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REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1943, n. 704

Soppressione del Partito nazionale fascista. (043U0704)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/07/1946)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  6-8-1943

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Partito nazionale fascista è soppresso.
Sono altresì soppressi:
- i Gruppi dei fascisti universitari (G.U.F.);
- i Fasci femminili con le sezioni delle massaie rurali e delle operaie e lavoranti a domicilio;
- l'Istituto nazionale di cultura fascista;
- l'Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la rivoluzione;
- l'Unione fascista del Senato.