stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 dicembre 1941, n. 1614

Sospensione, per la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione delle norme relative alle « vacanze necessarie » riguardanti gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina. (041U1614)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
vigente al 17/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  16-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))