stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. 1149

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

nascondi
vigente al 16/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  15-11-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 50, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione dell'istituto di "Storia del diritto italiano".
Istituto di storia del diritto italiano
Art. 51. - È costituito presso la facoltà di giurisprudenza l'istituto di storia del diritto italiano. Fanno parte dell'istituto gli insegnamenti di: storia del diritto italiano (I e II cattedra), esegesi delle fonti del diritto italiano, diritto comune.
Art. 52. - L'istituto ha per scopo di dare impulso alle ricerche storico-giuridiche nell'ampio arco di tempo compreso dalla storia del diritto italiano, coordinare l'insegnamento delle discipline che ad esso fanno capo anche in riferimento alle materie dogmatiche dell'ordinamento italiano, promuovere convegni di studio, cicli di seminari e conferenze.
Provvede a curare pubblicazioni sugli ordinamenti storico-giuridici italiani e su singoli istituti, domandandone la responsabilità dell'edizione ad un dettagliato giudizio scritto dei professori titolari delle discipline facenti parte dell'istituto.
Art. 53. - L'istituto, ai suoi fini di studio e di ricerca, si avvarrà di una biblioteca specializzata che, coordinata a quella centrale della facoltà, funzionerà come una diramazione di essa.
Art. 54. - La direzione dell'istituto è tenuta vicendevolmente per un quinquennio dai professori titolari della I e II cattedra di storia del diritto italiano e ciò soprattutto allo scopo di sviluppare ed integrare maggiormente le attività dell'istituto con il raggiungimento di alternati programmi, sia pure nell'unità degli intenti.
Art. 55. - Seno ammessi a frequentare l'istituto gli studenti ed i laureati della facoltà. Sono ammessi, altresì, gli studenti, i laureati di altre facoltà e gli studiosi che, in base a regolare domanda, ne ottengono l'autorizzazione del direttore.

Art.

56. - Il regolamento interno dell'istituto è emanato dal direttore ed approvato dal consiglio della facoltà di giurisprudenza. L'art. 116, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di "Tisiologia" muta la denominazione in quella di "Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio".

Art. 1

Art. 124 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Istituto di clinica medica II;
Istituto di patologia medica II;
Istituto di clinica chirurgica II;
Istituto di patologia chirurgica II;
Istituto di clinica ostetrica e ginecologica II;
Istituto di chirurgia d'urgenza;
Istituto di chirurgia sperimentale;
Istituto di patologia generale II;
Istituto di istituzioni di patologia generale;
Istituto di fisiologia umana II;
Istituto di anatomia patologica II;
Istituto di clinica ortopedica II;
Istituto di clinica oculistica II;
Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali II;
Istituto di anestesiologia e rianimazione;
Istituto di farmacologia II;
Istituto di chimica biologica II;
Istituto di gerontologia e geriatria;
Istituto di neurochirurgia;
Istituto di istologia ed embriologia generale;
Istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
L'art. 130, concernente i professori titolari di chimica farmaceutica, è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"I professori titolari di chimica farmaceutica sono aggregati alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali".
Art. 141 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, indirizzo generale, sono aggiunti i seguenti:

Equazioni funzionali;
Meccanica del continuo;
Algebra commutativa;
Teoria dei gruppi;
Istituzioni di algebra superiore.
Art. 147 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, indirizzo applicativo, sono aggiunti i seguenti:
1) Orientamento numerico:
Equazioni funzionali;
Meccanica del continuo;
Ricerca operativa.
2) Orientamento meccanico:
Equazioni funzionali;
Meccanica del continuo.
Art. 152 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Esercitazioni di chimica organica;
Genetica umana;
Citogenetica;
Genetica vegetale.
Art. 156 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Esercitazioni di chimica organica;
Genetica umana;
Citogenetica;
Genetica vegetale;
Neurobiologia.
Art. 159 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in "Scienze geologiche" è aggiunto il seguente: "Esercitazioni di paleontologia".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 65. - SCIARRETTA