stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 dicembre 1999, n. 466

Proroga di termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-1999
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  29-12-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Sono prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 1999, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, delle Poste Italiane S.p.a., delle imprese di investimento, degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e degli organismi che svolgono i servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del testo unico emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992, concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell'ambito del sistema dei pagamenti denominato "TARGET", eventualmente individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è il seguente:
"Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Consob.
6. L'UIC può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura".
- Il testo degli articoli 69, 70 e 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), è il seguente:
"Art. 69 (Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati). - 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalità di tempo e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina può prevedere che il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda, esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. Per il trasferimento dei titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239.
2. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti.
3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'art. 68, comma 2.".
"Art. 70 (Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati). - 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e di garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati, prevedendo l'obbligo dei partecipanti al sistema di effettuare versamenti di margini di garanzia. Detti margini non possono essere distratti dalla destinazione prevista né essere soggetti ad azioni esecutive o conservative da parte dei creditori del singolo partecipante.
2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare.".
"Art. 80 (Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari). - 1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.
2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'art. 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali.
3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento il capitale minimo della società e le attività connesse e strumentali.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.
5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.
7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettatnente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.
8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'art. 14, commi 5 e 6.
9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto dall'art. 81, comma 1.
10. Alle società di gestione accentrata si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165".
- Il testo degli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari), è il seguente:
"Art. 22 (Liquidazione delle operazioni in valori mobiliari). - 1. Le operazioni in valori mobiliari concluse dalle società di intermediazione mobiliare e dagli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge o fra questi e gli altri soggetti associati alle stanze di compensazione sono liquidate a mezzo stanze di compensazione. Per il trasferimento di titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dei commi primo e terzo dell'art. 15 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239.
2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può emanare disposizioni concernenti le modalità di tempo per la liquidazione delle operazioni, nonché gli adempimenti complementari a tali liquidazioni, con eventuale prescrizione dell'utilizzo di sistemi di elaborazione accentrata dei relativi dati. La Consob può richiedere alle società di intermediazione mobiliare ed agli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge ogni dato e notizia in ordine alla liquidazione delle operazioni in valori mobiliari anche al fine della vigilanza sulla regolarità di esecuzione dei contratti conclusi.
3. La Consob e la Banca d'Italia possono emanare d'intesa disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di una cassa di compensazione e garanzia, con capitale sottoscritto dai soggetti ammessi alle contrattazioni e con il compito di garantire il buon fine e la compensazione dei contratti stipulati, prevedendo anche il deposito presso di essa di margini a garanzia dei contratti stessi.
La vigilanza sulla cassa di compensazione e garanzia è esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia.
4. Le società di intermediazione mobiliare sono autorizzate, a norma e secondo le modalità previste dalla legge 19 giugno 1986, n. 289 per gli agenti di cambio e le aziende e gli istituti di credito, al deposito e al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. e all'accesso alla gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia. Le modalità per l'estensione della citata legge n. 289 del 1986 alla gestione centralizzata presso la Banca d'Italia sono stabilite dal Ministro del tesoro con propri decreti. Le società di intermediazione mobiliare sono altresì ammesse alle stanze di compensazione gestite dalla Banca d'Italia a norma del regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito dalla legge 25 giugno 1926, n. 1262. Con uno o più decreti del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia formulata, per quanto riguarda la compensazione di valori mobiliari, d'intesa con la Consob, vengono fissate le modalità di funzionamento delle stanze di compensazione.".
"Art. 23 (Mercati per la negoziazione di contratti a termine). 1. La Consob può autorizzare, nell'ambito delle borse valori, le negoziazioni di contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute.
2. La Consob, con uno o più regolamenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle negoziazioni dei contratti a termine di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 e tenuta presente la struttura dei mercati futures ed options esteri, con particolare riguardo a quelli dei paesi comunitari. Detti regolamenti dovranno altresì contenere:
a) la previsione che le aziende ed istituti di credito autorizzati ai sensi della presente legge possano partecipare direttamente alle negoziazioni per movimentare le proprie posizioni sui contratti di cui al comma 1, nonché per effettuare ogni operazione sugli stessi contratti relativi ai valori mobiliari che sono autorizzate a negoziare direttamente;
b) la previsione che operatori specializzati, autorizzati dalla Consob ed iscritti ad apposita sezione dell'albo di cui all'art. 3, comma 1, possano partecipare alle negoziazioni, esclusivamente in nome e per conto proprio, allo scopo di garantire una maggiore stabilità e continuità dei prezzi; a tal fine sono stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nonché le modalità e i limiti della partecipazione alle negoziazioni da parte di detti operatori; ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e 9;
c) la fissazione, con riferimento alle esigenze di funzionamento del mercato di cui al comma 1, d'intesa con la Banca d'Italia, delle modalità e dei limiti di partecipazione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983, al mercato di cui al comma 1;
d) la determinazione dei contratti a termine di cui al comma 1 ammessi alle negoziazioni e delle relative scadenze;
e) la previsione che le negoziazioni siano effettuate sul mercato di cui all'art. 20, comma 2, e con l'ausilio delle strutture informatiche e telematiche ivi previste;
f) la previsione che la liquidazione a mezzo stanza di compensazione dei contratti a termine di cui al comma 1 avvenga esclusivamente per il tramite della cassa di compensazione e garanzia di cui all'art. 22, comma 3, e che le operazioni siano garantite dal deposito presso la stessa cassa di margini nella misura e con le modalità stabilite anche periodicamente dalla Consob con proprie delibere.
3. La data di inizio delle contrattazioni sara fissata dai regolamenti di cui al comma 2.
4. Ai contratti indicati nel comma 1 non si applica l'art. 1933 del codice civile.
5. Per l'istituzione e la disciplina del mercato dei contratti di cui al comma 1 relativi a titoli di Stato, il Ministro del tesoro provvede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556".