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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. 1161

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-11-1974

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 574 a 577, relativi alla "Scuola di perfezionamento in malattie del fegato e del ricambio" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio

Art. 574. - Il corso degli studi della scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio ha la durata di tre anni.
Art. 575. - Il numero massimo degli iscritti da ammettere è di otto complessivamente.
Art. 576. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° Anno:
Anatomia e istologia normale del fegato e delle vie biliari (biennale);
Fisiopatologia del fegato e delle vie biliari e del ricambio intermedio (biennale);
Clinica medica generale (triennale);
Malattie del fegato e delle vie biliari (triennale);
Malattie del ricambio (triennale);
Nozioni di microbiologia e parassitologia con particolare riguardo al fegato.

2° Anno:
Anatomia e istologia patologica del fegato e delle vie biliari (biennale);
Fisiopatologia del fegato e delle vie biliari e del ricambio intermedio (biennale):
Diagnostica funzionale delle malattie del fegato e del ricambio;
Elementi di psicosomatica riguardo alla patologia del fegato e del ricambio;
Controllo radiologico del fegato e delle vie biliari;
Clinica medica generale (triennale);
Malattie del fegato e delle vie biliari (triennale);
Malattie del ricambio (triennale);
Terapia chirurgica delle malattie del fegato e de vie biliari (biennale);

3° Anno:
Clinica medica generale (triennale);
Malattie del fegato e delle vie biliari (triennale);
Malattie del ricambio (triennale);
Principi di terapia generale e dietetica applicata alle malattie del fegato e delle vie biliari e del ricambio;
Terapia chirurgica delle malattie del fegato e delle vie biliari (biennale);
Terapia idrologica delle malattie del fegato e delle vie biliari e del ricambio.

Art. 577. - A coloro che avranno superato l'esame di diploma ed una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice, verrà rilasciato il diploma di specialista in malattie del fegato e del ricambio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio, n. 75. - SCIARRETTA