stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2015, n. 168

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. (15G00185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/10/2015
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  23-10-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, ed in particolare l'articolo 27;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica 83/189/CE recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
Considerato che il Comitato centrale metrico è stato soppresso dai commi 36 e 37 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e che le modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, per la loro natura, non sono tali da richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologici primari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 maggio 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera q) dell'articolo 1, comma 1, è sostituita dalla seguente:
«q) per "saggio facoltativo", l'analisi delle leghe e degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli interessati, ed eseguita da un laboratorio di prova o di taratura accreditato per la certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro leghe da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;»;
b) la lettera d) dell'articolo 23, comma 1, è sostituita dalla seguente:
«d) gli oggetti usati, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), del decreto, pervenuti in possesso delle aziende commerciali successivamente all'entrata in vigore dello stesso, possono essere nuovamente posti in vendita anche se privi del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo, nel caso in cui le aziende sono in grado di documentare le modalità lecite del relativo acquisto e gli oggetti ai fini della vendita sono accompagnati da fattura in cui il venditore indica, sotto la propria responsabilità, la descrizione dell'oggetto e il titolo del metallo prezioso;»;
c) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Art. 33. - 1. I produttori che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 9 del decreto, di apporre, in aggiunta al marchio di identificazione, marchi tradizionali di fabbrica o sigle particolari, li depositano preventivamente, su supporto cartaceo o informatico, presso la competente camera di commercio.
2. I produttori hanno, altresì, la facoltà di apporre, con l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 9 del decreto e delle modalità di cui al comma 1, marchi collettivi o, su richiesta e per conto di committenti, l'indicazione del nominativo dei medesimi, della loro ragione sociale o apposite sigle identificative indicate dai singoli clienti.
3. Il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto è accertato dagli organi incaricati dei controlli di cui all'articolo 20 del decreto.»;
d) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Art. 34. - 1. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto è costituito dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrita all'interno di un cerchio sotto cui è un cartiglio riportante la sigla della provincia.
2. Il marchio di cui al comma 1 è realizzato in una serie di quattro diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate nell'Allegato VII.
3. Il marchio di cui al comma 1 può essere apposto anche con tecnologia laser.
4. Il marchio di cui al comma 1 è apposto sugli oggetti in metalli preziosi che, già muniti dell'indicazione del titolo legale e del marchio di identificazione, risultano, attraverso l'analisi, conformi ai requisiti di cui all'Allegato XI.
5. Per ottenere l'apposizione del marchio di cui al comma 1 gli interessati si rivolgono alla camera di commercio competente, la quale si avvale per le analisi di un laboratorio di prova o di taratura accreditato per la certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro leghe in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. I laboratori accreditati possono appartenere anche alla stessa camera competente, o a un'altra camera di commercio, o a un'azienda speciale di una delle suddette camere.
6. Al fine di avvalersi del saggio facoltativo e di ottenere l'apposizione del relativo marchio, gli interessati dichiarano di conoscere ed applicare i requisiti tecnici di cui all'Allegato XI, nonché di accettare l'eventuale danneggiamento di uno o più oggetti tra quelli presentati che può derivare dall'applicazione di uno dei metodi di analisi previsti dal presente regolamento.
7. A richiesta del presentatore, in sostituzione dell'apposizione sugli oggetti del marchio di cui all'articolo 13 del decreto, la Camera di commercio può, in caso di esito positivo delle analisi, rilasciare un certificato di analisi, indicante la data, il peso, il titolo ed il metallo prezioso relativo, che è posto, insieme agli oggetti cui si riferisce, all'interno di un involucro sigillato, a cura del laboratorio che ha effettuato le analisi. Tale involucro reca all'esterno i sigilli comprovanti l'avvenuta certificazione.
8. Nel caso in cui dall'analisi gli oggetti, per cui è stato richiesto il saggio facoltativo, risultano non conformi ai requisiti tecnici di cui all'Allegato XI, gli stessi sono resi all'interessato e possono essere posti in vendita solo dopo che sono stati adeguati a quanto prescritto dalle norme del decreto e del presente regolamento.»;
e) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Art. 35. - 1. Nel caso di apposizione, ai sensi dell'articolo 34, su tutti gli oggetti del marchio di cui all'articolo 13 del decreto, gli interessati possono inoltre richiedere l'apposizione di marchi e indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria.
