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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2006, n. 288

Istituzione della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/12/2006
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  20-12-2006

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia», ed in particolare gli articoli 3, 11, 13, 14, 24 e 28;
Vista la legge 14 gennaio 1975, n. 1, recante «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione ed il riordinamento di organi collegiali di scuola materna, elementare, secondaria e artistica»;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, reso nella seduta del 25 novembre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina la composizione, le modalità di nomina ed il funzionamento della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di seguito denominata «Commissione», istituita ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 3, 11, 13, 14, 24 e 28 della legge 23 febbraio 2001, n. 38:
«Art. 3 (Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato «Comitato», composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.
2. Fanno parte del Comitato:
a) quattro membri nominati dal Consiglio dei Ministri, dei quali uno di lingua slovena;
b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;
c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'art. 1; l'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.
3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.
4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».
«Art. 11 (Scuole pubbliche con lingua di insegnamento slovena). - 1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle legge 19 luglio 1961, n. 1012, e legge 22 dicembre 1973, n. 932. All'art. 2, commi primo e secondo, della legge 22 dicembre 1973, n. 932, dopo le parole: "di lingua materna slovena" sono inserite le seguenti: "o con piena conoscenza della lingua slovena".
2. Fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo le modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 3, della presente legge.
3. All'art. 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte, in fine, le parole: "sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena".
4. Nell'ordinamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena è ammesso l'uso della lingua slovena nei rapporti con l'amministrazione scolastica, negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'importo del fondo di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 250 milioni annue. Il fondo può essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico, nonché a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani appartenenti all'area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione di cui all'art. 13, comma 3. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di lire 155,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».
«Art. 13 (Organi per l'amministrazione scolastica) - 1.
Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia è istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena.
2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.
3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena è istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione della Commissione, le modalità di nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 della presente legge.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».
«Art. 14 (Istituto regionale di ricerca educativa). - 1. Ai sensi dell'art. 288 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è istituita apposita sezione dell'istituto regionale di ricerca educativa per il Friuli-Venezia Giulia con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La composizione della sezione e il suo funzionamento sono disciplinati ai sensi del regolamento di riordino degli istituti regionali di ricerca educativa, previsto dall'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sentita la Commissione di cui all'art. 13, comma 3.».
«Art. 24 (Norma transitoria). - 1. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'art. 13, comma 3, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, opportunamente integrata dal provveditore agli studi di Udine, o da un suo delegato, e da due cittadini di lingua slovena designati dal consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.».
«Art. 28 (Disposizioni finali). - 1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione dello statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'art. 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, ratificato, unitamente all'accordo tra le stesse Parti, con allegati, all'atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.
2. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello già in godimento in base a precedenti disposizioni.
3. Eventuali disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano, sentito il Comitato, anche in favore della minoranza slovena e germanofona nella regione Friuli-Venezia Giulia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Dall'attuazione della presente legge non potrà derivare alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica oltre a quelli massimi esplicitamente previsti dalla legge stessa e dalle altre leggi concernenti la tutela della minoranza slovena.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 14 gennaio 1975, n. 1, reca: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione ed il riordinamento di organi collegiali di scuola materna, elementare, secondaria e artistica».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».
- Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, reca: «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota agli articoli 1, 3 e 4:

- Per il testo dell'art. 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, si vedano le note alle premesse.