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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 1179

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  26-11-1974

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 75 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in filosofia (discipline filosofico-teoriche e storico-filosofiche).


Scuola di perfezionamento in filosofia
(discipline filosofico-teoriche e storico-filosofiche)

Art. 76. - È istituita presso la facoltà di lettere e filosofia la scuola di perfezionamento in filosofia (discipline filosofico-teoriche e storico-filosofiche). Essa ha lo scopo di guidare nella ricerca scientifica i laureati in filosofia. La durata del corso degli studi è di due anni accademici.

Art. 77. - La scuola è retta da un direttore, designato ogni triennio dal consiglio di facoltà nella persona del professore ufficiale di una delle discipline filosofiche proposto con proprio suffragio dai professori ufficiali delle discipline filosofico-teoriche e filosofico-storiche della facoltà.

Art. 78. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in filosofia, nonché i laureati di altre facoltà, per i quali l'ammissione è subordinata alla approvazione della direzione della scuola.

Art. 79. - Piano di studi:

1° Anno:
1) Filosofia teoretica (o altra disciplina filosofico-teorica attivata nella facoltà); oppure storia della filosofia (o altra disciplina storico-filosofica attivata nella facoltà).
2) Un insegnamento a scelta, approvato secondo l'art. 80 dello statuto della scuola, impartito nella facoltà di lettere e filosofia o in altra facoltà dell'Università di Pavia.
3) Disciplina speciale nel cui ambito è prescelto il tema di dissertazione.

2° Anno:
1) Filosofia teoretica (o altra disciplina filosofico-teorica attivata nella facoltà) o storia della filosofia (o altra disciplina storico-filosofica attivata nella facoltà), oppure il secondo corso della disciplina speciale nel cui ambito è prescelto il tema di dissertazione.
2) Un insegnamento a scelta, approvato secondo l'art. 80 dello statuto della scuola, impartito nella facoltà di lettere e filosofia o in altra facoltà della Università di Pavia.

Nota: oltre la filosofia teoretica si considerano filosofico-teoriche le seguenti discipline previste dallo statuto della facoltà: filosofia morale, filosofia del diritto, filosofia della scienza, filosofia della storia, filosofia del linguaggio, filosofia delle religioni, filosofia della politica, estetica, sociologia, antropologia culturale, logica matematica, epistemologia semeiotica logica.
Oltre la storia della filosofia, si considerano storico-filosofiche le seguenti discipline previste dallo statuto della facoltà: storia del diritto italiano, storia delle dottrine politiche, storia delle dottrine economiche, storia della filosofia antica, storia della filosofia medioevale, storia della filosofia moderna e contemporanea, storia della scienza e della tecnica, storia della logica, storia delle religioni, storia della storiografia filosofica, storia della filosofia e delle scienze mussulmane, religioni e filosofia dell'India e dell'estremo Oriente.

Art. 80. - Per essere ammesso all'esame di diploma l'iscritto alla scuola deve aver seguito i corsi e superato gli esami in almeno cinque insegnamenti scelti fra quelli impartiti ufficialmente nella facoltà di lettere e filosofia o in altre facoltà dell'Università di Pavia; almeno tre di questi insegnamenti debbono essere filosofico-teoretici o storico-filosofici; l'iscritto alla scuola può seguire per un biennio uno o due di detti insegnamenti e in tal caso può ridurre di uno o due il numero degli insegnamenti che deve scegliere. La scelta degli insegnamenti e il relativo piano di studio debbono essere sottoposti all'inizio del corso degli studi alla approvazione del direttore della scuola e del professore della disciplina in cui l'iscritto intende sostenere l'esame di diploma.

Art. 81. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta di carattere scientifico e di argomento filosofico-teoretico o storico-filosofico, svolta su un tema fissato all'inizio del corso degli studi d'intesa col docente della disciplina e con l'approvazione del direttore della scuola.

Art. 82. - La commissione degli esami di profitto è quella prevista per i vari insegnamenti secondo le disposizioni delle singole facoltà. La commissione degli esami di diploma è composta di sette membri, è presieduta dal preside della facoltà e ne fanno parte il direttore della scuola e cinque professori ufficiali da lui designati.

Art. 83. - Per l'iscrizione alla scuola gli studenti devono versare a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, le seguenti tasse e soprattasse:
1) tassa di iscrizione e di frequenza, di entità pari a quelle di immatricolazione e di frequenza per il corso di laurea in filosofia;
2) soprattassa di ammissione all'esame di diploma, L. 3.000;
3) tassa di diploma, L. 6.000.
Non sono previsti contributi speciali di laboratorio.
L'art. 274, relativo alla scuola di perfezionamento in chimica biologica, è abrogato e sostituito dal seguente:
Il direttore della scuola è scelto tra i professori ordinari, straordinari e aggregati di chimica biologica dell'Università di Pavia.
In mancanza dei docenti suddetti, il direttore è scelto tra i professori ordinari, straordinari o aggregati di materia affine della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia.
Il funzionamento della scuola è affidato ad un consiglio direttivo formato dal direttore e da altri due membri nominati ogni triennio dalla facoltà.
I professori incaricati di svolgere i corsi verranno scelti in conformità delle norme vigenti.
Dopo l'art. 309 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola per tecnici di igiene ambientale del lavoro (diretta a fini speciali).


