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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 661

Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-1-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2019)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  6-11-2019
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione.
Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché l'articolo 4 e l'allegato C della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la direttiva 90/396/CEE, del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas, come modificata dall'articolo 10 della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(( (Campo di applicazione e definizioni). ))
((
1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ed ai relativi accessori, di seguito indicati anche con "apparecchi" e "accessori", secondo il campo di applicazione previsto dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2016/426.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/426.
))