2. I marchi o indicazioni di cui al comma 1 possono essere apposti anche con tecnologia laser.
3. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto può, altresì, essere apposto sulle materie prime, a garanzia del titolo reale riscontrato in sede di analisi. A tal fine il laboratorio di cui all'articolo 34, comma 5, provvede direttamente ad imprimere tale titolo, espresso in millesimi e decimi di millesimi, accanto al predetto marchio.
4. L'apposizione del marchio e del titolo di cui al comma 3 sono, in ogni caso, subordinati alla preventiva apposizione da parte del produttore, del proprio marchio di identificazione.
5. Le spese per il saggio e per l'applicazione sulle materie prime e sugli oggetti del marchio di cui all'articolo 13 del decreto e dei marchi e indicazioni di cui al comma 1, sono a carico del richiedente.
6. Ai soli fini dell'applicazione del marchio facoltativo di cui all'articolo 34, il numero di oggetti da prelevare da un lotto e il numero di campioni presi da tali oggetti per essere esaminati e analizzati è riportato nell'Allegato XII, che disciplina le linee guida per il campionamento.»;
f) l'Allegato VII è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento che ne costituisce parte integrante;
g) dopo l'Allegato X è inserito, contraddistinto come Allegato XI, l'Allegato B al presente regolamento che ne costituisce parte integrante;
h) dopo l'Allegato XI è inserito, contraddistinto come Allegato XII, l'Allegato C al presente regolamento che ne costituisce parte integrante.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) .
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della L. 24 aprile 1998, n. 128), pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n. 180, è il seguente:
«Art. 27. 1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il regolamento di applicazione del presente decreto.
2. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento, si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e successive modifiche ed integrazioni.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114, ed è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella Gazz. Uff. 17 luglio 2006, n.164.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 (Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi), è pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2002, n. 173.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 208 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi), è pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2012, n. 283.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2014, n. 195 (Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi), è pubblicato della Gazz. Uff. 9 gennaio 2015, n. 6.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998), è pubblicato nella Gazz. Uff.. 2 luglio 1986, n. 151.
- Il testo dei commi 36 e 37 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1999, n. 176, - S. O. n. 136, è il seguente:
«36. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, è soppresso.
37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 (Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi), come modificati dal presente decreto:
«Art. 1. 1. Agli effetti del presente regolamento si intende:
a) per «decreto», il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;
b) per «metalli preziosi», il platino, il palladio, l'oro e l'argento;
c) per «materie prime», i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme:
1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i granuli ed in genere ogni prodotto ricavato da fusione;
2) i laminati ed i trafilati, in lamine, barre, fili ed in genere ogni prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione;
3) i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, e cioè i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio;
4) le polveri prodotte con processi di natura chimica o elettrochimica o meccanica;
5) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature «ad argento» destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi;
d) per «marchio di identificazione», il marchio costituito da un'impronta poligonale, recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale;
e) per «titolo» delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi, il rapporto in peso tra il Þ no ed il complesso dei metalli componenti la lega;
f) per «tolleranze sui titoli», le tolleranze sui titoli legali degli oggetti, previste all'art. 3, comma 4 del decreto;
g) per «errori ammessi in sede di analisi», l'incertezza di misura dei metodi di analisi prevista dalle norme nazionali, europee o internazionali di cui all'allegato II;
h) per «campioni d'analisi», le parti di metallo prelevato dalla materia prima o dal semilavorato o dall'oggetto, per eseguire il saggio tendente ad accertare l'esattezza del titolo. Tali campioni possono essere costituiti da interi oggetti, quando particolari caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi lo richiedono;
i) per «personale della camera di commercio» il personale ispettivo di cui all'art. 20 del decreto;
l) per «registro», il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, tenuto dalle camere di commercio, di cui all'art. 14 del decreto;
m) per «diritti di saggio e marchio», i diritti da versare ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del decreto;
n) per «indennità di mora», le indennità previste all'art. 7, comma 3, del decreto;
o) per «tipologia produttiva», la modalità di produzione di un oggetto inerente alla forma finale ed al tipo di tecnologia impiegata;
p) per «laboratori di analisi», i laboratori che effettuano il saggio dei metalli preziosi e rilasciano le relative certificazioni del titolo, di cui all'art. 18 del decreto;
q) per «saggio facoltativo», l'analisi delle leghe e degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli interessati, ed eseguita da un laboratorio di prova o di taratura accreditato per la certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro leghe da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008;
r) per «verbale di prelevamento», il verbale redatto dal personale della camera di commercio, in sede di vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto;
s) per «certificazione aggiuntiva», la facoltà riconosciuta al fabbricante o suo mandatario, ai sensi dell'art. 19 del decreto, di garantire la conformità dei propri prodotti alle disposizioni dello stesso decreto;
s-bis) per «laminazione», il processo meccanico di deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche ripetuto, tra due cilindri del prodotto proveniente dalla fusione;
s-ter) per «placcatura», l'applicazione, mediante trattamento meccanico o termico, di una sottile lastra di metallo prezioso su una lastra di altro metallo.».