Scuola per tecnici di igiene ambientale e del lavoro
(scuola diretta a fini speciali)

Art. 310. - È istituita presso l'Università di Pavia una scuola ad indirizzo essenzialmente pratico diretta a preparare personale tecnico per gli istituti e laboratori chimici e medico-biologici che operano nel campo dell'igiene ambientale e del lavoro. La scuola funziona presso gli istituti di igiene e di medicina del lavoro avvalendosi delle apparecchiature e del personale degli istituti suddetti.
Il direttore della scuola viene nominato dal rettore su proposta della facoltà di medicina e chirurgia.
Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore che può sceglierli fra i docenti dell'Università stessa o fra gli esperti extrauniversitari che abbiano particolare competenza nelle materie di insegnamento.
Il consiglio della scuola si compone di tutti i professori che tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 311. - La scuola prende il nome di "Scuola per tecnici di igiene ambientale e del lavoro", ha la durata di due anni e conferisce il diploma di "Tecnico di igiene ambientale e del lavoro".
Ne è titolo di ammissione l'abilitazione di istituti tecnici e magistrale, la maturità scientifica e classica. La facoltà, udito il consiglio della scuola, può concedere un abbreviamento di corso non superiore di un anno a quegli iscritti che si presentino già forniti di notevoli titoli di riconosciuto valore.

Art. 312. - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale con particolare riguardo alle nozioni di biologia chimica e fisica apprese nelle scuole medie superiori.

Art. 313. - Alla scuola non sono ammessi più di venti allievi.
Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore la direzione della scuola si riserva di provvedere ad una scelta in base ai risultati dell'esame di ammissione.

Art. 314. - Il corso comprende lezioni teoriche ed Esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:
Nozioni di chimica e di biologia generale;
Microanalisi;
Strumentazione (prelievo ed analisi);
Agenti fisici nell'ambiente di lavoro;
Rischi e tecnologia industriale;
Tossicologia industriale.

2° Anno:
Microanalisi;
Igiene dell'ambiente fisico e sociale;
Elementi di fisiopatologia del lavoro;
Organizzazione del lavoro;
Legislazione sanitaria.

Le esercitazioni pratiche sono biennali e comprendono:

Tecnica analitica:
aria (gas e vapori - sostanze corpuscolate: fumo, polvere, ecc.); acque;
liquidi biologici;
agenti fisici.

Tecnica di prelievo:
aria (gas e vapori, sostanze corpuscolate);
acque;
liquidi biologici;
agenti fisici.

Art. 315. - È fatto obbligo agli allievi di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni: queste ultime in forma di tirocinio pratico della durata non inferiore a mesi due consecutivi presso gli istituti universitari di cui all'art. 310, oppure presso enti pubblici qualificati e riconosciuti idonei dalla direzione della scuola.
Le esercitazioni pratiche devono essere completate da una adeguata partecipazione ad attività esterne di controllo delle condizioni igienico-ambientali.
Alla fine di ogni anno di corso gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di "fuori corso" fino a quando non avranno assolto tutti gli obblighi di cui sopra.

Art. 316. - A conclusione dei loro studi gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella esecuzione di una prova pratica di laboratorio e nella discussione di una relazione scritta dal candidato su una attività di controllo delle condizioni igienico-ambientali assegnatagli dalla direzione della scuola.

Art. 317. - I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Se al secondo anno non venga loro riconosciuta l'idoneità, essi saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 318. - L'importo delle tasse e soprattasse che gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare è il seguente:


1° Anno:

1ª rata L. 1.250 sopra esami di profitto
" 1.250 tassa di iscrizione
" 500 contrib. riscaldamento
" 17.500 contrib. di laboratorio
" 2.000 tassa di immatricolazione
---------
Totale L. 22.500;


2ª rata come sopra, esclusa tassa di immatricolazione;

3ª rata come sopra, esclusa tassa di immatricolazione;

4ª rata come sopra, esclusa tassa di immatricolazione.

Totale L. 84.000.



2° Anno:

1ª rata L. 1.250 sopra esami di profitto
" 1.250 tassa di iscrizione
" 500 contrib. riscaldamento
" 17.500 contrib. di laboratorio
---------
Totale L. 20.500, per n. 4 rate: L. 82.000.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 76. - SCIARRETTA