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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1941, n. 1623

Divieto di rimozione e obbligo della denuncia di materiale bellico. (041U1623)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1942.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 aprile 1942, n. 589 (in G.U. 12/06/1942, n. 138).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))