«Art. 23. 1. L'obbligo della garanzia del titolo, per gli oggetti che, a norma dell'articolo 12 del decreto, sono esenti dall'obbligo del marchio di identificazione e della indicazione del titolo e per i quali lo stesso decreto non prescrive specifiche norme, si adempie all'atto in cui gli oggetti sono ceduti in vendita, con le seguenti modalità:
a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto, all'atto della vendita dal produttore o importatore all'acquirente sono contenuti in involucri debitamente sigillati con l'osservanza delle modalità indicate dall'articolo 19. Una descrizione dettagliata o sommaria degli oggetti contenuti nell'involucro è ripetuta sull'involucro stesso. I dettaglianti conservano il documento, l'involucro e gli eventuali sigilli di cui all'articolo 19 fino ad esaurimento della merce;
b) i semilavorati, le leghe e i lavori per odontoiatria o per uso industriale, gli strumenti ed apparecchi per uso industriale o scientifico, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto, sono accompagnati, ad ogni passaggio dal produttore od importatore al grossista o dettagliante, e da questi al consumatore, da un documento su cui è indicato il titolo reale dello stesso oggetto, o delle parti di esso costituite da metallo prezioso, che può essere diverso dai titoli legali previsti dal decreto. Per le leghe contenenti in proporzioni dichiarate due o più metalli preziosi, è indicato il titolo di ciascuno di questi;
c) gli oggetti di antiquariato sono accompagnati da fattura di acquisto o da certificato redatto e sottoscritto ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto, controfirmato e datato dal venditore;
d) gli oggetti usati, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), del decreto, pervenuti in possesso delle aziende commerciali successivamente all'entrata in vigore dello stesso, possono essere posti nuovamente in vendita anche se privi del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo, nel caso in cui le aziende sono in grado di documentare le modalità lecite del relativo acquisto e gli oggetti ai fini della vendita sono accompagnati da fattura in cui il venditore indica, sotto la propria responsabilità, la descrizione dell'oggetto e il titolo del metallo prezioso;
e) i residui di lavorazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto, quando sono ceduti a terzi e quando provengono da materie prime di titolo omogeneo, sono venduti con le stesse norme previste dal precedente articolo 19;
f) i residui di lavorazione provenienti da materie prime o da operazioni tecnologiche eterogenee ed in genere gli scarti di lavorazione, le ceneri e le spazzature di laboratorio, sono accompagnati da dichiarazioni attestanti che si tratta di "residui" del tutto privi di ogni garanzia sulla loro composizione e sul titolo dei metalli preziosi ivi contenuti;
g) le leghe saldanti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto sono parimenti vendute con le norme di cui all'articolo 19. Quando è richiesto da esigenze commerciali e risulta tecnicamente possibile, le dette leghe sono fornite senza involucro, a condizione che rechino l'indicazione del marchio di identificazione e del titolo.
2. Per leghe saldanti a base di argento si intendono quelle il cui contenuto di detto metallo è tale da consentirne l'impiego nella produzione argentiera. Le leghe cosiddette "da saldatura ad argento" usate per la saldatura dei metalli comuni sono vendute come metallo non prezioso.».