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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 1291

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  8-11-1973

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230; e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 257 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che le scuole in "Endocrinologia e malattie del ricambio", in "Clinica del lavoro" mutano rispettivamente la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in endocrinologia" e in "Medicina del lavoro".
Allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in "Neuropsichiatria infantile".
L'art. 260, relativo alla scuola di specializzazione in oculistica è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in oculistica

Art. 260. - Il corso degli studi nella scuola di specializzazione in oculistica ha la durata di quattro anni.
Il numero massimo degli iscritti al 1° anno non può essere superiore a otto (32 iscritti per i 4 anni di corso).
Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° Anno:
Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
Nozioni di embriologia e genetica oculare;
Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
Microbiologia ed igiene oculare.

2° Anno:
Semiologia oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
Farmacologia oculare, terapia fisica;
Anatomia patologica oculare;
Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre e della congiuntivite, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° Anno:
Patologia e clinica oculare (malattia dell'uvea della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;
Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
Tecnica operatoria (I parte).

4° Anno:
Neuroftalmologia;
Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
Malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare;
Tecnica operatoria (II parte);
Tesi di specializzazione.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola vengono integrati mediante conferenze, esercizi diagnostici ed operativi.
Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno con le norme dell'art. 253.
L'art. 267, relativo alla scuola di specializzazione in "Endocrinologia e malattie del ricambio" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in endocrinologia" è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in endocrinologia

Art. 267. - La scuola di specializzazione ha sede presso un istituto di medicina interna.
La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in endocrinologia è di tre anni.
Il numero degli iscritti è fissato in quindici per ogni anno di corso.
Le materie di insegnamento sono così suddivise fra i tre anni del corso:

1° Anno:
Anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
Fisiologia endocrina;
Biochimica endocrina;
Anatomia patologica delle malattie endocrine;
Semeiotica e diagnostica endocrina.

2° Anno:
Anatomia patologica delle malattie endocrine;
Semeiotica e diagnostica endocrina;
Eredopatologia endocrina;
Patologia speciale e clinica delle malattie endocrine delle auxopatie.

3° Anno:
Patologia speciale e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie;
Terapia delle malattie endocrine.

La scuola dovrà inserire un numero massimo di tre insegnamenti facoltativi, dei quali almeno uno, a scelta del candidato sarà materia di esame.
Le lezioni, le dimostrazioni e le esercitazioni pratiche si svolgeranno presso la clinica medica, od altro istituto di medicina interna, in conformità, all'orario, che al principio verrà stabilito dal direttore della scuola.
Al termine di ciascun anno del corso, l'allievo dovrà sostenere un esame teorico-pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento durante il corso dell''anno.
Al termine del triennio, per il conseguimento del diploma di specialista l'allievo dovrà sostenere dinanzi alla commissione la discussione di un caso clinico e la discussione di una tesi scritta sopra argomento riguardante l'endocrinologia.
Durante i tre anni del corso gli allievi dovranno frequentare assiduamente a turno, le infermerie della clinica medica o di altro istituto di medicina interna e gli ambulatori del centro endocrinologo della clinica medica.

L'art. 275, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente, è integrato con il seguente comma:
f) il numero degli specializzandi è di quindici per ogni anno di corso, per un totale di quarantacinque iscritti.
L'art. 276 relativo alla "Scuola di specializzazione in clinica del lavoro" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in medicina del lavoro" è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 276. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha la durata di tre anni.
I posti disponibili sono dodici per ogni anno di corso.
Gli aspiranti verranno scelti in base a concorso per titoli ed esami, i quali avranno luogo di norma nella prima decade di dicembre.
Sono materie di insegnamento:

1° Anno:
Fisiologia del lavoro;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Patologia e clinica del lavoro;
Psicologia del lavoro.

2° Anno:
Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Patologia e clinica del lavoro;
Psicologia del lavoro;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Infortunistica e pronto soccorso;
Biometria e statistica sanitaria;
Medicina preventiva dei lavoratori.

3° Anno:
Patologia ed igiene del lavoro;
Tecnologia e clinica del lavoro;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Infortunistica e pronto soccorso;
Medicina preventiva dei lavoratori;
Medicina legale e delle assicurazioni;
Radiologia e medicina nucleare;
Dermatologia professionale.

I corsi saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio e da visite a stabilimenti industriali ed agricoli.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è condizione necessaria per l'ammissione agli esami.
Alla fine di ogni anno accademico è obbligatorio sostenere gli esami sulle materie di insegnamenti annuali.
Alla fine dei tre anni di corso lo specializzando dovrà sostenere un esame di diploma secondo le norme generali dello statuto.
Dopo l'art. 289 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della "Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile".

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 290. - Alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
La scuola ha la durata di 4 anni.
La segreteria della scuola ha sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali.
Gli aspiranti saranno ammessi al 1° anno del corso in base ai titoli ed esami limitatamente al numero di tre (dodici iscritti per l'intero corso di studi). Gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali, neurologia, psichiatria, sono ammessi al 2° anno.
Essi vi sono iscritti d'ufficio e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto 1, 2, 3 del 1° anno; 11 del 3° anno. Gli specialisti in clinica pediatrica sono iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto 5 del 1° anno, 7 dal 2° anno.
Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3°, 4° anno di specializzazione, gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente.
Programma di insegnamento:

1° Anno:
1) Embriologia e anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
3) Anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
4) Biochimica patologica del sistema nervoso;
5) Semeiotica e clinica neurologica del neonato;
6) Patologia e clinica pediatrica.

