabilito dall'art. 16.
2. Ai fini del presente decreto si intende altresì per:
a) autorità nazionale competente: l'autorità competente ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'art. 3-bis;
b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE e dalla direttiva 2008/101/CE;
c) (omissis);
c-bis) direttiva 2008/101/CE: la direttiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra;
d) - m) (omissis);
m-bis) riserva speciale: quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui all'art. 3-quinquies, comma 1.».
- Il testo del capo aggiunto prima dell'artico 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:
«Capo III
IMPIANTI FISSI».
- Il testo delle rubriche degli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 5 (Domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra).».
«Art. 6 (Rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra).».
«Art. 7 (Aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra).».
- Si riporta il testo del comma 1 degli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Coordinamento con altri dispositivi di legge).
- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, promuove il coordinamento degli adempimenti disciplinati dal presente decreto con:
a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che recepisce la direttiva 96/61/CE, e successive modificazioni relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
b) il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), art. 10, comma 2;
b-bis) la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.».
«Art. 10 (Piano nazionale di assegnazione). - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, approvano per ciascun periodo di riferimento di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), il Piano nazionale di assegnazione, nel seguito denominato "PNA", predisposto dal Comitato entro diciotto mesi prima dell'inizio del periodo in questione. Il PNA determina il numero totale di quote di emissioni che si intendono assegnare per il periodo di riferimento, nonché le modalità di assegnazione e di rilascio delle stesse ai singoli impianti. Il PNA, inoltre definisce i criteri di definizione degli impianti nuovi entranti di cui all'art. 22 e degli impianti in stato di chiusura o sospensione di cui all'art. 21. Il PNA si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi quelli elencati nell'allegato G tenendo in considerazione gli orientamenti per l'attuazione degli stessi elaborati dalla Commissione. Il PNA è predisposto nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 tenuto conto delle osservazioni del pubblico.».
«Art. 11 (Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti). - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, approvano la decisione di assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c). Il Comitato dispone l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito della decisione di assegnazione medesima, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art.
8.».
- La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, citata nelle premesse, è pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.
- Si riporta il testo dell'articoli 14 e 14-bis del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni). - 1. È istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni al fine dell'accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate secondo le modalità previste dal presente decreto. Nel Registro è annotato il valore complessivo delle emissioni contenuto nella dichiarazione annuale di ciascun impianto di cui all'art. 15, comma 5 e nella comunicazione annuale di ciascun operatore aereo di cui all'art. 15, comma 5-bis. Il Registro assolve inoltre alle funzioni del registro nazionale previsto dall'art. 6 della decisione 280/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e opera secondo le specifiche funzionali di cui al regolamento sui registri.
2. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore del registro di cui al regolamento sui registri sulla base delle disposizioni del Comitato, come stabilito all'art.
3-bis.
3. (Omissis).
4. Il gestore di un impianto che esercita le attività elencate nell'allegato A e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attività elencate all'allegato A-bis, nonché qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote ai sensi dell'art. 15 ha l'obbligo di presentare all'amministratore del registro domanda di iscrizione; le modalità di richiesta della suddetta domanda sono stabilite dall'amministratore del Registro.
5. Il Registro è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dal regolamento sui registri.».
«Art. 14-bis (Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra). - 1. (Omissis).
2. L'ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario Nazionale dei gas serra della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.
3. (Omissis).
4. L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.
5. - 6. (Omissis).».
- Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 15 (Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni). - 1. - 4. (Omissis).
5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente e annota sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione il valore complessivo delle emissioni indicate nella dichiarazione medesima. La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di verifica di cui all'art. 16.
5-bis. A partire dal 1° gennaio 2011, l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, le emissioni di gas ad effetto serra relative alle attività svolte nell'anno solare precedente, monitorate secondo quanto stabilito all'art. 13, comma 3, e verificate secondo quanto stabilito all'art. 16, comma 1-bis. Le modalità e i contenuti della comunicazione sono stabiliti con deliberazione del Comitato. L'operatore annota altresì le emissioni sul Registro.
5-ter. Nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 5-bis, oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, il Comitato procede alla stima delle emissioni anche ai fini della restituzione di cui al comma 7-bis.
6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore di un impianto non è corredata dall'attestato di verifica, l'amministratore del registro provvede affinchè il gestore dell'impianto o, nel caso in cui l'impianto faccia parte di un raggruppamento di cui all'art. 19, l'amministratore fiduciario del raggruppamento di cui l'impianto fa parte non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato.
6-bis. Nei casi in cui la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui al comma 5-bis da parte di un operatore aereo amministrato dall'Italia non è verificata secondo quanto stabilito all'art. 16, l'amministratore del registro provvede affinchè l'operatore aereo non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta comunicazione non sia debitamente verificata.
7. Il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione di cui al presente comma il gestore può utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio favore, ad eccezione delle quote di emissione di cui agli articoli 3-quinquies e 3-sexies. Il gestore di impianti in chiusura è tenuto a restituire quote secondo le modalità definite nell'ambito della decisione di assegnazione. L'amministratore del Registro procede al ritiro e alla cancellazione dal Registro delle quote di emissione restituite.
7-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell'anno civile precedente dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis da esso effettuate, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5-bis ovvero in conformità alla stima effettuate ai sensi del comma 5-ter. L'amministratore del registro procede al ritiro e alla cancellazione delle quote di emissione restituite.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso del primo periodo di riferimento, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori degli impianti sono autorizzati ad utilizzare le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Ciò avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte del Comitato, di una quota di emissioni in cambio di una CER. L'amministratore del registro cancella le CER utilizzate da gestori degli impianti nel corso del primo periodo di riferimento.
