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REGIO DECRETO 19 dicembre 1901, n. 547

Relativo alle norme per l'esecuzione della legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture. (001U0547)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1902
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  24-1-1902

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'albo di ciascuna pretura è formato dal cancelliere e deve indicare il nome, cognome, luogo di nascita e residenza di quelli che, non essendo avvocati, procuratori, o notai esercenti, siano stati ammessi od abilitati al patrocinio presso la pretura.

L'albo è fatto in carta libera, e per l'inscrizione nel medesimo non è dovuta alcuna tassa.