2° Anno:
7) Semeiotica e clinica neurologica dell'età evolutiva;
8) Genetica;
9) Endocrinologia dell'età evolutiva ed auxologia;
10) Semeiotica, patologia e clinica delle malattie nervose dell'adulto;
11) Psicologia dell'età evolutiva;
12) Psicopatologia dell'età evolutiva.

3° Anno:
13) Semeiotica, patologia e clinica delle malattie mentali dell'adulto;
14) Tecniche psicodiagnostiche dell'età evolutiva;
15) Tecniche elettro-biologiche;
16) Neuroradiologia;
17) Neurochirurgia dell'età evolutiva;
18) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I).

4° Anno:
19) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (II);
20) Terapia generale delle malattie mentali infantili;
21) Psicoterapia dell'età evolutiva;
22) Foniatria;
23) Psicopedagogia;
24) Elementi di sociologia ed antropologia culturale;
25) Igiene mentale generale e scolastica, organizzazione assistenziale e legislazione minorile.

ESAMI

1° Anno:
1) Embriologia ed anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
3) Anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
4) Semeiotica e clinica neurologica del neonato;
5) Patologia e clinica pediatrica.

2° Anno:
6) Semeiotica e clinica neurologica dell'età evolutiva;
7) Genetica, endocrinologia e auxologia;
8) Semeiotica, patologia e clinica delle malattie nervose dell'adulto;
9) Psicologia dell'età evolutiva;
10) Psicopatologia dell'età evolutiva.

3° Anno:
11) Semeiotica patologia e clinica delle malattie mentali dell'adulto;
12) Tecniche psicodiagnostiche dell'età evolutiva;
13) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I).

4° Anno:
14) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (II);
15) Terapia generale delle malattie mentali infantili;
16) Psicoterapia e psicopedagogia;
17) Organizzazione assistenziale e legislazione.

Dopo l'art. 307 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, della scuola di perfezionamento in matematica.

Scuola di perfezionamento in matematica

Art. 308. - È istituita presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali una "Scuola di perfezionamento in matematica", che rilascia un diploma di perfezionamento.

Art. 309. - La scuola è retta da un direttore assistito da un consiglio formato dal direttore stesso e da altri due membri. Il consiglio e il direttore della scuola sono nominati ogni due anni dal rettore su proposta del, consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, uditi i docenti di insegnamenti matematici che ne fanno parte.

Art. 310. - Gli incarichi di insegnamento nella scuola di perfezionamento in matematica sono semestrali e vengono conferiti dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore della scuola.

Art. 311. - All'inizio di ogni anno accademico il direttore renderà noto, con apposito bando, i corsi della scuola e i loro programmi.

Art. 312. - Il corso degli studi ha la durata di due anni, non sono consentite abbreviazioni di corso.
Sono previsti, come obbligatori per ciascun anno, sei insegnamenti semestrali, secondo un piano presentato dallo studente e approvato dal consiglio della scuola.
Essi potranno in parte essere scelti, previo il parere favorevole del direttore, tra gli insegnamenti impartiti nel secondo biennio della laurea in matematica, purché non compresi nel piano di studi seguito dallo studente per conseguire la laurea (in matematica o in altra disciplina).

Art. 313. - Per essere iscritto al primo anno occorre il diploma di laurea in matematica o altra laurea giudicata sufficiente dal consiglio della scuola.
All'esame di diploma si accede dopo aver superato tutti gli esami del piano di studi approvato. Le modalità di tale esame saranno fissate dal consiglio della scuola.

Art. 314. - Le commissioni per gli esami speciali del biennio sono costituite dal titolare del corso e da due professori della scuola.
Per l'esame di diploma il direttore nominerà una commissione di cinque membri scelti fra i professori della scuola o dell'istituto di matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 315. - Gli studenti iscritti alla scuola di perfezionamento in matematica dovranno pagare le seguenti tasse:

Tassa immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 Tassa iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 18.000 Sopratassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7.000 Libretto e tessera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000 Riscaldamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000
---------
L. 34.000

Art. 316. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola saranno di anno in anno scelti di regola nel seguente elenco:
Complementi di algebra;
Complementi di topologia;
Complementi di analisi matematica;
Complementi di fisica matematica;
Complementi di analisi numerica;.
Analisi complessa;
Analisi globale;
Geometria differenziale;
Geometria algebrica;
Teoria dei numeri;
Gruppi e algebre di Lie;
Analisi funzionale;
Equazioni differenziali;
Calcolo delle variazioni;
Teoria dei controlli;
Teoria dei gruppi;
Equazioni differenziali della fisica-matematica;
Teoria della relatività;
Teoria del potenziale;
Fluidomeccanica;
Probabilità e statistica;
Ricerca operativa;
Teoria dell'informazione;
Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici;
Economia matematica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1973

Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 41. - VALENTINI