9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di ciascuno dei periodi di riferimento successivi, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori degli impianti sono autorizzati ad utilizzare le ERU e le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto così come specificata nel PNA per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel Registro.
9-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7-bis, gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare CERs e ERUs fino ad una certa percentuale della quantità di quote che sono tenuti a restituire ai sensi del comma 7-bis. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 tale percentuale è fissata nella misura massima del 15 per cento. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare la quantità di CERs ed ERUs non utilizzata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012. In aggiunta a tale quantità gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare la quantità di CERs ed ERUs stabilita dalla Commissione europea con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'art. 1, paragrafo 13 della direttiva 2009/29/CE.
10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario:
a) fatto salvo l'obbligo per i gestori e per gli operatori aerei di astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari nell'ambito del sistema comunitario durante il primo periodo di riferimento ed il primo dei periodi di riferimento successivi;
b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura.
11. - 12. (Omissis).».
- Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 16 (Verifica delle comunicazioni delle emissioni). - 1. La verifica della dichiarazione accerta l'affidabilità, credibilità e precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto e dalle attività di trasporto aereo. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive.
1-bis. Per le attività di trasporto aereo il Comitato emana con propria deliberazione sulla base dei criteri stabiliti all'allegato V della direttiva 2003/87/CE , nonché delle eventuali disposizioni di dettaglio adottate dalla Commissione europea, le disposizioni per la verifica della comunicazione delle emissioni di cui all'art. 15, comma 5-bis, e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui all'art. 3-quater.
2. L'attestato di verifica della dichiarazione è rilasciato al gestore di un impianto in esito a positivo controllo della dichiarazione stessa, da un verificatore accreditato secondo quanto previsto all'art. 17, comma 1.
3. Per ciascun periodo di riferimento di cui alle lettere g) ed h) del comma 2 dell'art. 3, contestualmente alla prima verifica della dichiarazione delle emissioni di ogni impianto, il verificatore accerta inoltre la congruenza della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, con la comunicazione di cui all'art. 12, comma 1. Il verificatore comunica i risultati di tale verifica al Comitato e all'ISPRA contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica.
4. - 5. (Omissis).».
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 20 (Sanzioni). - 1. Chiunque esercita un'attività presso un impianto regolata dal presente decreto senza l'autorizzazione di cui all'art. 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente rilasciate.
2. - 5. (Omissis).
6. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che entro il 31 marzo di ogni anno non presenti la dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, corredata dal relativo attestato di verifica di cui all'art. 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
6-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza della presentazione del Piano, di 100 euro. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissioni pari alle emissioni indebitamente rilasciate.
6-ter. I soggetti di cui al comma 6-bis sono tenuti a trasmettere il Piano di monitoraggio entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato procede secondo quanto indicato all'art. 20-bis.
6-quater. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che entro il 31 marzo di ogni anno non comunica le emissioni di gas ad effetto serra relative alle attività svolte nell'anno solare precedente, monitorate ai sensi dell'art. 13, comma 3, e verificate secondo quanto stabilito all'art. 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
7. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che nei tempi previsti all'art. 15, comma 7, non restituisca quote di emissioni nelle quantità di cui alla dichiarazione prevista all'art. 15 comma 5, in caso di omessa dichiarazione, nelle quantità pari alla quantità di emissioni effettivamente emesse, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi.
All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni effettivamente rilasciate durante l'anno civile precedente.
7-bis. L'operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate durante l'anno civile precedente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, pari a 100 euro.
All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per l'operatore aereo di restituire, all'atto della restituzione dovuta per l'anno civile successivo, un numero di quote di emissioni pari alle emissioni effettivamente rilasciate.
8. - 11. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Chiusure e Sospensioni). - 1. Un impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in cui interrompe le proprie attività in via definitiva.
2. Un impianto viene considerato in stato di sospensione nei casi in cui l'impianto sospende le proprie attività di produzione in via temporanea.
3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso.
4.
5. Nei casi di parziale chiusura o sospensione, per i quali le condizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo a parte dell'impianto, i gestori devono comunicare al Comitato almeno sessanta giorni prima della data di prevista chiusura o sospensione parziale ed inoltrare la richiesta di aggiornamento della autorizzazione.
6. Il PNA di cui all'art. 10, definisce i criteri per l'individuazione e le modalità di gestione degli impianti in stato di chiusura ovvero in stato di sospensione incluse quelle parziali.
6-bis. Il Comitato con propria deliberazione può emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dal regolamento sui registri.».
- Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 24 (Accesso all'informazione). - 1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e del regolamento sui registri.».
- Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 27 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Fino alla nomina dei componenti del Comitato di cui all'art. 8, la funzione di autorità nazionale competente viene assunta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia, che può avvalersi a tale fine dell'ISPRA senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nelle more della nomina di cui al comma 1, l'autorizzazione di cui all'art. 4 è rilasciata o aggiornata con decreto del Direttore generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico.
3. Il PNA predisposto ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 e successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, vale per il primo periodo di riferimento del presente decreto, fatte salve le modifiche e le integrazioni contenute nella decisione della Commissione europea n. C(2005)1527 del 25 maggio 2005.
4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, sono considerate equipollenti a quelle previste dall'art. 4 fino alla data del 31 dicembre 2007, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7 in materia di aggiornamento dell'autorizzazione.
5. Sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316.
6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.».